Ultimo Aggiornamento 22 Gennaio 2025
I diritti del paziente, che si riferiscono specificamente al rapporto tra la persona e le strutture o gli operatori sanitari durante il percorso di cura, sono una componente fondamentale dei diritti del malato.
In particolare i diritti dei malati ricoverati in ospedale si riferiscono a:
- Diritto all’informazione
- Privacy
- Consenso informato al trattamento
- Scelta del medico e della struttura sanitaria
- Qualità delle cure
Lo Studio Chiarini ha portato a compimento un annoso e particolarmente complesso procedimento civile in materia di responsabilità medica, avente ad oggetto la violazione dei diritti del paziente conseguente ad un grave difetto organizzativo della Casa di Cura. Il Giudizio, lungo ed articolato, si è infine concluso con l’erogazione di un risarcimento complessivo di circa 1,15 milioni di euro (inclusa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali), liquidato in favore dei familiari della vittima.
Prendiamo spunto da questa drammatica vicenda per ricordare quali sono i diritti del paziente in ospedale, che ogni Struttura Sanitaria dovrebbe sempre rispettare, e per riepilogare le principali direttive da tenere a mente quando si tratta di gestire la difesa del malato o dei suoi familiari in sede di risarcimento danni da malasanità.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Quali sono i diritti del malato in ospedale?
- § 2. Diritti vs doveri del paziente
- § 3. Diritti del paziente: il caso vinto da Chiarini studio legale
- § 4. I danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati alla famiglia del paziente
- § 5. Come tuteliamo i diritti dei pazienti
- § 6. DOCUMENTI SCARICABILI in tema di diritti dei pazienti
- § 7. Altri casi di malasanità per violazione dei diritti del paziente risolti con risarcimento
§ 1. Quali sono i diritti del malato in ospedale?
Quando una persona viene ricoverata in ospedale, il rispetto dei suoi diritti come paziente assume un’importanza ancora maggiore. Oltre ai 14 diritti fondamentali sanciti dalla Carta Europea, infatti, entrano in gioco una serie di tutele specifiche legate alla particolare condizione di vulnerabilità e di dipendenza che caratterizza il malato ospedalizzato.
La Carta Europea dei Diritti del Paziente Malato, pur non avendo valore di legge, rappresenta un autorevole punto di riferimento in materia, essendo stata riconosciuta dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea, dal Comitato Economico e Sociale dell’UE e dal Parlamento italiano. La Carta ha il merito di aver tradotto il diritto alla salute in una serie di principi concreti, fornendo alle strutture ospedaliere delle linee guida per orientare la propria organizzazione e la propria attività clinica nel rispetto della centralità del paziente.
Possiamo suddividere i diritti del paziente ospedalizzato, in due categorie
§ 1.1 Diritti legati all’area di erogazione delle cure
Tra i diritti specifici del malato in ospedale, possiamo ricordare:
- deve veder rispettata la sua riservatezza e garantita la confidenzialità delle informazioni;
- ha diritto a ricevere i trattamenti sanitari che sono necessari per la sua patologia in tempi brevi e predeterminati;
- ha diritto a servizi sanitari di elevata qualità;
- non deve subire danni a causa di disfunzioni nelle organizzazioni sanitarie o di errori medici;
- deve poter accedere a procedure innovative, in linea con gli standard internazionali di riferimento;
- deve essere aiutato a superare il dolore connesso alla sua malattia;
- ha diritto ad un programma diagnostico o terapeutico specificamente disegnato per le sue personali esigenze.
§ 1.2 Diritti legati alla fase successiva al trattamento sanitario
In questa fase, il paziente
- Ha diritto di reclamare se non è soddisfatto dei servizi sanitari che gli sono stati offerti,
- Ha diritto di ricevere una risposta e di essere compensato con un risarcimento congruo, in tempi ragionevolmente brevi, ogni volta che abbia subito un danno fisico, morale o psicologico.
Oltre a queste tutele specifiche, naturalmente, tutti i 14 diritti della Carta Europea mantengono intatta la loro validità anche in ambito ospedaliero. Anzi, è proprio nel contesto di un ricovero che diritti come quello alla sicurezza delle cure, alla protezione della privacy, all’informazione e al consenso assumono un rilievo ancora maggiore.
Affinché tutti questi diritti trovino concreta applicazione, è necessario che le strutture ospedaliere si dotino di un’organizzazione adeguata, investendo nella formazione del personale, nella sicurezza delle cure, nella trasparenza dei percorsi assistenziali. Solo così l’ospedale può diventare un luogo di cura ma anche di ascolto, di rispetto e di promozione della persona, al di là della sua malattia.
§ 2. Diritti vs doveri del paziente
Un paziente che si ricovera in una struttura sanitaria per essere curato da una patologia acuta, ma anche una persona che soffre di una malattia cronica e ha bisogno del supporto, quotidiano o comunque periodico, del nostro servizio sanitario nazionale, ha dei diritti che può far valere e che devono essere rispettati. Ma come accade in tutte le relazioni, anche nel rapporto terapeutico, quel particolare legame – umano, professionale e anche giuridico – che si instaura tra un malato e l’operatore o l’ente sanitario che lo deve assistere, non ci può essere una prospettiva unica, non si può andare in una sola direzione.
Bisogna essere disposti a dare, se si vuole ricevere. E non si tratta solo del valore economico delle prestazioni mediche, che nel nostro Paese sono principalmente finanziate dalla fiscalità generale, garantendo così una copertura sanitaria universale e gratuita per la maggior parte delle prestazioni. Infatti, anche se alcuni servizi prevedono il pagamento di un ticket, molte cure, come quelle salvavita, e il medico di medicina generale (cd. di base) sono gratuiti. Questo sistema evita ai cittadini di dover affrontare spese immediate o esorbitanti, come accade in altri Paesi, tutelando il diritto alla salute di tutti
Ricordiamoci, ad ogni modo, che i diritti del malato sono correlati con i doveri e con le responsabilità che gli stessi pazienti devono assumere nei confronti del sistema e di tutti gli altri attori della sanità.
§ 2.1 La Carta dei doveri dei pazienti: D.P.C.M. 19/05/1995
C’è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, risalente al 19 maggio 1995, che contiene lo schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari”, uno strumento che deve essere adottato da tutti i soggetti che erogano servizi pubblici sanitari, anche in regime di concessione o mediante convenzione (clicca qui per aprire il D.P.C.M. 19/05/1995).
Sì, è un D.P.C.M., una fonte normativa che nell’immaginario collettivo è stata inventata con la pandemia, ma che in realtà esiste da molto tempo. E che, in questo caso, contiene un regolamento dei diritti, ma anche dei doveri dell’utente malato.
Si tratta di 3 categorie di doveri:
- Doveri verso il personale sanitario: il paziente deve collaborare con i medici, deve fornire informazioni chiare sul proprio stato di salute, deve comunicare tempestivamente l’eventuale intenzione di rinunciare alle prestazioni, inoltre deve rispettare tutti gli operatori sanitari, anche perché non si può pretendere di essere curati se si assumono atteggiamenti aggressivi o addirittura violenti (c’è una legge, tra l’altro, che ha espressamente codificato questa semplice norma di buona educazione, introducendo sanzioni amministrative e anche penali contro i trasgressori: Legge 14 agosto 2020, n. 113 – “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”).
- Ci sono poi i doveri verso gli ambienti ospedalieri: bisogna avere cura e trattare con riguardo i locali, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi che si trovano all’interno della struttura sanitaria, perché sono patrimonio di tutti.
- Infine ci sono i doveri verso gli altri utenti dei servizi sanitari e gli altri malati: si deve rispettare, ad esempio, il divieto di fumo che esiste negli ospedali come in tutti i locali pubblici; all’interno di alcuni reparti possono essere previsti dei limiti all’utilizzo dei telefoni cellulari, oppure di radio e televisioni; bisogna adeguarsi agli orari di visita stabiliti dalla direzione sanitaria e, in generale, si devono evitare tutti quei comportamenti che possano creare disturbo o disagio agli altri degenti.
Perché la libertà e i diritti di ciascuno finiscono là dove iniziano le libertà e i diritti di qualcun altro. Anche in ospedale.
§ 3. Diritti del paziente: il caso vinto da Chiarini studio legale
Il fatto risale al 1996, quando Francesco (nome di fantasia, per tutelare la privacy della famiglia) resta coinvolto in un incidente stradale nelle Marche. Viene soccorso dall’ambulanza, e condotto presso un vicino Pronto Soccorso, ove arriva attorno alle 20:00 p.m. Il paziente è cosciente, ben orientato, respira correttamente. Vengono effettuati accertamenti radiografici e si verifica l’esistenza di alcune fratture agli arti superiori ed inferiori.
Il problema, però, non sono le fratture, ma un’altra – ben più grave – conseguenza del trauma toracico-addominale sofferto da Francesco: c’è una emorragia interna che sta facendo progressivamente scendere tutti i principali valori ematici.
Eppure, nonostante sia chiaro che Francesco sta perdendo sangue, nessuno interviene, perché nessuno è in grado di individuare la fonte del sanguinamento. Per farlo, sarebbe necessaria una ecografia, ma i sanitari non sono capaci di utilizzare il macchinario, pur presente nella Struttura. Proprio così: per una erronea organizzazione dei turni di lavoro e di reperibilità, non è possibile erogare una prestazione diagnostica tanto basilare quanto importante per nosocomio che offre un servizio di pronto soccorso (l’ecografia addominale nel sospetto emoperitoneo).
Con buona pace dei diritti del paziente, Francesco viene perciò privato della possibilità di:
- ricevere i necessari trattamenti in urgenza;
- accedere a servizi sanitari di elevato standard qualitativo;
- essere sottoposto a trattamenti sicuri ed in linea con gli standard internazionali;
- evitare quanta più sofferenza possibile.
A nulla vale il tentativo dei sanitari, qualche ora dopo l’accesso al P.S., di trasferire il malato in altra – più attrezzata – Casa di Cura. Il progressivo aggravamento di Francesco ha purtroppo determinato l’irreversibilità del quadro clinico. L’emorragia aveva origine in una lesione della milza, che si sarebbe potuta agevolmente risolvere con una splenectomia d’urgenza. Ma ormai è troppo tardi: Francesco perde, oltre ai propri diritti di malato, anche la vita.
§ 4. I danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati alla famiglia del paziente
Quando capitano eventi tragici come questo, la sofferenza immediata è una piccola cosa rispetto a quello che dovrà arrivare. Per qualche giorno, magari qualche settimana, tante persone – amici e parenti – si stringono intorno ai congiunti superstiti, li abbracciano e fanno sentire la loro partecipazione al dramma. Poi si torna alla normalità, e il peso del lutto ricade solo sulla famiglia. Chi rimane si trova costretto ad affrontare un dolore straziante, in una lotta durissima e quotidiana che è sempre combattuta in solitudine.

Questa sofferenza morale, in uno con il conseguente stravolgimento esistenziale che deriva dalla perdita di un rapporto parentale, costituiscono il substrato del danno non patrimoniale da morte del congiunto che – nel caso di specie – è stato risarcito ex art. 2059 c.c. ai familiari dalla prima sentenza di condanna dell’Azienda Sanitaria, in conformità alle Tabelle di Milano vigenti pro tempore.
Ma la difesa del malato contempla anche la componente patrimoniale dei pregiudizi sofferti. Pertanto, la seconda sentenza ha condannato l’Azienda Sanitaria altresì al risarcimento del danno patrimoniale da morte del congiunto (seppure attraverso un metodo di calcolo piuttosto riduttivo, che con ogni probabilità verrà adeguatamente stigmatizzato e rettificato in sede di legittimità).
§ 5. Come tuteliamo i diritti dei pazienti
Quando si tratta di tutela dei diritti del paziente e di responsabilità medico-sanitaria, è scontata l’importanza di richiedere assistenza legale ad uno Studio specializzato in malasanità.
Per verificare se si è verificata una ipotesi di malpractice sanitaria, è necessario appurare se:
- c’è stata colpa medica, cioè il sanitario ha tenuto un comportamento diverso da quello indicato dalle cc.dd. linee guida e dalle buone pratiche;
- si è prodotto un danno al paziente, che superi la soglia di gravità necessaria a giustificare una azione legale;
- esiste un nesso causale tra il comportamento colposo e il danno.

Soltanto quando tutti e tre questi elementi sono sussistenti, può parlarsi di malasanità e si può impostare una domanda risarcitoria, che deve essere coltivata nei confronti della struttura responsabile e dell’eventuale compagnia assicurativa, fino ad ottenere la liquidazione di un congruo risarcimento danni.
§ 5. 1 Meglio difendere il paziente in sede civile
Come abbiamo più volte suggerito, è (quasi) sempre preferibile scegliere la via del risarcimento in sede civile rispetto all’ipotesi di presentare una denuncia-querela per malasanità in sede penale, decisamente più complicata ed ardua da coltivare con successo.
Il caso oggetto del presente articolo è emblematico in proposito: il processo penale nei confronti dei medici, infatti, si era concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati. Ciò nondimeno, nel processo civile lo Studio è riuscito a dimostrare la sussistenza dei presupposti di una responsabilità sanitaria a carico della Struttura, conseguendo così la liquidazione del risarcimento in favore dei familiari della vittima.
Si tratta dell’ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, del fatto che lo strumento del processo penale deve essere riservato ai casi di violazioni più eclatanti e gravi. Non si può pensare di perseguire la tutela del paziente con l’aumento delle imputazioni per omicidio colposo e lesioni personali a carico di medici e sanitari. Viene confermata, dunque, l’opportunità di riportare la responsabilità medica nell’alveo della prospettiva civilistica, specie quando – come nel caso in questione – l’evento avverso è frutto di una carenza organizzativa e/o strutturale piuttosto che di una défaillance del singolo operatore sanitario.
§ 6. DOCUMENTI SCARICABILI in tema di diritti dei pazienti
- Sentenza di condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni non patrimoniali
- Sentenza di condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali
- Clicca qui per visionare le distinte di pagamento
§ 7. Altri casi di malasanità per violazione dei diritti del paziente risolti con risarcimento
- Malasanità per Difetto di Organizzazione (€ 1.070.000,00)
- Infezione Ospedaliera da Pseudomonas Aeruginosa (€ 930.000,00)
- Omessa Diagnosi di Infezione Ospedaliera – Risarcimento per Sepsi (€ 815.000,00)
- Morte per occlusione intestinale: la sentenza su un caso di malasanità (€ 1.100.000,00)
- Malasanità in Oculistica-Oftalmologia (€ 510.000,00)
- Risarcimento Malasanità Morte (€ 750.000,00)
- Parto con ventosa e danni cerebrali al neonato: un caso di malasanità (€ 2.000.000,00)
- Caso risolto di Malasanità a Rimini (€ 300.000,00)
- Infezione da Acinetobacter lwoffii, Micrococcus Species ed Epatite-C (€ 400.000,00)