Raccomandazioni Ministeriali rischio clinico

Raccomandazioni Ministeriali per il rischio clinico: quadro normativo e implicazioni legali

Le Raccomandazioni Ministeriali per il Rischio Clinico rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema sanitario italiano per garantire la sicurezza delle cure, diritto costituzionalmente tutelato e parte integrante del diritto alla salute. Emanate dal Ministero della Salute a partire dal 2005, queste direttive costituiscono un sistema di allerta ufficiale per condizioni cliniche e assistenziali ad elevato rischio di errore.

La Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) ha rafforzato ulteriormente il valore di queste raccomandazioni, trasformandole in parametri di valutazione della responsabilità professionale sanitaria. La recente giurisprudenza conferma questa tendenza: il rispetto di tali raccomandazioni viene sistematicamente valutato nei contenziosi legali, influenzando in modo determinante l’esito di procedimenti civili e penali contro operatori e strutture sanitarie.

A oggi, il Ministero ha emanato 19 raccomandazioni specifiche, ciascuna indirizzata alla prevenzione di particolari fattori di rischio ed eventi sentinella, dalla corretta identificazione del paziente alla prevenzione degli errori in terapia farmacologica. La loro implementazione non rappresenta solo un obbligo normativo, ma un elemento centrale nella gestione del rischio clinico e nella tutela legale di professionisti e organizzazioni sanitarie.

Questo articolo fornisce un’analisi completa e aggiornata delle raccomandazioni ministeriali, del loro inquadramento giuridico e delle concrete implicazioni legali derivanti dalla loro applicazione o mancata osservanza. Un riferimento essenziale per dirigenti sanitari, risk manager, professionisti della salute e consulenti legali che operano nel settore.

§ 1. Le Raccomandazioni del Ministero della Salute

Le Raccomandazioni Ministeriali per il Rischio Clinico costituiscono un sistema di allerta elaborato dal Ministero della Salute per quelle condizioni cliniche e assistenziali ad elevato rischio di errore. A partire dal 2005, il Ministero ha sviluppato 19 raccomandazioni specifiche, ciascuna focalizzata sulla prevenzione di particolari situazioni critiche ed eventi sentinella.

§ 1.1 Scopo e finalità delle Raccomandazioni Ministeriali

Come precisa la prima raccomandazione, questi documenti perseguono lo scopo di “offrire agli operatori sanitari informazioni su condizioni particolarmente pericolose, che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti“.  Le raccomandazioni rappresentano strumenti operativi che si inseriscono nel più ampio contesto della gestione del rischio clinico, traducendo in pratiche concrete i principi della prevenzione degli eventi avversi.

Le raccomandazioni si propongono di:

  • Aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi
  • Fornire strumenti efficaci per mettere in atto azioni di riduzione dei rischi
  • Promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per favorire il cambiamento di sistema

§ 1.2 Elenco completo delle Raccomandazioni Ministeriali

A oggi risultano pubblicate le seguenti 19 raccomandazioni, elaborate dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute:

N.Titolo della RaccomandazioneFocus principale
1Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti PotassioPrevenzione di eventi fatali associati a somministrazione errata
2Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgicoRiduzione del rischio di complicanze post-chirurgiche
3Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della proceduraPrevenzione di interventi su paziente o sito sbagliato
4Prevenzione del suicidio di paziente in ospedaleIdentificazione e gestione del rischio suicidario
5Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0Sicurezza delle procedure trasfusionali
6Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o partoRiduzione della mortalità materna
7Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologicaSicurezza del processo di gestione del farmaco
8Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitariTutela del personale sanitario
9Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicaliSicurezza delle tecnologie sanitarie
10Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonatiRiduzione delle complicanze in terapie specifiche
11Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)Sicurezza nei trasferimenti intra ed extraospedalieri
12Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike”Riduzione degli errori da confusione tra farmaci simili
13Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarieRiduzione del rischio di cadute
14Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplasticiSicurezza nella gestione dei farmaci oncologici
15Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage Miglioramento dell’appropriatezza del triage
16Prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammiSicurezza del neonato a termine
17Raccomandazione per la riconciliazione farmacologicaPrevenzione degli errori in fase di transizione di cura
18Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboliStandardizzazione della comunicazione clinica
19Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solideSicurezza nella somministrazione di farmaci orali

§ 1.3 Monitoraggio dell’implementazione

L’AGENAS, attraverso l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (istituito dal D.M. 29/09/2017), monitora lo stato di recepimento e applicazione delle raccomandazioni da parte delle strutture sanitarie.

Dal 2010, inoltre, il “Monitoraggio dell’implementazione delle raccomandazioni ministeriali” è previsto quale area tematica specifica (“AS.1”) del questionario annuale proposto dal Comitato LEA alle regioni e province autonome, condizionando l’accesso ai finanziamenti aggiuntivi del SSN (la “quota premiale”).

§ 2. Le Raccomandazioni più rilevanti per la prevenzione degli eventi sentinella prioritari

Tra le 19 raccomandazioni, alcune hanno dimostrato un impatto particolarmente significativo nella prevenzione degli eventi sentinella più gravi e frequenti:

  • Raccomandazione n. 2 sulla ritenzione di materiale chirurgico: la dimenticanza di garze o strumenti in sede operatoria rappresenta una delle cause più frequenti di complicanze evitabili, con importante impatto in termini di contenzioso
  • Raccomandazione n. 3 sull’identificazione del paziente e del sito chirurgico: la corretta implementazione della checklist operatoria ha dimostrato di ridurre significativamente gli eventi avversi in ambito chirurgico
  • Raccomandazione n. 7 sugli errori in terapia farmacologica: gli errori di terapia farmacologica sono tra i più frequenti eventi avversi in ambito sanitario, spesso con conseguenze gravi o fatali
  • Raccomandazione n. 13 sulla prevenzione delle cadute: le cadute rappresentano uno degli eventi avversi più comuni in ambito ospedaliero, particolarmente nei pazienti anziani

L’implementazione di queste raccomandazioni rappresenta una priorità per qualsiasi strategia efficace di gestione del rischio clinico.

Sei sicuro che la tua struttura sanitaria stia applicando correttamente le Raccomandazioni Ministeriali per il Rischio Clinico?

La corretta implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali per il Rischio Clinico è oggi un elemento fondamentale per garantire la sicurezza delle cure e prevenire contenziosi legali. Il nostro Studio Legale supporta enti e professionisti sanitari nell’adeguamento alle direttive ministeriali, offrendo audit, consulenza e assistenza specializzata.

§ 3. Il valore giuridico delle Raccomandazioni Ministeriali

Dopo aver esaminato nel dettaglio cosa sono le Raccomandazioni Ministeriali, è fondamentale comprenderne il valore giuridico e la rilevanza nel contesto sanitario italiano. Le Raccomandazioni Ministeriali per il Rischio Clinico non sono semplici linee guida facoltative, ma costituiscono strumenti di governance clinica con precise implicazioni giuridiche nel sistema sanitario italiano. Emanate dal Ministero della Salute nell’ambito delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento, rappresentano riferimenti autorevoli per la prevenzione degli eventi avversi.

§ 3.1 Natura giuridica e fondamento normativo

Sebbene non possiedano formalmente il carattere di norme cogenti in senso stretto, le Raccomandazioni Ministeriali trovano il loro fondamento normativo in diverse disposizioni che ne rafforzano il valore legale:

L’art. 1, comma 539, della Legge 208/2015 (modificato dalla Legge 24/2017) obbliga tutte le strutture sanitarie ad “attivare un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario

L’art. 1 della Legge 24/2017 stabilisce che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute” e “si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio

L’Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008 riconosce “la rilevanza del problema degli eventi avversi in medicina” e impegna le strutture sanitarie ad attivare funzioni aziendali dedicate alla gestione del rischio clinico

§ 4. Il quadro normativo in materia di rischio clinico

La cornice giuridica all’interno della quale si collocano le Raccomandazioni Ministeriali per il Rischio Clinico si è progressivamente sviluppata nell’arco dell’ultimo ventennio, attraverso una stratificazione di norme, provvedimenti amministrativi e documenti di prassi.

A questo consolidamento normativo hanno contribuito, a vario titolo, lo Stato e le altre amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome, nonché enti pubblici non economici come l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

§ 4.1 I primi interventi del Ministero della Salute

Già dai primi anni duemila il Ministero della Salute ha iniziato ad identificare la materia del rischio clinico come ambito prioritario di sviluppo della qualità dei servizi sanitari, avviando una serie di iniziative attraverso l’istituzione di una “commissione tecnica sul rischio clinico” (D.M. 05/03/2003), di un “gruppo di lavoro per il rischio clinico” (D.D. 14/05/2005) e di un “gruppo di lavoro per la sicurezza dei pazienti” (D.D. 20/02/2006).

Questi consessi hanno prodotto documenti fondamentali che hanno costituito, e costituiscono tuttora, un importante punto di riferimento per gli operatori sanitari, tra cui:

È in questo contesto che nascono le Raccomandazioni Ministeriali, come strumenti operativi per tradurre in prassi concrete i principi generali di gestione del rischio clinico.

§ 5. I provvedimenti più rilevanti in materia di gestione del rischio clinico

Compreso il valore giuridico delle raccomandazioni, è importante esaminare il quadro normativo più ampio in cui si inseriscono. Tra le disposizioni più significative troviamo:

  • Il d.lgs. 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”), che ha attribuito alle regioni funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, inclusa la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie
  • Il Decreto del Ministero della Salute 30/06/2004 che ha attivato, in via sperimentale, il “Sistema Nazionale Linee Guida”, con l’obiettivo di “promuovere le Linee Guida come strumento effettivo del Governo Clinico e dell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” (art. 1, comma 4
  • L’Intesa Stato-regioni del 23/03/2005 che ha istituito il “Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza” e introdotto, a partire dal 2010, una sezione specifica (“AS”) dedicata a “rischio clinico e sicurezza dei pazienti” con un’area tematica (“AS.1”) espressamente dedicata al “Monitoraggio dell’implementazione delle raccomandazioni ministeriali
  • Il D.P.R. 07/04/2006 (“Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008”), che ha affermato la centralità della gestione del rischio clinico quale strumento di “salvaguardia e tutela della sicurezza dei pazienti e del personale”
  • Il Decreto del Ministero della Salute 10/01/2007 che ha attivato, in via sperimentale, il “Sistema Nazionale di Riferimento per la Sicurezza dei Pazienti, che garantisce anche l’attività di Osservatorio per la Sicurezza dei Pazienti” (art. 1), allo scopo di “garantire la sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei LEA a tutela dei diritti dei cittadini” (art. 2, comma 1
  • L’Intesa Stato-regioni del 20/03/2008 che ha riconosciuto formalmente l’importanza degli eventi avversi nella qualità dell’assistenza sanitaria, obbligato le strutture sanitarie pubbliche e private ad attivare funzioni aziendali permanenti dedicate alla gestione del rischio clinico, e istituito il Comitato Strategico Nazionale che individua le priorità per la produzione di raccomandazioni e linee guida per gli operatori sanitari
  • La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 09/06/2009 che ha invitato gli Stati membri a sostenere “l’elaborazione di politiche e programmi nazionali in materia di sicurezza dei pazienti” (punto 1), con specifico riferimento all’adozione e all’attuazione di “una strategia per la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria” (punto 8
  • Il Decreto del Ministero della Salute 11/12/2009 che ha istituito il “Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità” (SIMES), finalizzato alla raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella ed alla denuncia dei sinistri
  • Il  d.l. 13/09/2012, n. 158 (“Legge Balduzzi“), che ha previsto che le aziende sanitarie “curano l’analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi
  • Il d.lgs. 19/02/2014, n. 19 che ha integrato il d.lgs. 09/04/2008, n. 81 (cd. testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), introducendo disposizioni in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
  • Il  Decreto del Ministero della Salute 02/04/2015, n. 70 che ha previsto, tra gli standard organizzativi necessari, l’esistenza di attività di gestione del rischio clinico, tra cui necessariamente “Sistema di segnalazione degli eventi avversi” e “Identificazione del paziente, lista di controllo operatoria e Scheda unica di terapia”
  • Il Decreto del Ministero della Salute 09/12/2015 che ha dettato le “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
  • La legge 28/12/2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), la quale ha stabilito che “la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale” e ha disposto che tutte le strutture pubbliche e private attivino un’adeguata funzione di risk management
  • Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12/01/2017 sui LEA, che sottolinea ripetutamente la necessità di erogare prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza in diverse aree assistenziali, dai servizi di emergenza all’assistenza specialistica e protesica
  • La legge 08/03/2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), che ha definitivamente consolidato il quadro normativo in materia di sicurezza delle cure e gestione del rischio
  • Il Decreto del Ministero della Salute 29/09/2017 che ha istituito l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, organismo fondamentale per il monitoraggio dell’implementazione delle raccomandazioni
  • Il Decreto del Ministero della Salute 27/02/2018 che ha istituito il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), completando l’architettura istituzionale prevista dalla Legge Gelli-Bianco
  • La Direttiva del presidente del consiglio dei ministri 04/04/2019 che ha istituito la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure il 17 settembre di ogni anno, promuovendo iniziative di sensibilizzazione sul tema
  • La legge 14/08/2020, n. 113 (legge antiviolenza), che tutela la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, riconoscendo l’importanza della loro protezione per garantire l’efficacia dell’assistenza

È importante sottolineare come molti di questi provvedimenti facciano esplicito riferimento all’implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali come elemento fondamentale per la sicurezza delle cure, confermando così il loro valore all’interno del sistema sanitario italiano.

§ 5.1 La Legge Gelli e la sicurezza delle cure

La Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), punto culminante dell’evoluzione normativa descritta, merita un’analisi specifica. Questa norma ha definitivamente consolidato il ruolo delle Raccomandazioni Ministeriali come strumenti fondamentali per la prevenzione degli eventi avversi, inserendole in un quadro organico di misure volte a garantire la sicurezza dei pazienti.  Sebbene la legge non menzioni esplicitamente le raccomandazioni, esse trovano una collocazione naturale nella più ampia categoria delle “buone pratiche clinico-assistenziali” che gli operatori sanitari sono tenuti a rispettare in assenza di linee guida ufficiali.

La legge muove dal presupposto della centralità del risk management quale disciplina utile ad identificare, quantificare, controllare e, ove possibile, prevenire la possibilità che un paziente vada incontro ad un “evento avverso” nel percorso assistenziale.

L’art. 1 della legge ha sancito che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute” e che essa “si realizza anche mediante le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie“. La legge precisa inoltre che alle attività di prevenzione del rischio “è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale“.

Con queste previsioni, le attività di risk management sono divenute parte del contenuto dell’obbligazione che la struttura sanitaria assume nei confronti del paziente, entrando a pieno titolo nel novero di quelle prestazioni che devono essere assicurate per soddisfare il diritto alla salute.

§ 5.2 Differenze con le Linee Guida ex art. 5 Legge 24/2017

È importante distinguere le Raccomandazioni Ministeriali dalle Linee Guida previste dall’art. 5 della Legge Gelli-Bianco. Come specificato nel documento di inquadramento tecnico “Raccomandazioni, Linee Guida e Buone Pratiche: definizioni e percorsi di elaborazione” (febbraio 2020), mentre le Linee Guida:

  • Sono elaborate da società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche iscritte in apposito elenco ministeriale
  • Vengono pubblicate nel Sistema Nazionale Linee Guida dell’ISS previa verifica metodologica

Le Raccomandazioni Ministeriali:

  • Possono essere accostate alle “buone pratiche clinico-assistenziali” di cui all’ultimo inciso dello stesso art. 5, comma 1, Legge 24/2017
  • Sono emanate direttamente dal Ministero della Salute
  • Focalizzano l’attenzione su specifiche condizioni di rischio elevato e eventi sentinella

§ 6. Aspetti legali dell’implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali

Alla luce del quadro normativo esaminato, e in particolare della Legge 24/2017, diventa fondamentale comprendere le concrete implicazioni legali che derivano dall’implementazione o dalla mancata osservanza delle Raccomandazioni Ministeriali. Questa sezione analizza come la giurisprudenza ha valutato il rispetto di tali raccomandazioni nei contenziosi e quali responsabilità possono configurarsi in caso di inosservanza.

La giurisprudenza della Cassazione conferma il crescente peso attribuito alle Raccomandazioni Ministeriali nei procedimenti giudiziari. Le sentenze che seguono dimostrano come il mancato rispetto di queste indicazioni sia stato utilizzato come elemento determinante per configurare la colpa professionale:

  • Cass. pen. IV, 08/02/2022, n. 4323: condanna per mancata osservanza della Raccomandazione n. 5 sulla prevenzione delle reazioni trasfusionali
  • Cass. pen. IV, 15/02/2021, n. 5806: condanna per violazione della Raccomandazione n. 2 sulla ritenzione di materiale chirurgico
  • Cass. pen. IV, 22/07/2019, n. 32477: responsabilità per mancata implementazione della Raccomandazione n. 6 sulla prevenzione della morte materna
  • Cass. pen. IV, 13/05/2019, n. 20270: condanna per violazione della Raccomandazione n. 14 sulla prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici.

§ 7. L’organizzazione della sicurezza delle cure

La legge Gelli ha istituito un’architettura istituzionale articolata per la gestione della sicurezza delle cure, prevedendo:

  • Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (art. 2, comma 4) che raccolgono dalle strutture sanitarie i dati regionali su rischi ed eventi avversi e li trasmettono all’Osservatorio nazionale
  • L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (art. 3) che acquisisce i dati regionali e individua idonee misure per la prevenzione e gestione del rischio sanitario
  • Il Sistema Nazionale per le linee guida (SNLG) (art. 5) che raccoglie le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse, contenenti le “raccomandazioni” a cui devono attenersi gli esercenti le professioni sanitarie.

§ 7.1 I Centri Regionali per la Gestione del Rischio Sanitario

La Legge 24/2017 ha istituito in ogni regione un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con il compito di raccogliere dalle strutture sanitarie i dati su rischi, eventi avversi e contenzioso, trasmettendoli all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

Questi Centri operano in un contesto normativo particolare, poiché la gestione del rischio clinico rientra nella “tutela della salute”, materia di competenza concorrente Stato-Regioni, ma è anche strettamente connessa ai livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva statale. Questo determina un delicato equilibrio tra autonomia regionale e necessità di uniformità sul territorio nazionale.

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, le “Linee di indirizzo sulle architetture regionali dei Centri” (approvate dalla Commissione Salute della Conferenza Stato-regioni nel febbraio 2019) hanno delineato funzioni essenziali aggiuntive, tra cui:

  • Promozione dell’implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali nelle strutture sanitarie del territorio
  • Monitoraggio dell’applicazione delle raccomandazioni ai fini della garanzia dei LEA
  • Supporto tecnico alle aziende sanitarie nell’attuazione delle indicazioni per la riduzione dei rischi
  • Gestione del flusso informativo SIMES relativo agli eventi sentinella e ai sinistri
  • Coordinamento dei responsabili del rischio clinico delle singole organizzazioni sanitarie

Questi Centri non si limitano quindi a raccogliere dati, ma svolgono un ruolo attivo nel promuovere la cultura della sicurezza e nell’assicurare che le Raccomandazioni Ministeriali vengano effettivamente tradotte in pratiche operative quotidiane, fungendo da anello di congiunzione tra le indicazioni nazionali e la loro attuazione a livello locale.

§ 8. Obblighi di implementazione per le strutture sanitarie

Per le strutture sanitarie, pubbliche e private, le Raccomandazioni comportano precisi obblighi organizzativi come specificato nelle stesse raccomandazioni ministeriali. Ad esempio:

  • La Raccomandazione n. 2 (Prevenire la ritenzione di garze) specifica: “Le Direzioni Aziendali che decidano di non utilizzare la presente raccomandazione devono predisporre una propria procedura standardizzata
  • Simili disposizioni si trovano nelle Raccomandazioni n. 3, n. 7, n. 11 e n. 15

La mancata adozione di questi passaggi può configurare una responsabilità diretta della struttura ai sensi dell’art. 7 della Legge 24/2017, che stabilisce la responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie per i danni causati da inadeguata organizzazione.

Quindi, pur non avendo formalmente natura di norme giuridiche vincolanti, le Raccomandazioni Ministeriali costituiscono parametri imprescindibili di valutazione della condotta professionale e organizzativa in ambito sanitario, con significative implicazioni sul piano della responsabilità civile e penale.

§ 8.1 La trasparenza nella gestione del rischio

L’impianto normativo prevede anche specifici obblighi di trasparenza per le strutture sanitarie:

  • Pubblicazione sul proprio sito internet di una relazione annuale sugli eventi avversi verificatisi, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative conseguenti (art. 2, comma 5)
  • Pubblicazione dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio (art. 4, comma 3)

Questi obblighi rappresentano un incentivo ulteriore per le strutture ad implementare efficacemente le raccomandazioni ministeriali, essendo queste strumenti fondamentali per prevenire proprio quegli eventi avversi di cui è richiesta documentazione pubblica.

§ 8.2 La tutela delle attività di gestione del rischio

Un aspetto fondamentale della legge, rilevante per l’implementazione delle raccomandazioni, è la protezione giuridica delle attività di risk management: l’art. 16 ha stabilito che “i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari“, creando così uno spazio protetto per l’analisi approfondita delle criticità e l’implementazione delle raccomandazioni ministeriali.

Questa disposizione è essenziale per favorire la cultura della sicurezza e l’adozione diffusa delle raccomandazioni, consentendo ai professionisti di analizzare gli eventi avversi senza il timore che questa attività possa essere utilizzata contro di loro in sede giudiziaria.

§ 9. Assistenza legale per l’implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali

Le Raccomandazioni Ministeriali sul Rischio Clinico costituiscono strumenti essenziali nell’ordinamento sanitario italiano, con implicazioni giuridiche di crescente rilevanza, come confermato dal costante orientamento giurisprudenziale e dall’evoluzione del quadro normativo. La loro corretta implementazione rappresenta non solo un adempimento alle disposizioni vigenti, ma un elemento determinante nella valutazione della condotta professionale e della responsabilità delle strutture sanitarie in sede di contenzioso.

CHIARINI | Studio Legale opera al fianco delle istituzioni sanitarie per sviluppare sistemi efficaci di prevenzione e gestione del rischio clinico, fornendo consulenza specialistica ad enti e agenzie del settore sanitario per garantire la piena conformità alle disposizioni normative in materia, incluse le Raccomandazioni Ministeriali.

Il nostro approccio metodologico si articola in servizi specifici che comprendono: 

  • Audit legale iniziale delle procedure esistenti, 
  • Analisi e riformulazione della documentazione clinica e legale, 
  • Supporto nella valutazione dei sinistri correlati a eventi avversi, 
  • Verifiche di conformità alle raccomandazioni ministeriali e redazione di reportistica dettagliata per gli organi amministrativi.

Integrando competenza legale e comprensione delle dinamiche sanitarie, miriamo a trasformare la gestione del rischio clinico da mero adempimento normativo a effettivo strumento di miglioramento della qualità assistenziale e di tutela legale per strutture e professionisti sanitari.

Sbagliare è umano, nascondere l’errore è imperdonabile, non imparare da esso è inescusabile.

Liam Donaldson