Malasanità

Quando la cura diventa danno, il risarcimento è un tuo diritto

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Risarcimento danni per malasanità: tutto quello devi sapere

Il termine “malasanità”, spesso usato (e talvolta abusato) dai media, descrive una varietà di errori gravi nei sistemi di tutela della salute, dalla negligenza alla cattiva organizzazione. Originariamente adottato per evidenziare le carenze del settore sanitario, oggi abbraccia situazioni che possono causare seri danni ai pazienti a causa di standard di cura inadeguati, com’è reso evidente anche dall’omologo lemma anglofono “malpractice“.

Nessuno dovrebbe soffrire in silenzio a causa di un errore medico. La malasanità può compromettere irrimediabilmente vite, distruggendo la fiducia nel sistema, oltre all’integrità fisica ed emotiva dei pazienti. Se vi trovate in questa situazione, ricordate: non siete soli. Esiste un percorso legale per rivendicare i vostri diritti e ottenere il dovuto risarcimento danni per malasanità, restituendo dignità alla vostra esperienza.

Ogni storia di malasanità è un capitolo doloroso nella vita di una persona, che tocca gli affetti più profondi, sradica certezze, distrugge progetti e sogni. Noi di CHIARINI | Studio Legale ci impegniamo per guidarvi attraverso ogni passaggio della procedura di risarcimento, con la competenza e l’empatia che da molti anni caratterizzano il nostro impegno verso chi ha subito danni dalla malasanità.

Ogni caso di malasanità è una storia di dignità negata. La nostra missione è restituire quella dignità attraverso un percorso di verità e giustizia.

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Risarcimento Malasanità

§ 1. Malasanità: di cosa si tratta?

Con il termine “malasanità” il linguaggio comune e quello giornalistico si riferiscono al fenomeno che – tecnicamente – deve essere denominato “responsabilità medica” o “responsabilità sanitaria”.

Per poter parlare di responsabilità medico-sanitaria, è necessario che sussistano tre presupposti.

Primo elemento: la condotta (o l’omissione) caratterizzata da colpevolezza

Colpa

La condotta (o l’omissione) colpevole può ravvisarsi quando c’è uno scostamento tra ciò che è accaduto e quanto sarebbe dovuto avvenire in conformità alle prescrizioni comportamentali pertinenti rispetto al caso concreto.

In proposito, per giudicare un presunto caso di malasanità, rammentiamo l’importanza di individuare – e all’occorrenza depositare in giudizio! – le cc.dd. “linee guida“, le “buone pratiche” e gli eventuali “protocolli” applicabili alla fattispecie, che rappresentano fondamentali parametri di riferimento per valutare il rispetto dei doveri assistenziali da parte della struttura sanitaria (in conformità al principio di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.).

Ricordiamo altresì che il medico medio, rispetto al quale deve essere effettuata la valutazione di diligenza, non è il medico “mediocre”, ma è il medico bravo, vale a dire il medico preparato, coscienzioso e competente.

Secondo elemento: il danno

Danno

Il danno è configurato dalle conseguenze derivanti dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante (in materia di malasanità si tratta, per lo più, del diritto all’integrità psico-fisica del paziente).

Diversamente da ciò che alcuni pensano, il danno non è mai in re ipsa e non si identifica con la lesione del diritto, che ne costituisce solo l’antecedente e non è quindi risarcibile di per sé.

Per ottenere il riconoscimento di un danno da malasanità e per valorizzarlo adeguatamente a fini risarcitori, dunque, non è sufficiente affermare che c’è stata la lesione di un diritto, ma è estremamente importante saper individuare (e documentare) tutte le implicazioni pregiudizievoli che ne siano conseguite.

Terzo elemento: il nesso causale tra condotta (od omissione) e danno

Nesso-Causale

Il nesso causale (o “nesso eziologico”) è la relazione che deve sussistere tra condotta e danno al fine di poter ascrivere quest’ultimo all’autore della prima (o all’ente che ne deve rispondere per malasanità).

Come noto, può dirsi ormai acquisita la consapevolezza che l’illecito civile e quello penale hanno strutture e funzioni distinte, il che impone di adottare – in sede civile – un diverso criterio di analisi della causalità, vale a dire quello della probabilità relativa o, come si suol definirlo, del “più probabile che non“.

È d’uopo precisare, in proposito, che tale criterio non può ridursi ipso facto alla aberrante regola del 50+1%.

Pertanto, il nesso causale dovrà dirsi pienamente integrato anche quando la valutazione sia inferiore al 50% se la condotta (o l’omissione) sanitaria resti comunque l’antecedente eziologico più significativo in ordine alla produzione dell’evento, nel contesto di tutte le risultanze fattuali di una specifica vicenda clinica.

Può sembrare strano affermare il principio che il primissimo requisito di un Ospedale è che non deve danneggiare il paziente

§ 2. Alcuni dati sulla malasanità

La responsabilità medica e sanitaria riveste una significativa importanza nel nostro Paese, che deriva innanzitutto dalla rilevanza della quota di spesa che l’Italia destina alla sanità.

Infatti, seppur ampiamente sottofinanziata rispetto ad altri Stati dell’UE, la spesa sanitaria pubblica italiana ha toccato nel 2022 quota 129,2 miliardi, cui si aggiungono altri 40 miliardi di spesa “out of pocket” per arrivare – tra pubblico e privato – alla importante cifra di quasi 170 miliardi (fonte Ragioneria generale dello Stato), che rappresentano circa l’8,9% del PIL.

Ma più rilevante è il fatto che la protezione dei cittadini contro il rischio sanitario è parte integrante del diritto alla salute, tutelato come diritto fondamentale della persona e come interesse della collettività dall’articolo 32 della nostra Costituzione e dalla legge Gelli del 2017.

In linea generale, è ormai consolidato che:

il %
delle persone che entrano in ospedale va incontro ad un evento avverso, prevedibile almeno nel 50% dei casi (fonte OCSE)
l’%
dei pazienti contrae un’infezione nosocomiale durante la degenza ospedaliera (fonte ECDC)
su 10.000
sono i ricoverati che chiedono un risarcimento per malasanità, pari quindi all’1% degli aventi diritto (fonti Agenas e Marsh)
su 10.000
pazienti otterranno concretamente un risarcimento, pari quindi a circa la metà di quanti lo hanno richiesto (fonte GRC)

I dati sugli accertamenti tecnici preventivi

Una recente ricerca condotta dall’Eurispes ha analizzato 1.380 consulenze tecniche depositate in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) davanti alla XIII sezione del Tribunale di Roma. Si trattava di procedimenti celebrati dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (dal primo aprile 2017 al 31 dicembre 2021).

Non è indifferente il fatto che il Tribunale di Roma è quello che tratta il maggior numero di cause di responsabilità tra tutti i tribunali italiani (il 35% circa del totale). Bene, cosa è emerso da questa ricerca? E’ emerso che:

  • gli ATP si concludono positivamente per il paziente nei 2/3 dei casi (con conferma, quindi, della responsabilità professionale della struttura sanitaria o del medico), mentre la struttura “vince” in meno di 1/3 dei casi;
  • i medici risultano personalmente coinvolti nel giudizio in meno del 30% dei casi, mentre nel restante 70% è chiamata in causa soltanto la struttura sanitaria (o la compagnia assicuratrice).
Ricerca malasanità Eurispes 2023
Nostra elaborazione su dati EURISPES 2023

Questo significa, per inciso, che, almeno in parte, la legge Gelli ha raggiunto il suo obiettivo di scoraggiare l’azione verso il professionista ed incentivare quella verso la struttura sanitaria, che è la vera responsabile del servizio e quindi deve farsi carico anche degli oneri risarcitori che ne derivano.

L’osservatorio sui risarcimenti per malasanità contenuto nel MedMal Report di Marsh

Tra gli strumenti di rilevazione dei dati sulla malasanità in Italia, un posto di primo piano spetta senza dubbio al “MedMal Report” di Marsh, che fornisce annualmente un’analisi approfondita sulla materia. L’ultima edizione del rapporto, relativa al periodo dal 2005 al 2022, ha rivelato una tendenza alla diminuzione del numero di sinistri nelle strutture sanitarie italiane, con una media annuale di sinistri che è passata da 45 nel 2012 a 16 nel 2022.

Questo dato sembra riflettere un miglioramento nella gestione dei rischi e nella qualità delle cure offerte, segnalando possibili progressi nel sistema sanitario nazionale.

Malasanità - Numero di sinistri
Nostra elaborazione su dati Marsh 2023 – Numero di sinistri

Nonostante il calo nel numero di sinistri, il report mette in evidenza un trend opposto per quanto riguarda i costi di risarcimento. Il costo medio dei sinistri è cresciuto sostanzialmente: da 98.000 euro nel 2012 a 130.000 euro nel 2022.

Questo aumento del 33% nel decennio evidenzia una crescente complessità nei casi di malasanità, con implicazioni finanziarie potenzialmente rilevanti per le strutture sanitarie.

Malasanità - Costo medio dei sinistri
Nostra elaborazione su dati Marsh 2023 – Costo medio dei sinistri

Il report analizza anche la distribuzione percentuale dei sinistri nelle diverse specialità mediche. L’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia emerge come principale fonte di rischio, con il 19,4% dei sinistri. Seguono le aree di DEA/Pronto Soccorso e Ostetricia e Ginecologia, rispettivamente con il 16% e quasi il 10% delle richieste.

Tali dati riflettono le aree di maggiore vulnerabilità all’interno del sistema sanitario e sottolineano l’importanza di interventi mirati per ridurre il rischio e migliorare la sicurezza delle cure in questi specifici settori.

Malasanità - Distribuzione dei sinistri
Nostra elaborazione su dati Marsh 2023 – Distribuzione dei sinistri

I dati della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario

Benché si tratti di dati non recentissimi, è opportuno menzionare – attesa la fonte istituzionale da cui proviene – anche la relazione conclusiva approvata (il 22/01/2013) dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario. Essa ha confermato che, negli anni dal 2006 al 2011, alle aziende sanitarie coinvolte nelle rilevazioni statistiche (169), sono state indirizzate complessivamente 82.210 denunce di episodi avversi e conseguenti richieste di risarcimento, per una media 13.702 richieste annuali.

Il grafico che segue mostra l’andamento delle denunce per malasanità, che segnala un andamento crescente dal 2006 al 2009, ed una successiva riduzione negli anni 2010 e 2011, tanto che il valore di quest’ultimo anno si è attestato sul livello del 2008.

Richieste risarcimento malasanità 2006-2011
Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare – Andamento delle richieste risarcitorie

I risarcimenti erogati nel periodo in questione (2006-2011) ammontano complessivamente ad euro 837 milioni, con un andamento – illustrato nel grafico che segue – che dimostra una costante riduzione degli importi pagati (dai 191 milioni del 2006, ai meno di 50 milioni del 2011).

Risarcimenti per malasanità erogati
Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare – Risarcimenti per malasanità erogati

Il Bollettino Statistico sui Rischi da Responsabilità Civile Sanitaria in Italia

Da ultimo, anche il Bollettino Statistico sui Rischi da Responsabilità Civile Sanitaria in Italia, diffuso dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) nel dicembre 2017, documenta una sostanziale flessione delle denunce presentate e, conseguentemente, dei risarcimenti erogati.

Nel 2016, infatti, le compagnie assicurative hanno ricevuto quasi il 50% in meno delle richieste risarcitorie pervenute nel 2010 (15.360 anziché 29.991). La diminuzione avrebbe coinvolto soprattutto le strutture pubbliche (3.793 denunce, anziché le 16.664 del 2010). La diminuzione delle richieste risarcitorie da parte di strutture sanitarie private, invece, è stata meno accentuata (5.242 denunce nel 2016, contro le 3.075 del 2010).

Va segnalato, tuttavia, che il calo delle richieste risarcitorie tra il 2010 e il 2016 non è dovuto soltanto alla diminuzione del tasso di denunce per struttura (-56% per le pubbliche, -23% per le private), ma anche alla notevole diminuzione del numero delle strutture sanitarie assicurate, che sempre più spesso hanno iniziato ad operare in cd. “autoassicurazione” o – più correttamente – in autoritenzione del rischio sanitario, come peraltro oggi consente espressamente la legge Gelli.

Fino al 2016 sarebbero stati risarciti a titolo definitivo 40.444 sinistri, denunciati tra 2010 e 2016. Il 92% di tali liquidazioni sarebbero relative a richieste risarcitorie pervenute prima del 2015. I risarcimenti complessivamente erogati ammonterebbero a 1 miliardo e 590 milioni di euro. Il 96% di tale importo riguarderebbe denunce precedenti al 2015.

Un caso di malasanità risolto: l’avv. Gabriele Chiarini ne parla al TG di Radio Siena TV

§ 3. Quali sono le principali cause della malasanità?

Gli eventi avversi in sanità sono principalmente dovuti a:

1) carenze organizzative delle strutture, che incidono sulla efficienza e sulla salubrità degli ambienti sanitari (cfr. infezioni ospedaliere o nosocomiali), oppure sulla ripetizione di errori professionali (si pensi alla maggiore esposizione al rischio di sanitari costretti ad orari di lavoro eccessivamente onerosi);

2) negligenze / imperizie / imprudenze da parte di medici ed infermieri, talvolta nel corso di prestazioni (soprattutto diagnostiche) routinarie, senz’altro evitabili alla luce delle conoscenze scientifiche, delle linee guida e dei protocolli in vigore;

3) mancata previsione di un sistema di gestione del rischio e, in alcuni casi, assenza di sanzioni efficaci per il personale inefficiente, assenteista o con tassi importanti di sinistrosità;

4) tagli continui alle risorse della sanità, sia quella pubblica sia quella convenzionata, con effetti negativi sui sistemi di prevenzione (risparmi sugli accertamenti diagnostici; strumentazione inefficiente od obsoleta; mancanza di formazione dei sanitari; carenza di personale medico; strutture fatiscenti; carenza di posti letto; ecc.);

5) sprechi di denaro, talvolta associati a fenomeni criminosi e, nei casi più gravi, al coinvolgimento di associazioni malavitose nel sistema sanitario;

6) superficialità nella fase precedente alla somministrazione di prestazioni e trascuratezza nella informazione al paziente.

§ 4. Quali sono i settori più esposti al rischio di malasanità?

I nostri professionisti hanno maturato vasta esperienza nel campo dell’errore medico-sanitario e del risarcimento del danno ad esso conseguente, anche nell’àmbito dell’attività di docenza universitaria ed extrauniversitaria svolta, ed hanno ottenuto significativi risultati – tanto in sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale – in tema di:

In linea generale, un evento avverso prevenibile può accadere in molti settori, tra cui, a titolo esemplificativo, possiamo menzionare i seguenti.

Chirurgia Generale

  • Aderenze post-operatorie.
  • Clips mal posizionate.
  • Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante.
  • Errata esecuzione di interventi chirurgici.
  • Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema.
  • Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi.
  • Infezioni post-operatorie.
  • Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici.
  • Mancata diagnosi di patologie.
  • Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato.
  • Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento.
  • Rottura di denti o protesi durante l’intubazione.
  • Scarsa assistenza nel post-operatorio.
  • Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).

Chirurgia Plastica

  • Aumento labbra: eccesso di volume, errore di proiezione, asimmetria.
  • Blefaroplastica: asimmetria, correzione eccessiva o insufficiente o cicatrici troppo evidenti.
  • Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva o insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie.
  • Liposcultura: avvallamenti, asimmetrie, caduta di tessuti (per l’eccessivo svuotamento) e buchi.
  • Rinoplastica: avvallamenti, irregolarità nella superficie o asimmetrie.
  • Risultato difforme da quello prospettato.
  • Trapianto capelli: attaccatura innaturale, trapianto cd. “a ciuffi di bambola”, con reimpianto dei capelli a ciuffetti anziché singolarmente.

Oculistica

  • Infezioni durante l’esecuzione di interventi.
  • Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia.
  • Errata esecuzione di iniezioni intravitreali.
  • Colpevole ritardo nel trattamento di patologie oculari.
  • Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria.

Odontoiatria

  • Frattura delle radici per perni moncone mal eseguiti.
  • Infezioni a seguito di cure canalari (devitalizzazione).
  • Infiltrazioni cariose e problemi gengivali per errata esecuzione di corone in ceramica.
  • Mancata esecuzione di esami preliminari.
  • Recidive cariose o infiammazioni per errate otturazioni.

Anestesia

  • Decesso nel corso di anestesia negli interventi.
  • Lesioni durante le intubazioni oro-tracheali.

Oncologia

  • Interventi eccessivamente demolitivi rispetto alla diagnosi.
  • Operazioni incomplete, che rendono necessari nuovi interventi chirurgici.
  • Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza per omessa o ritardata diagnosi.
  • Prescrizione di accertamenti non idonei.
  • Radio e chemioterapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte.
  • Ritardo nella diagnosi o nell’esecuzione delle terapie di trattamento.

Ginecologia e Ostetricia

  • Danni alla madre durante il parto.
  • Diagnosi errate per malattie ginecologiche.
  • Distocia della spalla.
  • Errate terapie per la cura della infertilità.
  • Erronea diagnosi prenatale.
  • Fratture della clavicola.
  • Ipossia del bambino al momento del parto.
  • Lesioni del plesso brachiale.
  • Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino.
  • Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l’esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l’interruzione di gravidanza.
  • Mancata diagnosi di tumori dell’apparato genitale femminile.
  • Omessa diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata.
  • Perdita del feto per amniocentesi o villocentesi.
  • Prescrizione di terapie senza adeguati controlli.
  • Ritardo nell’esecuzione di parto cesareo.
  • Ritardo nell’espletamento del parto con morte del neonato.
  • Uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni.

Ortopedia

  • Errata esecuzione di interventi chirurgici per la sintesi delle fratture.
  • Infezione ospedaliera ed emorragia post-operatoria.
  • Inserimento di protesi di dimensioni errate.
  • Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all’ernia del disco.
  • Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale dopo una caduta.
  • Mancata esecuzione di indagini o esami preliminari.
  • Mancato recupero della gamba per un intervento errato sui legamenti.
  • Mancato riconoscimento di fratture.
  • Presenza di infezioni nosocomiali dovute alla mancata sterilizzazione dei ferri di sala operatoria o scarsa igiene delle sale.
La migliore qualità è la disponibilità del medico a riconoscere un errore senza equivoci. Ogni paziente intelligente sa che la pratica della medicina non è una scienza esatta. Gli errori sono inevitabili anche tra i professionisti più coscienziosi. L’ammissione pubblica degli errori è il modo migliore per non ripeterli più e di solito rivela un ottimo medico.

§ 5. Cosa fare in caso di malasanità?

Se ritieni che tu o un tuo congiunto abbia subito un danno alla salute a causa di un errore sanitario ed intendi chiedere un risarcimento, hai senz’altro bisogno di aiuto.

  • Devi inanzitutto verificare se – sotto il profilo giuridico e medico-legale – esistono davvero i presupposti della responsabilità.
  • Hai bisogno, poi, di quantificare esattamente il danno,
  • di individuare i soggetti tenuti al risarcimento,
  • di iniziare e proseguire le tue istanze risarcitorie.

Il nostro è uno studio legale estremamente qualificato in malasanità e si occupa di tutte le fasi di questo complesso iter: dalla valutazione medico-legale che effettuiamo con i nostri consulenti di fiducia, alla considerazione degli aspetti giuridici della vicenda, fino alla gestione operativa della pratica in ambito stragiudiziale e – quando necessario – giudiziale.

Siamo orgogliosi di precisare che – diversamente da altre organizzazioni più o meno serie che offrono servizi (legali o paralegali) in questa materia – la nostra mission è esplicitamente rivolta a contrastare la cd. “frivolous litigation”, vale a dire la censurabile prassi di instaurare azioni relative a pregiudizi futili, non supportate da un adeguato vaglio medico-legale o con finalità meramente speculative.

È davvero difficile attribuire un esatto valore economico alla qualità di vita che viene persa, ma sappi che – se sei stato vittima di un episodio di “mala-sanità” – essere risarcito è un tuo diritto e che, col nostro aiuto, potrai ottenere il giusto ristoro di ogni pregiudizio subito.

“Pillole di malasanità”: guarda il video dell’avv. Chiarini ospite al “The delle cinque” di Touchpoint News

§ 6. Come gestiamo un caso di malasanità e il suo risarcimento

Ogni caso di presunta malasanità che viene sottoposto alla nostra attenzione deve ricevere una duplice analisi: giuridica e medica. Preliminarmente, è necessario trasmetterci in copia tutta la documentazione sanitaria relativa alla vicenda ed utile alla valutazione, con particolare riferimento a:

  • cartelle cliniche;
  • certificati, referti, annotazioni e lettere di dimissioni;
  • lastre, radiografie, ecografie, reperti iconografici e immagini degli esami strumentali eseguiti;
  • prescrizioni di medicinali e ricette mediche;
  • fotografie o video di eventuali ferite o cicatrici;
  • certificazioni di spese mediche sostenute;
  • eventuali contratti di assicurazione sanitaria.

Ricorda che copia della cartella clinica e della documentazione sanitaria relativa al paziente può essere richiesta alla struttura che lo ha avuto in cura e deve essere rilasciata entro 7 giorni (lo prevede l’art. 4 della legge Gelli Bianco).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha peraltro stabilito, con sentenza del 26/10/2023, che il paziente ha diritto di ottenere gratuitamente una prima copia della sua cartella medica contenente una riproduzione fedele e intelligibile dei suoi dati personali e relativi alla salute. Pertanto non sarebbe neppure consentito chiedere – come invece accade pressoché inevitabilmente – il rimborso delle spese di copia agli aventi diritto.

E’ comunque opportuno che, insieme alla documentazione, ci venga trasmessa una sintetica ricostruzione della vicenda, nella quale l’interessato o i suoi congiunti “raccontano” cosa è accaduto e descrivono le loro perplessità a proposito della qualità dei servizi sanitari erogati.

Sarà nostra cura contattarti nel più breve tempo possibile (di regola entro le successive 24 ore) per illustrarti dettagliatamente le modalità attraverso cui potremo esprimere un parere preliminare sulla risarcibilità e, se il caso dovesse risultare procedibile, programmare la gestione delle successive fasi della pratica.

§ 7. Iter della pratica

Il percorso verso il risarcimento danni in ambito di malasanità si sviluppa attraverso una timeline ben precisa e collaudata, che – nella sua versione integrale – puoi consultare qui.

In linea di massima, seguiamo 4 macrofasi operative.

(TEMPI: da 2 a 6 settimane)

Prima fase: valutazione preliminare sommaria sulla risarcibilità

Ti chiederemo di trasmetterci una breve ricostruzione della vicenda, nella quale ci “racconterai” cosa è accaduto e ci esprimerai i tuoi eventuali dubbi. Inoltre, dovrai mandarci copia di tutta la documentazione clinica (in particolare: cartelle cliniche, certificati, referti, prescrizioni, certificazioni, lettere di dimissioni).
I nostri professionisti (avvocati e medici) effettueranno una valutazione preliminare ed esprimeranno un parere sommario sul “fumus” della responsabilità.

(TEMPI: da 2 a 6 settimane)
(TEMPI: da 30 a 120 giorni)

Seconda fase: istruttoria e relazione medico-legale

In caso di esito positivo della prima fase, effettueremo un doveroso approfondimento medico-legale e specilistico sulla vicenda, con l’affidamento di apposito incarico ad un collegio di nostri consulenti di fiducia (o, se lo preferisci, ad altri consulenti da te individuati).
Redigeremo quindi una vera e propria consulenza tecnica di parte medico-legale e specialistica.

(TEMPI: da 30 a 120 giorni)
(TEMPI: da 3 a 12 mesi)

Terza fase: gestione stragiudiziale

Già nel corso del completamento della relazione medico-legale, i nostri avvocati individueranno il soggetto responsabile ed invieranno una prima diffida, utile anche ad interrompere la prescrizione.
Effettueremo inoltre tutti i tentativi per raggiungere una definizione transattiva della vertenza, anche con l’esperimento dei procedimenti di mediazione previsti dalla legge, con l’obiettivo di concordare con la struttura sanitaria interessata o con la rispettiva assicurazione un congruo importo risarcitorio.

(TEMPI: da 3 a 12 mesi)
(TEMPI: variabili, non inferiori a 6 mesi)

Quarta fase: azione giudiziale

Quale extrema ratio, laddove la trattativa stragiudiziale non raggiunga il suo scopo, si valuterà l’opportunità di promuovere un giudizio civile.
Agiremo preferibilmente con le forme di un accertamento tecnico ante causam o di una consulenza preventiva ai fini della composizione della lite. All’esito, seguirà l’eventuale giudizio di merito. Non è infrequente, ad ogni modo, che l’accordo transattivo possa intervenire proprio in corso di giudizio.

(TEMPI: variabili, non inferiori a 6 mesi)

§ 8. Quanto costa ottenere il risarcimento del danno

Puoi contattarci con estrema serenità: non assumi alcun impegno economico esponendoci un caso ed inviandoci tutta la documentazione necessaria alla valutazione della vicenda clinica.

In linea generale, il nostro compenso è proporzionale al risultato ottenuto e viene liquidato soltanto all’esito della effettiva riscossione del risarcimento erogato dai soggetti responsabili, i quali sono per lo più garantiti da apposite polizze assicurative o da altre forme di ritenzione del rischio assicurativo.

Ove sussistano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, potremo valutare insieme l’opportunità di nominare il difensore e il consulente tecnico di parte con prenotazione delle spese a debito dell’erario.

Se il tuo caso verrà reputato meritevole di trattazione, sarà nostra cura illustrarti le modalità per la sua gestione: dalla valutazione medico-legale e specialistica, alla gestione stragiudiziale della vertenza, fino – qualora necessario – alla proposizione dell’azione giudiziale di risarcimento danni per malasanità.

§ 9. A chi affidare la gestione del proprio caso di malasanità

Quando si tratta di salvaguardare un bene così prezioso come i diritti derivanti da un errore sanitario, è fondamentale affidarsi a mani esperte. Il professionista giusto per gestire un caso di malasanità è l’avvocato, che rappresenta la figura istituzionalmente abilitata – nel nostro ordinamento giuridico – alla difesa dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

Presso CHIARINI | Studio Legale, tutti i professionisti che si occupano delle pratiche risarcitorie hanno maturato significativa esperienza in materia di responsabilità medico-sanitaria, anche a motivo dell’attività di docenza universitaria ed extrauniversitaria svolta.

Essi tutelano i profili economici necessariamente connessi al risarcimento danni da malasanità, ma non trascurano di salvaguardare gli aspetti emotivi che inevitabilmente affiorano in una vicenda – più o meno grave – di danno alla salute.

Una guida esperta fino al risarcimento

L’avv. Gabriele Chiarini, avvocato cassazionista e dottore di ricerca in diritto civile, guida il nostro team con profonda competenza. Abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, ha conseguito magna cum laude un master universitario di II livello in diritto sanitario.

E’ presidente della Fondazione Sanità Responsabile, un’organizzazione di diritto privato riconosciuta dall’autorità governativa. La Fondazione è impegnata in attività divulgative, solidaristiche e socialmente utili nei campi della sicurezza delle cure, della prevenzione degli eventi avversi in sanità e della responsabilità medica.

Inoltre, è docente presso istituti di formazione universitari ed extrauniversitari, relatore in convegni scientifici e corsi di aggiornamento medico-legali, nonché autore di opere di diritto civile e commerciale per importanti testate, riviste e collane giuridiche.

L’avvocato Chiarini segue personalmente ogni caso, unendo esperienza e competenza per individuare strategie legali efficaci e vincenti. Dal primo contatto alla risoluzione finale, potrai contare su un’assistenza dedicata e su misura.

Malasanità e risarcimento danni: i nostri ultimi casi risolti

Hai subito danni a causa di malasanità?

Non lasciare che il tuo diritto a un equo risarcimento venga trascurato. Siamo qui per supportarti nella battaglia legale necessaria ad assicurare che la tua voce non resti inascoltata.

Risarcimenti per Malasanità Ottenuti

Malasanità

1.070.000,00 €

Oltre un milione di euro ai familiari di un paziente deceduto a causa di carenze assistenziali. La sentenza ha così enfatizzato la necessità di una corretta organizzazione per garantire la sicurezza delle cure.

Danni da Parto

2.000.000,00 €

Accordo complessivo da 2 milioni di euro raggiunto: è il frutto della vertenza, gestita dall’avv. Gabriele Chiarini, legata a gravi lesioni cerebrali subite da un neonato a causa di errori nell’uso della ventosa ostetrica.

Maxirisarcimento di circa 1,15 milioni di euro ai parenti della vittima: così si conclude un lungo e complesso procedimento per gravi disfunzioni in pronto soccorso che hanno causato la morte di un giovane padre.

Noi siamo dedicati alla completa trasparenza perché è la cosa giusta da fare. Il paziente e la sua famiglia hanno il diritto di sapere cosa sia successo.

Massachusetts Coalition for the Prevention of Medical Errors, When Things Go Wrong

Metodo

Professionisti