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Malasanità: Risarcimento del Danno per Omessa Diagnosi di Patologia Cardiaca

Malasanità per Omessa Diagnosi

Lo Studio ha seguito e definito con esito favorevole (€ 93.000,00 il risarcimento liquidato) il caso di un uomo di circa sessant’anni trovatosi, suo malgrado, ad essere vittima di una serie reiterata di episodi di perdita di coscienza e conseguente caduta (cd. sincopi), all’esito dei quali era stato condotto – in più di una occasione – presso il Pronto Soccorso di un vicino Ospedale della Provincia di Savona, senza che i sanitari ivi operanti indagassero ed individuassero l’eziologia dei ripetuti mancamenti, sino all’ultimo ricovero.

Con l’assistenza degli avvocati Gabriele Chiarini e Parisa Pelash, il paziente è riuscito ad ottenere – in tempi relativamente brevi rispetto alla prima richiesta formulata (circa 14 mesi) – il risarcimento dei danni non patrimoniali, sofferti in conseguenza dell’inadeguata esecuzione degli obblighi di assistenza sanitaria da parte dell’ospedale, concretizzatasi in particolare nella omessa diagnosi della patologia che lo affliggeva.

 

INDICE SOMMARIO

 

§ 1. La vicenda clinica e la mancata diagnosi della patologia cardiaca

In occasione di ripetuti accessi al Pronto Soccorso, il sig. A.A. era stato di volta in volta sottoposto unicamente agli esami del sangue di routine, senza esecuzione di accertamenti sufficientemente specifici rispetto alla concreta situazione.

Il medico rispettivamente di turno in Pronto Soccorso, per i primi quattro accessi, si era limitato a prescrivere una semplice terapia antidolorifica, dimettendo il Paziente senza ulteriore indagine in merito alle cause della perdita di coscienza. In assenza di una cura, come prevedibile, il Paziente aveva continuato a perdere conoscenza fino al quinto accesso al Pronto Soccorso, in occasione del quale erano state riscontrate alcune fratture causate dalla caduta. Il personale sanitario aveva deciso, finalmente, di procedere al ricovero.

Il Paziente era stato così sottoposto ad esami specifici (massaggio al seno carotideo con Tilt test, consistente nell’esecuzione di un test di stimolazione specifica che rappresenta uno dei metodi più efficaci per la diagnosi della sincope e per l’individuazione delle relative cause), che avevano permesso di individuare finalmente la patologia cardiaca – disfunzione del nodo seno-atriale – causa degli episodi sincopali verificatisi. I medici avevano quindi trasferito il Paziente presso il reparto di cardiologia per le determinazioni del caso.

Era stato applicato, infine, un impianto Pace-Maker, senz’altro risolutivo della problematica.

 

§ 2. Conseguenze dell’operato dei sanitari

La mancata diagnosi tempestiva aveva causato al Paziente danni, anche permanenti, sia per le fratture riscontrate, sia a causa del ritardo nella diagnosi della patologia. Ciò aveva comportato un recupero funzionale lento e non del tutto efficace.

La vicenda clinica, doverosamente sottoposta a valutazione medico-legale, aveva evidenziato che gli episodi sincopali successivi al primo, nonché i traumi intervenuti ed il difficile recupero funzionale degli arti, fossero conseguenza della inadeguatezza dell’attività assistenziale prestata al Paziente.

Già in occasione del primo accesso al Pronto Soccorso, infatti, la specificità del caso avrebbe dovuto determinare il personale sanitario ad indagare e scongiurare possibili patologie cardiache e neurologiche. Le linee guida italiane ed internazionali dettate per i punti di Pronto Soccorso, infatti, unanimemente prescrivono che, laddove le cause dell’evento sincopale risultino dubbie, come nel caso in questione, è doveroso considerare la presenza di malattie a maggior rischio cardiovascolare.

Diversamente, invece, i medici non avevano neppure prospettato il dubbio di un problema cardiaco, né avevano disposto un ricovero per gli opportuni approfondimenti accertamenti sino al quinto accesso in P.S.

 

§ 3. Natura contrattuale della responsabilità per omessa diagnosi ed onere probatorio

Com’è noto, il legislatore è intervenuto (in ultimo, con la legge 24/2017, art. 7, più nota come “legge Gelli“) puntualizzando come la responsabilità della struttura sanitaria rivesta natura contrattuale. La norma recita, per l’appunto, quanto di seguito.

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”

Spetta dunque alla Struttura Sanitaria, onde liberarsi della suesposta responsabilità, dimostrare che essa e il proprio personale abbiano agito secondo i canoni di diligenza e prudenza qualificata, con proporzione rispetto al quadro clinico del paziente. Nel caso del sig. A.A., la Struttura avrebbe dovuto provare di aver fatto tutto il possibile per curare ed evitare l’aggravamento delle condizioni del Paziente, in base alle indicazioni delle linee guida nazionali ed internazionali richiamate, nonché delle buone pratiche condivise nella comunità scientifica.

In tal senso, con riguardo all’onere della prova, la Corte di Cassazione ha provveduto a puntualizzare la seguente regola:

Il paziente danneggiato, quanto alla prova del danno subito, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

(Cassazione civile, sez. III, 11/03/2016, n. 4764).

Nel caso prospettato allo Studio, la prova anzidetta non poteva essere fornita, dal momento che – al contrario – apparivano incontestabili le deviazioni rispetto alle regole di condotta esigibili.

 

Anche a te è capitata una vicenda di omessa diagnosi?

 

§ 4. Il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno

Quanto all’accertamento del nesso causale tra la condotta del personale sanitario ed il danno subito dal Paziente, è doveroso specificare che, in ambito civilistico, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.

È necessario riportare la pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito come la previsione suesposta non possa ridursi alla semplicistica regola del 50% più uno, dovendo di contro venire intesa come analisi della c.d. causalità materiale intesa come indagine avente le seguenti caratteristiche:

analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell’evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità

(Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2011, n. 15991)

Pertanto, la Cassazione ha ulteriormente precisato il principio di diritto che segue.

La concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza limitarsi ad un meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 51% ma dovendo farsi luogo ad una compiuta valutazione dell’evidenza del probabile

(Cassazione civile, sez. III, 09 ottobre 2012, n. 17143, che richiama Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2011, n. 15991).

Nel caso che ha occupato lo Studio, risultava evidente la sussistenza di tutti i profili della responsabilità dell’Azienda Sanitaria coinvolta nella vicenda. Era pacifico, infatti, che l’intera mole dei pregiudizi riportati dal Paziente non si sarebbe verificata laddove il personale medico avesse fornito – in uno dei primi quattro accessi al P.S. – prestazioni sanitarie adeguate, indagando e conseguentemente diagnosticando la patologia cardiaca menzionata. Ciò avrebbe infatti evitato, con certezza, l’ultima caduta e tutti i traumi ad essa conseguiti.

 

§ 5. Entità del danno (patrimoniale e non patrimoniale) risarcibile

Quanto al danno non patrimoniale subito dal Paziente (art. 2059 c.c.), pur da intendersi come categoria ampia ed omnicomprensiva, sono state adeguatamente valorizzate le seguenti componenti:

  • Danno biologico. Lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona. In conseguenza alle fratture riportate concretamente, il danneggiato risultava certamente nel diritto al risarcimento della componente biologica del danno non patrimoniale, intesa quale lesione al bene “salute” costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost.
  • Danno psicologico-esistenziale. In questo ambito va ricompresa la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana. Nel caso del sig. A.A., è stato doveroso, in tal senso, tenere in considerazione lo sconforto e la depressione subentrati all’esito degli eventi sincopali, proseguiti durante tutta la sequela di perdite di coscienza (in mancanza dell’individuazione della genesi di tali crisi). La vicenda aveva comportato un peggioramento della vita emotiva, nonché una limitazione della vita sociale del Paziente.
  • Danno morale. Tale pregiudizio si concretizza nella sofferenza patita. Il peggioramento dello stato di salute al quale il Paziente aveva assistito, accompagnato dalla perdurante incertezza sulle cause del processo degenerativo, nonché alla consapevolezza dei gravi danni riportati aggiunta a quella relativa alla irreversibilità del pregiudizio, che sorgeva sin dalle prime visite fisiatriche, concorrevano a delinare il danno morale subito.
  • Danno estetico. Si concretizza nella lesione dell’aspetto esteriore. L’Assistito aveva subìto un notevole pregiudizio anche nella sua immagine, non riuscendo più ad assumere, tra l’altro, una postura corretta.

 

§ 6. La definizione transattiva del danno da omessa diagnosi

All’attività stragiudiziale svolta dallo Studio in favore dell’Assistito, infruttuosa per l’esiguità dell’importo risarcitorio offerto in tale sede, ha fatto séguito la redazione di un atto di citazione notificato alla Struttura Sanitaria Savonese.

Al’esito della notifica effettuata, è stato possibile definire la controversia mediante la sottoscrizione di un atto di transazione stragiudiziale che ha stabilito la corresponsione del risarcimento del danno da malasanità per tardiva diagnosi in favore del danneggiato (per complessivi euro 93.000,00).

Tale soluzione è risultata decisamente conveniente per l’interesse del Paziente e per la tutela dei suoi diritti, il quale ha ottenuto il ristoro dal pregiudizio subito, senza la necessità di affrontare un lungo e incerto, seppur ragionevolmente fondato, processo civile.

 

§ 7. CONTENUTI SCARICABILI

 

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