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Morte sul lavoro: risarcimento ai familiari pieno o decurtato?

Infortunio sul lavoro e morte del lavoratore

Prendiamo spunto da una recente pronuncia giudiziale per fare chiarezza sulle regole che disciplinano, in caso di morte sul lavoro, il risarcimento ai familiari del defunto. Si tratta dell’Ordinanza n. 8988 del 15 maggio 2020, con cui la Cassazione Civile ha affrontato la vicenda di un lavoratore dipendente, morto per lo scoppio del fusto metallico ove stava pompando dell’olio idraulico con un compressore, anziché con una pompa manuale (come avrebbe dovuto).

Con questo provvedimento, la Suprema Corte ha approfondito, in particolare, la questione del rilievo dell’eventuale colpa del lavoratore deceduto, ai fini di decurtare il risarcimento spettante ai congiunti superstiti o addirittura di escludere l’addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro. Anticipiamo subito, in proposito, che non è consentita alcuna decurtazione risarcitoria, e tantomeno alcuna esclusione di responsabilità, ogniqualvolta un dipendente agisca nell’esecuzione di ordini datoriali, operi in un ambiente lavorativo privo delle necessarie misure di prevenzione, o non riceva la giusta formazione per lavorare in sicurezza.

Ma quali sono i diritti stabiliti a favore dei superstiti di una vittima per infortunio sul lavoro? In questo articolo, dopo un breve commento all’ordinanza menzionata, cercheremo di esaminare sinteticamente la posizione dei congiunti ed eredi di un dipendente morto sul lavoro (risarcimento e prestazioni da parte dell’INAIL).


§ 1. La morte sul lavoro ed i dettagli del caso

Nel 2002, un operaio, mentre stava travasando dell’olio idraulico, causò lo scoppio di un fusto metallico per aver utilizzato un compressore invece di una pompa manuale. Il fusto era stato modificato, proprio per consentire l’impiego del compressore. Sia la modifica che l’utilizzo del compressore risultarono inadeguati e pericolosi, tanto da determinare la morte sul lavoro dell’incauto dipendente.

I familiari della vittima convennero in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, che il Tribunale di Brescia riconobbe solo parzialmente, attribuendo alla vittima dell’infortunio mortale un concorso di colpa del 50%. Gli attori impugnarono la sentenza e la Corte d’Appello di Brescia ritenne che il concorso di colpa della vittima morta sul lavoro, pur sussistente, dovesse essere ridotto al 30%. Per la Corte territoriale il defunto, da operaio specializzato con esperienza nel settore, aveva assunto una condotta imprudente (per aver utilizzato sia il compressore in luogo della pompa manuale, sia il fusto artigianalmente modificato).

Ad avviso dei Giudici di merito, la vittima non avrebbe dovuto operare con queste modalità e, se ciò gli fosse stato imposto dal datore di lavoro, avrebbe dovuto opporre un rifiuto. La sentenza d’appello così emessa venne impugnata con ricorso per Cassazione dai congiunti dell’operaio morto sul lavoro.

§ 2. Morte sul lavoro: quando la responsabilità esclusiva è della vittima dell’infortunio

La Suprema Corte chiarisce in quali casi la vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile in via esclusiva dell’accaduto:

La responsabilità esclusiva si ha solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute“.

Il datore di lavoro, infatti, non risponde dei rischi professionali non direttamente collegati all’attività che il dipendente svolge in suo favore. Se il rischio cui si espone il dipendente è dovuto ad una sua scelta arbitraria, è estraneo alle finalità produttive ed è diretto a soddisfare meri impulsi personali, non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diventerà un “rischio elettivo“, in quanto tale non meritevole di tutela risarcitoria né di tutela assicurativa.

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§ 3. La corresponsabilità della vittima dell’infortunio sul lavoro

Al fine di stabilire l’eventuale corresponsabilità del lavoratore deceduto, la norma di riferimento è l’art. 1227, comma 1, del codice civile:

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate“.

L’applicazione dell’art. 1227 c.c. va coordinata con tutte le norme che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo ed il corrispondente dovere di tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei dipendenti.

Quand’anche si dimostrasse come imprudente la modalità operativa di un dipendente morto sul lavoro, non si potrà mai intravedere un concorso di colpa ogniqualvolta il lavoratore abbia rispettato gli ordini datoriali, anche quando questi si manifestassero come pericolosi. In tal caso, infatti, l’eventuale imprudenza del lavoratore non sarebbe “causa”, bensì mera “occasione” dell’infortunio.
Ma neppure vi può essere concorso di colpa qualora il datore di lavoro abbia organizzato l’attività produttiva senza tener conto delle norme di prevenzione, dunque in maniera inidonea ad eliminare i possibili rischi d’infortunio.
Infine, il concorso di colpa va escluso anche nell’ipotesi in cui il datore non abbia adeguatamente formato e informato i lavoratori sulle procedure più adeguate e prudenti nell’eseguire l’attività a cui sono adibiti.

Nel caso oggetto di giudizio, la Corte ha rilevato che il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere consegnato al lavoratore una procedura operativa scritta che imponesse l’uso della sola pompa manuale per il riempimento del fusto, né aveva dimostrato di aver impartito ai lavoratori corsi di addestramento per l’esecuzione delle operazioni di travaso dell’olio idraulico. Perciò ha escluso la corresponsabilità del dipendente morto sul lavoro, per mancanza di nesso causale tra la sua condotta e l’infortunio.

E’ stata così cassata la sentenza impugnata, con enunciazione del seguente principio di diritto:

“Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante“.

§ 4. Morte sul lavoro: i diritti dei familiari (risarcimento e prestazioni INAIL)

Ai familiari del dipendente morto sul lavoro, quindi, spetterà un risarcimento danni pieno ed integrale, senza alcuna decurtazione per una sua pretesa corresponsabilità, riconosciuta – nella fattispecie – come del tutto assente, al pari di quanto analogamente accaduto nel nostro caso di sinistro mortale in cantiere, che abbiamo risolto ottenendo un maxi risarcimento in favore dei due figli della vittima.

Oltre al risarcimento del danno, naturalmente, ai congiunti del lavoratore deceduto spetteranno le prestazioni economiche erogate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL): si tratta, in particolare, del beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali, nonché della cd. rendita ai superstiti. Di queste prestazioni, e del loro rapporto con i diritti risarcitori dei familiari del defunto, parleremo in un altro articolo.

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