La mediazione in responsabilità medica

Mediazione nella responsabilità medica: obblighi, vantaggi e cosa aspettarsi

Ultimo Aggiornamento 24 Settembre 2026

La mediazione è una delle due procedure attraverso cui assolvere la condizione di procedibilità della domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria. L’altra è la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, comunemente chiamata ATP. La legge Gelli-Bianco del 2017 ha disciplinato questa alternativa, intervenendo su una materia già soggetta alla mediazione obbligatoria.

Ma cos’è esattamente la mediazione obbligatoria in ambito sanitario? Come funziona e quali vantaggi offre rispetto all’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)? E soprattutto, come affrontarla nel modo più efficace?

Cercheremo di dare una risposta a questi interrogativi, basandoci sull’esperienza maturata dal nostro studio legale a partire dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.

L’obiettivo è quello di fornire informazioni utili e spunti pratici a tutti i soggetti coinvolti nelle controversie di responsabilità sanitaria: pazienti, medici, strutture e avvocati.

Ecco di cosa parleremo in questo approfondimento:

  • Della trattativa stragiudiziale che dobbiamo coltivare nella prima fase di gestione di un fascicolo,
  • Delle due condizioni (alternative) di procedibilità della domanda, costituite appunto dall’ATP e dalla mediazione,
  • Delle circostanze e delle motivazioni per le quali può essere preferibile la mediazione rispetto all’ATP,
  • Infine, delle condizioni che, a nostro avviso, possono consentire alla mediazione di funzionare.

§ 1. Cos’è la mediazione e quando è obbligatoria

Prima di addentrarci negli aspetti tecnici della mediazione obbligatoria in ambito sanitario, partiamo da un presupposto indiscutibile: mettersi d’accordo con la controparte, piuttosto che andare a finire in tribunale per una causa di merito, conviene a tutti, in tutti i settori, e soprattutto in responsabilità sanitaria.

Come si suol dire: “una cattiva transazione è meglio di una buona sentenza” (o di una buona ordinanza, nel caso dell’abrogato art. 702 bis c.c.!). Mettersi d’accordo conviene al danneggiato, che evita l’alea, i tempi e i costi di un processo. Ma conviene anche alla struttura sanitaria e ai suoi funzionari, che possono limitare il dispendio di risorse economiche e magari evitare, se la struttura è pubblica, di finire davanti alla Corte dei Conti per un potenziale danno erariale.

Perciò resta di grande attualità l’insegnamento più autorevole, vecchio di duemila anni, che invita a coltivare la conciliazione invece del contenzioso:

[…] lungo la strada mettiti d’accordo con il tuo avversario, perché non ti trascini in tribunale e il giudice ti consegni all’esecutore, e questi ti getti in prigione. Ti assicuro: non ne uscirai finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo.

– LUCA 12, 58-59

§ 2. Come funziona la mediazione e quali conseguenze comporta non partecipare

La mediazione è un procedimento stragiudiziale nel quale un terzo imparziale assiste le parti nella ricerca di un accordo. Il mediatore può formulare una proposta conciliativa, ma non decide la controversia e non impone una soluzione.

Per le controversie risarcitorie da responsabilità medica e sanitaria, il riferimento è l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, coordinato con l’art. 8 della legge 24/2017 (cd. legge Gelli Bianco): la condizione di procedibilità può essere assolta attraverso la mediazione oppure attraverso l’ATP.

Se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo, la condizione di procedibilità si considera avverata, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. 28/2010. Il primo incontro è però già destinato al confronto effettivo sulla controversia: le parti e i loro avvocati devono cooperare in buona fede e lealmente. Partecipare non significa essere obbligati a conciliare.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro comporta le conseguenze previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010:

  • il giudice può ricavarne argomenti di prova nel successivo giudizio;
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità, la parte costituita in giudizio che non ha partecipato senza giustificato motivo è condannata a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la causa;
  • negli stessi casi, su richiesta, il giudice può inoltre condannare la parte soccombente a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, entro il limite delle spese processuali maturate dopo la conclusione della mediazione.

Quando applica la sanzione del doppio contributo unificato a una pubblica amministrazione, il giudice trasmette il provvedimento al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti; per i soggetti vigilati, lo trasmette all’autorità di vigilanza competente.

§ 3. Vantaggi (e limiti) della mediazione in responsabilità sanitaria

La mediazione offre diversi vantaggi rispetto al contenzioso giudiziario per la risoluzione delle controversie in ambito sanitario. Tra i principali benefici, possiamo evidenziare:

  1. Tempi: la mediazione può consentire una soluzione più rapida rispetto al giudizio. La durata effettiva dipende dalla complessità della controversia e dalla collaborazione delle parti; la disciplina dei termini è illustrata nel § 6.
  2. Costi: se conduce a un accordo, la mediazione può ridurre il costo complessivo della controversia. Occorre però considerare i compensi degli avvocati, le indennità dell’organismo e gli eventuali costi della consulenza tecnica.
  3. Riservatezza: le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel procedimento sono tutelate dalle regole di riservatezza e inutilizzabilità previste dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. 28/2010. Per la relazione dell’esperto, le parti possono concordare la producibilità in giudizio alle condizioni illustrate nel § 8.
  4. Flessibilità: la mediazione consente alle parti di trovare soluzioni creative e personalizzate, non necessariamente limitate a quanto previsto dalla legge. Questo permette di soddisfare meglio le esigenze e gli interessi di entrambe le parti.
  5. Relazione: la mediazione, favorendo il dialogo e la comprensione reciproca, può aiutare a preservare o ripristinare la relazione tra paziente e medico/struttura sanitaria, laddove possibile.

Per le strutture sanitarie pubbliche rileva anche la disciplina della responsabilità contabile dei rappresentanti che sottoscrivono l’accordo. L’art. 11-bis del d.lgs. 28/2010 richiama l’art. 1, comma 1.1, della legge 20/1994, modificato dalla legge 1/2026: per la conclusione di accordi conciliativi in mediazione o in sede giudiziale, la responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo. Resta essenziale un’istruttoria adeguata, che documenti le ragioni e la convenienza dell’accordo per l’amministrazione.

Naturalmente, come ogni strumento, anche la mediazione ha i suoi limiti: non assicura il raggiungimento di un’intesa. Se si conclude senza accordo, resta possibile promuovere il giudizio di merito, valutando anche eventuali ulteriori opportunità di trattativa.

Inoltre, va detto che la mediazione richiede la disponibilità di entrambe le parti ad una partecipazione attiva e in buona fede. Se manca questa apertura, è difficile che il procedimento possa avere successo.

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§ 4. La trattativa stragiudiziale per presunta responsabilità medica

Prima di avviare la mediazione o l’ATP, è normalmente opportuno tentare una trattativa stragiudiziale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta. La trattativa va però gestita senza compromettere termini di prescrizione, decadenze o esigenze di tutela urgente.

In questa prima fase il legale del paziente, dopo aver completato l’istruttoria con i propri consulenti tecnici e aver valutato la fondatezza del caso, apre il sinistro inviando una comunicazione ai presunti responsabili.

L’obiettivo di questa fase preliminare è di instaurare un dialogo costruttivo con la controparte, per verificare la possibilità di raggiungere un’intesa transattiva. Il tutto deve essere però gestito in tempi ragionevoli. 

Purtroppo, nella nostra esperienza, sta diventando sempre più difficile chiudere un sinistro di responsabilità sanitaria in via stragiudiziale. Spesso si assiste a un susseguirsi di comunicazioni interlocutorie, richieste di integrazioni documentali, riunioni dei comitati di valutazione sinistri, che allungano i tempi e rendono difficile arrivare al cuore della discussione.

Il protrarsi di interlocuzioni prive di sviluppi concreti può ritardare la tutela del danneggiato. È quindi opportuno stabilire tempi ragionevoli per la trattativa e rivalutare periodicamente se proseguirla o avviare uno dei procedimenti previsti dalla legge.

Ecco perché, se la fase stragiudiziale non porta i frutti sperati, occorre essere pronti a passare oltre e valutare l’avvio di un procedimento di mediazione o di un ATP. Si tratta di strumenti che, come abbiamo visto, offrono ulteriori opportunità di dialogo e di composizione della controversia, con il supporto di un terzo imparziale (il mediatore o il consulente tecnico).

§ 5. Le condizioni di procedibilità: ATP e mediazione nella responsabilità medica

La scelta tra mediazione e Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) può influire significativamente sull’esito e sui tempi di risoluzione della controversia in ambito di responsabilità medica. 

L’art. 8 della legge 24/2017 prevede due percorsi alternativi per assolvere la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria: la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., oppure la mediazione.

Non è necessario esperire entrambe le procedure. La scelta va compiuta sulla base delle caratteristiche della controversia, dell’esigenza di un accertamento tecnico e della concreta disponibilità delle parti a trattare.

In termini generali, l’ATP viene considerato uno strumento particolarmente utile per verificare preliminarmente la fondatezza della richiesta risarcitoria, dato che prevede una consulenza tecnica che può fare chiarezza sulla situazione clinica e sul nesso causale tra condotta e danno. La mediazione, invece, favorisce un confronto diretto tra le parti e permette di raggiungere soluzioni condivise, spesso in tempi più rapidi rispetto a un processo ordinario, preservando la riservatezza delle informazioni.

§ 5.1 La scelta del procedimento e la preparazione della domanda

La scelta tra ATP e mediazione richiede una valutazione del caso concreto. La complessità della vicenda clinica, da sola, non dimostra che la mediazione sia preferibile: occorre considerare quali questioni devono essere accertate, quali documenti sono disponibili e quale utilità possa avere una consulenza tecnica preventiva.

Nella preparazione del ricorso per ATP è importante ricostruire la vicenda sanitaria, individuare i profili di responsabilità prospettati e precisare gli accertamenti richiesti. La consulenza deve approfondire una domanda sufficientemente delineata, senza trasformarsi in una ricerca indistinta di possibili errori sanitari.

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§ 6. La disciplina attuale: partecipazione, durata e costi della mediazione

La disciplina della mediazione è stata modificata dalla riforma Cartabia e dal successivo d.lgs. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025. Per chi affronta una controversia sanitaria, gli aspetti principali sono i seguenti.

  • Partecipazione e assistenza legale. Le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Le persone fisiche partecipano personalmente; in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante che conosca i fatti e disponga dei poteri necessari per comporre la controversia. Le strutture sanitarie e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano attraverso rappresentanti o delegati muniti delle medesime conoscenze e dei necessari poteri. L’art. 8, comma 4-bis, disciplina la forma della delega.
  • Primo incontro effettivo. Il mediatore si adopera fin dal primo incontro per favorire un accordo. Non si tratta di una semplice presentazione informativa della procedura. Le conseguenze dell’assenza ingiustificata sono descritte nel § 2.
  • Durata. L’art. 6 del d.lgs. 28/2010 prevede una durata di sei mesi. Nel procedimento avviato prima del giudizio, le parti possono concordare per iscritto proroghe, ciascuna non superiore a tre mesi, prima della scadenza. Quando il giudice provvede ai sensi dell’art. 5, comma 2, o dispone la mediazione ai sensi dell’art. 5-quater, è ammessa una sola proroga di ulteriori tre mesi. Il termine non è soggetto alla sospensione feriale. Questi termini non impongono di proseguire per sei mesi una mediazione già conclusa senza accordo al primo incontro.
  • Costi. Per il primo incontro sono dovute spese di avvio e spese di mediazione secondo il D.M. 150/2023: la parte istante le versa al deposito della domanda, la parte chiamata al momento dell’adesione. L’importo complessivo dipende anche dal valore della controversia, dalla prosecuzione del procedimento e dal suo esito. Vanno considerati separatamente i compensi degli avvocati e degli eventuali esperti, ferme le agevolazioni e le esenzioni previste dalla legge.
  • Partecipazione a distanza. La legge disciplina sia la mediazione telematica sia gli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, rispettivamente agli artt. 8-bis e 8-ter. Queste modalità possono facilitare la partecipazione quando le parti si trovano in luoghi diversi.

§ 7. Mediazione e ATP: quando preferire una soluzione rispetto all’altra?

Nella nostra esperienza, l’ATP è spesso preferibile quando la controversia richiede un approfondito accertamento medico-legale. Consente infatti di acquisire una valutazione tecnica nel contraddittorio delle parti, utilizzabile nell’eventuale giudizio di merito. La mediazione può invece risultare più adatta quando esistono concrete prospettive di accordo o specifiche ragioni processuali.

Tuttavia, in alcuni casi, la mediazione può rappresentare una scelta strategica e vantaggiosa. Ecco come valutiamo questi due strumenti.

§ 7.1 L’ATP come prima scelta per la gestione tecnica delle controversie

Le controversie sanitarie richiedono spesso un esame approfondito della documentazione clinica e delle questioni medico-legali. L’ATP permette di affidare tale accertamento a un collegio di consulenti nominati dal giudice e di utilizzare le risultanze per tentare una conciliazione o preparare il successivo giudizio.

Occorre però precisare che ATP e giudizio di merito sono due procedimenti distinti, funzionalmente collegati. La Cassazione ha escluso che costituiscano un unico procedimento strutturalmente bifasico (Cass. 11804/2025; Cass. 15594/2025).

Questa distinzione rileva anche per le produzioni documentali: ciò che non è stato prodotto durante l’ATP non è, per questo solo motivo, automaticamente escluso dal successivo giudizio. Nel processo di merito operano le relative regole e preclusioni istruttorie.

La scelta del percorso richiede quindi anche una valutazione strategica. Nei casi di infezioni correlate all’assistenza, ad esempio, può essere rilevante il momento in cui la struttura deve documentare le misure preventive adottate. Si tratta di un elemento da ponderare nel singolo fascicolo, insieme ai vantaggi dell’accertamento tecnico anticipato.

§ 7.2 Mediazione: la scelta quando è possibile un accordo senza eccessivi tecnicismi

Pur restando l’ATP la nostra scelta principale, ci sono circostanze in cui optiamo per la mediazione, soprattutto per ragioni di costo, tempistiche e necessità processuali. La mediazione, infatti, può risultare più economica rispetto all’ATP, e offre maggiore flessibilità nelle trattative. In particolare, può risultare utile quando il caso non richiede approfondimenti tecnici dettagliati o quando una soluzione condivisa tra le parti appare raggiungibile.

La mediazione non comporta necessariamente un accertamento tecnico. Quando però viene nominato un esperto, le parti possono concordare la producibilità della sua relazione nel successivo giudizio, alle condizioni descritte nel § 8. Nella nostra esperienza, la concreta disponibilità delle parti a confrontarsi resta decisiva per l’efficacia del procedimento.

§ 7.3 Le condizioni specifiche in cui la mediazione può funzionare

Dall’esperienza possiamo dire che il successo della mediazione dipende soprattutto da una buona preparazione delle parti chiamate a comparire. Non è raro, infatti, che in mediazione la controparte non si presenti o che scelga di concludere il primo incontro senza proseguire. Eppure, quando le strutture sanitarie arrivano preparate, con la documentazione completa e un mandato chiaro per trattare, la mediazione può rappresentare una soluzione più rapida ed economica, se non altro per i casi in cui la responsabilità è difficilmente contestabile.

Quando la controversia presenta questioni medico-legali controverse, una consulenza tecnica in mediazione può fornire una base comune per la trattativa. Nella nostra esperienza, concordare fin dalla nomina dell’esperto la producibilità della relazione nel successivo giudizio può favorire un confronto più consapevole, senza rendere vincolanti le conclusioni tecniche.

§ 8. I presupposti per conciliare in mediazione

Perché la mediazione offra concrete possibilità di successo, tutte le parti devono arrivare preparate. Per la struttura sanitaria è particolarmente utile:

  • aver esaminato la documentazione clinica e valutato il sinistro;
  • aver coinvolto, quando necessario, l’assicuratore e i propri consulenti;
  • partecipare attraverso un rappresentante o delegato che conosca i fatti e abbia i poteri necessari per trattare e concludere l’accordo;
  • aver definito, compatibilmente con le proprie procedure decisionali, i margini della trattativa.

Quando la responsabilità è sostanzialmente condivisa, il confronto può concentrarsi sulla quantificazione del danno e sulle condizioni del pagamento.

Quando invece sono controverse le questioni tecniche, le parti possono valutare una consulenza tecnica in mediazione. Il suo impiego non è obbligatorio in ogni controversia: dipende dagli accertamenti necessari e dall’utilità che può avere per la trattativa.

L’art. 8, comma 7, del d.lgs. 28/2010 consente alle parti di concordare, al momento della nomina dell’esperto, che la relazione possa essere prodotta nel successivo giudizio, anche in deroga alla riservatezza prevista dall’art. 9. In tal caso, il giudice la valuta liberamente ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c.

L’accordo riguarda la producibilità della relazione, non l’accettazione preventiva delle sue conclusioni. Le parti conservano la possibilità di discuterle e contestarle. Il vantaggio è disporre di un accertamento tecnico utilizzabile anche se la conciliazione non riesce, senza estendere automaticamente tale utilizzabilità alle dichiarazioni e alle altre informazioni acquisite in mediazione.

In ogni caso, da parte di tutti gli attori di questo complesso palcoscenico, c’è molto spazio per superare distorsioni e pregiudizi. Dobbiamo quindi, tutti quanti, riuscire ad ampliare la cultura e la prassi della conciliazione, sia in fase pre-giudiziale, sia in ATP, sia – naturalmente – in mediazione.