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Sinistro Stradale Mortale Risarcimento

Risarcimento danni Sinistro Mortale agli Eredi e ai Congiunti

Risarcimento Sinistro Mortale

Nonostante il concorso di colpa accertato a carico di un motociclista drammaticamente morto in un sinistro stradale, lo Studio Legale Chiarini è riuscito a conseguire un importo complessivo pari ad euro 900.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a favore della moglie e dei due figli minori del giovane centauro deceduto.

Approfondiamo in questo articolo la linea difensiva che ha consentito di ottenere questo risarcimento danni per sinistro stradale (mortale) e le fasi che hanno condotto a un risultato senz’altro soddisfacente in considerazione delle peculiarità della vicenda.

Cogliamo altresì l’occasione per spiegare quali sono i danni (patrimoniali e morali) che devono essere riconosciuti ai parenti ed agli eredi della vittima di un incidente stradale mortale, e quali sono le condizioni per ottenere il relativo risarcimento.


§ 1. Il sinistro stradale mortale e il risarcimento danni spettante agli eredi

In un assolato pomeriggio di luglio, trovava la morte in un sinistro stradale un giovane centauro, marito e padre di due bambini in tenera età. Il sinistro si verificava per la preminente responsabilità di una anziana signora, conducente di un autoveicolo che ometteva di dare la precedenza al motoveicolo condotto dal compianto motociclista.

In particolare, il motociclista stava attraversando una intersezione con diritto di precedenza. L’anziana signora, al volante della propria autovettura, invece di fermarsi allo stop ed attendere diligentemente il passaggio del centauro, si immetteva nella via principale.

Il centauro azionava l’impianto frenante ma, probabilmente anche a causa dell’eccessiva velocità tenuta, non riusciva a conservare il controllo del mezzo e ad evitare il sinistro mortale. Il motociclo si sdraiava sul proprio fianco sinistro e scivolava sull’asfalto sino a colpire l’automezzo della signora in corrispondenza dello pneumatico anteriore di sinistra.

Contemporaneamente, il motociclista perdeva il contatto con il proprio veicolo e scivolava, anch’egli, fino ad urtare il parafango anteriore sinistro dell’autoveicolo. Al momento dello scontro, il motociclo possedeva una velocità di circa 78 km/h (in centro urbano, con limite di velocità pari a 50 km/h).

L’urto violento contro la carrozzaria dell’automobile risultava fatale per il centauro, che – seppur soccorso prontamente dal servizio di emergenza-urgenza – decedeva poco dopo il trasporto in Ospedale.

§ 2. La gestione stragiudiziale del risarcimento danni per l’incidente mortale

Dopo ampia trattazione del sinistro da parte dello Studio, la Compagnia Assicurativa decideva di formalizzare una offerta di risarcimento per l’incidente letale, mettendo a disposizione della moglie e dei due figli minori l’importo complessivo di quasi 600.000,00 euro (circa 200.000,00 euro ciascuno) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essi sofferto, al netto di una pretesa corresponsabilità della vittima pari al 30%. La somma offerta, pur ritenuta riduttiva, veniva accettata dai danneggiati in acconto sul maggior importo risarcitorio ad essi spettante.

Proseguivano successivamente le trattative con la Compagnia Assicurativa finalizzate alla risoluzione transattiva della vertenza per il sinistro mortale. Da ultimo, si teneva un incontro a fini conciliativi davanti ad Organismo di Mediazione debitamente iscritto al Registro Ministeriale, all’esito del quale si riusciva ad ottenere la disponibilità dell’Assicurazione ad erogare l’ulteriore importo di euro 100.000,00 a ciascuno degli aventi diritto, a titolo di definitiva tacitazione in via transattiva di ogni pretesa risarcitoria degli stessi.

Sinistro Mortale Risarcimento

A quel punto, l’offerta transattiva della Compagnia Assicurativa appariva decisamente conveniente per l’interesse degli eredi della vittima del sinistro mortale. Invero, all’esito di una perizia redatta da tecnico abilitato in sede di procedimento penale, era effettivamente emerso un verosimile concorso di colpa del compianto motociclista nell’eziologia dell’incidente stradale mortale, per un probabile eccesso di velocità del motociclo al momento del sinistro.

Tale concorso di colpa avrebbe determinato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., una proporzionale diminuzione dell’entità del risarcimento spettante ai congiunti danneggiati dall’incidente stradale fatale.

Come noto, le tabelle milanesi vigenti all’epoca dei fatti (Tabelle Milano 2014), contemplavano – per la perdita del rapporto parentale con il genitore e con il coniuge – l’importo massimo di euro 327.990,00. Dunque, accettando la menzionata offerta transattiva, i tre congiunti avrebbero ricevuto un importo risarcitorio pari a circa euro 300.000,00 ciascuno, somma superiore al 90% del valore massimo di cui alle vigenti tabelle milanesi (che sarebbe risultato pari ad euro 295.191,00).

Pertanto, la vertenza è stata risolta transattivamente, con l’accettazione dell’importo complessivo di euro 900.000,00 circa, equivalente al riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato (il motociclista deceduto nel sinistro mortale) pari a meno del 10%.

Per inciso, nella vicenda non era ipotizzabile il risarcimento di un danno patrimoniale ai minori, atteso che il sinistro configurava infortunio in itinere, all’esito del quale l’INAIL stava erogando ai familiari superstiti un trattamento retributivo pari al 90% della retribuzione annua del compianto centauro, tanto da aver formulato domanda di rivalsa per oltre euro 550.000,00.

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Considerato tale importo, quindi, l’effettiva entità del risarcimento per sinistro stradale concretamente riconosciuto ai congiunti ammonta a più di complessivi euro 1.450.000,00.

La soluzione transattiva raggiunta, dunque, corrispondeva obiettivamente – come riconosciuto dal Giudice Tutelare che ha autorizzato la definizione – all’interesse dei figli minori e della moglie del motociclista deceduto, rappresentando il miglior risultato che essi potessero mirare a conseguire anche all’esito di un ipotetico giudizio, del quale si sono peraltro evitati oneri, tempi ed alea.

§ 3. In linea generale: sinistro mortale risarcimento dei danni non patrimoniali

I danni non patrimoniali da morte sono risarciti ai sensi dell’art. 2059 c.c. Essi consistono nei pregiudizi di carattere morale e nei turbamenti soggettivi ed esistenziali, conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati, sofferti dai congiunti e dai familiari conviventi con la vittima del sinistro stradale mortale.

L’effettiva quantificazione dei danni non patrimoniali deve essere valutata sulla base dei criteri di giudizio e delle tabelle in uso nei Tribunali della Repubblica, tenendo presenti le specifiche caratteristiche del caso sub iudice: età del defunto e del congiunto avente diritto, intensità della relazione, tipologia del rapporto di parentela, convivenza, composizione del nucleo familiare.

Oggigiorno, lo strumento utilizzato in maniera (pressoché) uniforme in (quasi) tutti i Tribunali italiani per la determinazione del danno non patrimoniale da morte è costituito dalle Tabelle di Milano vigenti pro tempore. Nel marzo 2021, sono state emanate le più recenti Tabelle da parte dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Esse prevedono i seguenti importi per la liquidazione del danno non patrimoniale da pardita del congiunto:

Rapporto di parentelada €a €
A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio:168.250,00336.500,00
A favore del figlio per la morte di un genitore:168.250,00336.500,00
A favore del coniuge (non separato), della parte dell’unione civile, o del convivente di fatto more uxorio sopravvissuto, per la morte del coniuge o del compagno:168.250,00336.500,00
A favore del fratello per la morte di un fratello:24.350,00146.120,00
A favore del nonno per la morte di un nipote:24.350,00146.120,00
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto (Tabella Milano 2021)

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In considerazione della significativa ampiezza della forbice risarcitoria prevista dalla vigente Tabella di Milano, taluno ritiene più appropriato il ricorso alla Tabella in uso presso il Tribunale Roma, che opera secondo la meno elastica (ma probabilmente più affidabile) impostazione “a punti”. Si riporta di séguito quanto previsto dalla Tabella di Roma approvata nel 2019:

Relazione di parentelapunti
genitore20
figlio18
avo6
fratello7
nipote6
zio6
cugino2
coniuge20
convivente more uxorio20
parte dell’unione civile20
Età della vittimapunti aggiuntivi
0-205
21-404
41-603
61-802
oltre 801
Età del congiuntopunti aggiuntivi
0-205
21-404
41-603
61-802
oltre 801
Convivenza e nucleo familiarepunti aggiuntivi
convivenza con la vittima4
assenza di altri familiari conviventi3
assenza di altri familiari entro il secondo gradoaumento da 1/3 a 1/2
non convivenzaposs. rid. sino a 1/2
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto (Tabella Roma 2019)

A titolo esemplificativo, ecco il conteggio dell’importo ipoteticamente spettante – in base alle Tabelle del Tribunale di Roma – ad una moglie 68enne, anagraficamente convivente con il defunto marito 76enne, in assenza di altri familiari conviventi, ma in presenza di figli (altri familiari rientranti nella parentela fino al secondo grado):

€ 9.806,70 Valore del Punto Base
20 Punti riconosciuti per il grado di parentela (coniuge)
2 Punti in base all’età della vittima (76 anni)
2 Punti in base all’età della moglie (68 anni)
4 Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge
3 Punti per l’assenza di altri familiari conviventi
31 Punti totali riconosciuti
€ 304.007,70 IMPORTO del RISARCIMENTO

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§ 4. Segue: risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad incidente mortale

I danni patrimoniali, a mente dell’art. 1223 c.c., ricomprendono il cd. danno emergente ed il cd. lucro cessante, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Il “danno emergente” è rappresentato dalla perdita economica immediatamente subita dai parenti per gli esborsi effettuati a seguito del decesso del congiunto (si tratta, per lo più, delle spese funerarie, di trasporto, mediche e/o ospedaliere).

Il “lucro cessante” deriva dalla mancata contribuzione del defunto alle esigenze economiche della famiglia. Esso dovrà essere determinato sulla base dell’ultimo reddito annuo percepito dal congiunto deceduto al momento della morte, utilizzando un criterio di calcolo del danno patrimoniale da morte piuttosto complesso, che abbiamo esaminato approfonditamente in un altro articolo.

§ 5. Quali sono i soggetti aventi diritto al risarcimento per sinistro mortale

Il nostro ordinamento riconosce il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortale a tutti i “prossimi congiunti” del soggetto deceduto. Con tale espressione si intendono – senza dubbio – i componenti della cd. famiglia nucleare del defunto: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, (quand’anche non conviventi), per i quali la sussistenza del danno non patrimoniale è sorretta da una presunzione iuris tantum (anche se è sempre opportuno, in sede giudiziale, offrire la prova – in concreto – dell’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto; cfr. Cass. III, 24/04/2019, n. 11200).

Anche il convivente more uxorio potrà vantare il diritto ad essere risarcito, qualora dimostri la sussistenza di uno stabile legame affettivo con il soggetto deceduto, dal che potrà desumersi ipso facto una grave alterazione delle proprie condizioni esistenziali. In proposito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che la convivenza more uxorio prescinde dal mero requisito anagrafico, consistendo in un “legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale [i partners] abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale“. Esso – in quanto tale – può essere provato con ogni mezzo ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell’altro (Cass. III, 13/04/2018,  n. 9178).

Infine, anche altri soggetti potranno richiedere il risarcimento dei danni da sinistro stradale mortale (nonni, nipoti, zii, cognati e perfino parenti meno prossimi), laddove siano in condizione di documentare una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto, il che risulterà particolarmente agevole in caso di accertata convivenza. La convivenza, ad ogni modo, non è l’unico presupposto che può giustificare la richiesta risarcitoria: ad esempio, è stato precisato che “il legame tra nonno e nipote, in quanto giuridicamente rilevante, consente di presumere che il nipote possa subire un pregiudizio non patrimoniale per la morte del nonno anche in difetto di convivenza, fatta salva la necessità di provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno” (Cass. III, 07/12/2017,  n. 29332).

§ 6. CONTENUTI SCARICABILI

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