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Autopsia

Autopsia

L’autopsia e il riscontro diagnostico: facciamo chiarezza

Senz’altro non sono argomenti divertenti di cui parlare, ma autopsia e riscontro diagnostico sono tematiche fondamentali per chi si occupa di aspetti giuridici dell’attività sanitaria e di contenzioso medico legale, anche perché si tende spesso a fare confusione e a sovrapporre figure e concetti che devono restare separati.

Autopsia: cerchiamo di fare chiarezza in questo approfondimento.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Introduzione

La morte è un evento che, presto o tardi, riguarda tutti gli esseri umani, quindi conviene farci i conti anche da vivi.

Peraltro, dallo studio dei fenomeni che riguardano la morte, e in particolare da quella specifica indagine sul cadavere che prende il nome di esame autoptico, si possono trarre importanti insegnamenti sia dal punto di vista dell’epidemiologia (cioè quella scienza che studia come e perché si manifestano le malattie, e come se ne può ostacolare la diffusione), sia dal punto di vista della legge (perché a volte il decesso di una persona può avere implicazioni giuridiche).

Ecco, questa riflessione ci consente di distinguere i due diversi contesti in cui si può svolgere l’attività di accertamento autoptico.

§ 2. Il riscontro diagnostico

C’è innanzitutto il “riscontro diagnostico”, che è disciplinato dal cosiddetto regolamento di Polizia Mortuaria ed è anche chiamato, a volte, “autopsia anatomopatologica” (esso è previsto dagli artt. 37 ss. del D.P.R. 285/1990).

E’ una indagine che serve fondamentalmente a chiarire la causa di morte della persona, oppure ad approfondire altre questioni di interesse clinico.

In particolare, la legge prevede che il riscontro diagnostico è obbligatorio se si tratta di una persona deceduta senza assistenza medica (o anche senza che il suo medico curante fosse a conoscenza della patologia che l’ha condotta a morte) e trasportata in un ospedale o in un obitorio.

Il riscontro diagnostico invece è facoltativo se si tratta di una persona deceduta in ospedale e il direttore sanitario o il direttore del reparto vogliono controllare la correttezza della diagnosi, oppure vogliono rispondere a dei quesiti clinico-scientifici; o ancora se si tratta di persona deceduta a domicilio e ci sia anche solo il sospetto che avesse una malattia infettiva contagiosa; o infine se il medico curante voglia comunque chiarire eventuali dubbi sulle cause del decesso.

Di regola non c’è bisogno del consenso dei familiari del defunto per procedere a riscontro diagnostico, ma essi possono far partecipare un proprio consulente di fiducia alle operazioni.

In ogni caso, se durante l’esame si comprende, o si inizia anche solo a dubitare, che la morte possa essere collegata ad un reato, si devono sospendere le operazioni ed informare l’Autorità Giudiziaria, nella persona del Pubblico Ministero.

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§ 3. L’autopsia giudiziaria

E veniamo così alla seconda tipologia di accertamento autoptico, che è l’autopsia giudiziaria, disposta appunto dal Pubblico Ministero per accertare se la morte sia in qualche modo connessa, o sia addirittura il risultato, di un delitto. Tipico caso: l’omicidio, tanto se doloso (e quindi volontario) quanto se meramente colposo (cioè dovuto ad imperizia, imprudenza o negligenza).

In questo caso il P.M. nomina uno o più medici tra gli iscritti all’albo del Tribunale e questi eseguiranno l’indagine alla presenza degli eventuali consulenti nominati dalle persone offese (cioè i parenti del defunto) e dagli degli indagati (cioè coloro che sono sospettati di aver commesso il delitto, se sono stati già identificati).

§ 4. Autopsia: chi, come e quando

Il riscontro autoptico prevede una ispezione esterna molto accurata del cadavere, per poi passare all’esame interno degli organi e dei tessuti, che possono essere anche prelevati e analizzati in laboratorio. Al termine, il corpo viene ricomposto e suturato, dopodiché il Pubblico Ministero lo rimette a disposizione della famiglia con il cosiddetto “nullaosta al seppellimento o alla cremazione”.

In caso di autopsia, l’attività dei consulenti nominati dal P.M. non finisce però qui: entro un termine variabile di regola tra 60 e 120 giorni, essi dovranno depositare una relazione nella quale descriveranno i dati raccolti durante le operazioni autoptiche, indicheranno eventuali alterazioni anatomiche riscontrate, e infine esprimeranno un giudizio sull’epoca, sulle cause e sui mezzi di produzione della morte, oltre a chiarire ulteriori questioni cliniche o scientifiche rilevanti.

La legge non prevede espressamente quale specializzazione debba possedere il medico che viene incaricato di effettuare un riscontro diagnostico o un’autopsia giudiziaria, ma di regola si tratta di un medico legale o di un anatomopatologo.

Ad ogni modo le operazioni non possono cominciare prima che siano trascorse almeno 24 ore dal momento del decesso. Questo è il cosiddetto “periodo di osservazioni dei cadaveri”, che risponde a comprensibili esigenze di scongiurare che l’autopsia sia effettuata in un caso di “morte apparente”.

Per ovvie ragioni, quindi, il periodo di osservazione non è necessario quando la morte sia avvenuta per decapitazione o per maciullamento, oppure quando sia accertata con un elettrocardiogramma piatto della durata di almeno 20 minuti, con attività elettrica cerebrale e respirazione assenti.

Autopsia e riscontro diagnostico
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§ 5. Riflessioni conclusive

Sì, è vero: non è un tema allegro quello di cui abbiamo parlato oggi, ma il riscontro diagnostico e l’autopsia sono attività essenziali nelle società contemporanee.

Pensiamo al loro ruolo nella repressione dei crimini, e a quanto sarebbe difficile, e forse talvolta impossibile, condurre alcune investigazioni se non ci fosse la patologia forense che consente di identificare un cadavere e, soprattutto, accertare la causa, i mezzi produttivi e l’epoca del decesso.

Pensiamo inoltre all’importanza che il riscontro diagnostico e l’autopsia hanno a livello epidemiologico, perché consentono di comprendere le dinamiche di alcune malattie e, quindi, aiutano a prevenirle e anche a curarle. Come, ad esempio, abbiamo avuto modo di constatare nel corso della pandemia da Covid-19.

Sono questioni delicate, ma chi si occupa di salute, diritto e responsabilità non può trascurarle.

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