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Morso di cane: conseguenze amministrative, civili e penali

Profili giuridici del Morso di Cane

Il morso di un cane (di un gatto, o di un altro animale) è un evento che, specie laddove comporti il ferimento della vittima, ha conseguenze amministrative, civili e finanche penali.

Il nostro ordinamento prevede l’attivazione di una serie di controlli volti ad escludere la sussistenza di una infezione rabida del cane (o del gatto) morsicatore ed il ripetersi di eventi aggressivi legati a disturbi comportamentali dell’animale.

Il proprietario (o il detentore dell’animale), inoltre,  può essere chiamato a rispondere dell’accaduto sia in sede civile che penale. La vittima dell’aggressione ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

 

INDICE SOMMARIO

 

§ 1. Verifiche amministrative per escludere rabbia e disturbi comportamentali dell’animale autore del morso

La morsicatura da parte di un cane (o di gatto), in primo luogo, comporta una verifica amministrativa dello stato di salute dell’animale, al fine di escludere che alla base dell’episodio di aggressività manifestato vi sia una infezione da rabbia.

Il Regolamento di polizia veterinaria dello Stato Italiano (D.P.R. N. 320/1954) prevede all’art. 86 che:

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qual volta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L’osservazione a domicilio puo’ essere autorizzata su richiesta del possessore […].

Alla predetta osservazione ed all’isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all’infezione rabida […]”.

 

Il morso di un cane può avere conseguenze sul piano amministrativo, civile ed anche penale

Il morso di cane comporta poi l’attivazione di una verifica del comportamento dell’animale per comprendere se l’atteggiamento aggressivo sia dipeso da un disturbo comportamentale, anche legato ad una scorretta gestione da parte del proprietario; in tal caso, la normativa prevede un intervento rieducativo sull’animale e percorsi formativi per il proprietario dello stesso.

 

L’ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute (modificata dall’ordinanza 3 agosto 2015 e da ultimo proprogata dall’ordinanza 25 giugno 2018) concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, dispone all’art. 3:

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante “Regolamento di polizia veterinaria”, a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola”.

La procedura amministrativa sopra descritta si attiva automaticamente a seguito della segnalazione dell’aggressione alle forze dell’ordine o del ricorso alle cure del servizio sanitario nazionale da parte del soggetto che ne è stato vittima: l’autorità adita o il presidio ospedaliero hanno l’onere di informare dell’accaduto il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, il quale a sua volta attiva il Servizio Veterinario di Sanità Animale per dare corso alle verifiche sopra descritte.

 

§ 2. Responsabilità del proprietario (o detentore) dell’animale

In capo al proprietario o al detentore dell’animale autore dell’aggressione, sussistono profili di responsabilità sia civile che penale.

 

§ 3. La responsabilità civile per il morso di cane

Ai sensi dell’art. 2052 del codice civile, “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile di danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

L’ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute, sopra citata, all’art. 1 statuisce:

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e dalla conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura no superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

[…]”.

La responsabilità civile sopra tratteggiata, pertanto, “si fonda non su un comportamento o un’attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti [soggetti] e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto [proprietario o detentore] – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (Cassazione civile, sez. III, 20.5.2016 n. 10402).

La pronuncia della Cassazione appena richiamata, ad esempio, ha confermato la condanna del proprietario di un cane che aveva morso un’amica di famiglia, la quale aveva dato una carezza all’animale, nonostante l’invito del proprietario ad allontanarsi, in ragione del fatto che la danneggiata conosceva il cane fin da cucciolo.

 

§ 4. La responsabilità penale per il morso di cane

Per quanto attiene alla responsabilità penale, il proprietario o il detentore dell’animale al momento dell’aggressione può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) qualora la vittima riporti una lesione personale e siano ravvisabili nell’accaduto profili di colpa nella custodia e/o nella vigilanza sull’animale.

Il reato in questione è perseguibile a querela di parte: affinché l’autorità giudiziaria si attivi, è pertanto necessario l’impulso della persona offesa attraverso la presentazione di una querela entro il termine di 3 mesi dal verificarsi del fatto che costituisce reato.

La querela va presentata per iscritto o oralmente innanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Procura della Repubblica).

 

Sei stato morso da un cane?

§ 5. Diritto al risarcimento del danno per la vittima del morso di cane o dell’aggressione

La vittima di morsicatura o di aggressione ha diritto al risarcimento del danno sofferto: i danni risarcibili hanno natura patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale è quello previsto dall’art. 1223 c.c. e comprende il “danno emergente” ed il “lucro cessante”, purché siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
Mentre il danno emergente è concretato dalle perdite economiche e dagli esborsi effettuati (ad es. oggetti o vestiti danneggiati, spese mediche, fisioterapiche, ecc.), il danno da lucro cessante è quello che consegue alla perdita del guadagno lavorativo durante il corso della malattia, la convalescenza e anche successivamente se residuano postumi permanenti.

Il danno non patrimoniale, ovvero il danno all’integrità psicofisica sofferta dalla vittima in conseguenza del morso di cane, pur da intendersi come categoria ampia ed omnicomprensiva, può contemplare le seguenti componenti:

  • Danno biologico: inteso quale lesione al bene “salute” costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost., concretantesi nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona;
  • Danno estetico: risultante daella compromissione dell’aspetto fisico (conseguente, ad esempio, al residuare di cicatrici antiestetiche);
  • Danno psicologico-esistenziale: consistente nella modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo, e nel conseguente forzoso sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali;
  • Danno morale: concretatosi nella perturbatio dell’animo e nella sofferenza patita.

L’azione risarcitoria in sede civile è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni dalla data dell’evento dannoso.

 

§ 6. Approfondimenti consigliati

 

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