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Risarcimento del danno causato da veicolo spartineve. Indennizzo diretto o azione risarcitoria ordinaria?

Danni arrecati ai Veicoli in Sosta dai Mezzi Spazzaneve

In occasione di precipazioni nevose, specialmente se copiose, gli Enti locali provvedono allo sgombero del manto stradale utilizzando – direttamente o in regime di appalto – appositi veicoli “spartineve”. Talvolta, questi veicoli spazzaneve, nell’eseguire le operazioni di sgombero, provocano danni alle autovetture in sosta sulla pubblica via.

Approfondiamo in questo articolo le regole e le procedure attraverso cui i proprietari delle vetture possono ottenere il risarcimento del danno subito.

 

La Circolazione stradale dei veicoli. Art. 2054 c.c.

Ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile del risarcimento del danno e, conseguentemente, della procedura da intraprendere per la liquidazione dello stesso, è necessario innanzitutto fare riferimento all’art. 2054 c.c., comma 1, il quale recita:

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Non vi è dubbio, dunque, che l’attività degli spartineve rientri nell’ambito della disciplina normativa dettata per la circolazione stradale dei veicoli.

A fugare ogni incertezza è intervenuta, altresì, la Suprema Corte di Cassazione specificando il seguente principio di diritto.

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’art. 2054 c.c., deve ritenersi compreso qualsiasi atto di movimentazione del veicolo o delle sue parti, con la conseguenza che, quando tali atti avvengono sulla pubblica via, essi danno luogo all’applicabilità della disciplina legislativa, con la conseguente operatività della garanzia assicurativa prestata per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale”.

(Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21097)

Dunque, il soggetto a cui rivolgere la richiesta di risarcimento del danno è il proprietario del mezzo spartineve utilizzato per la rimozione del manto nevoso (in solido con il relativo conducente).

 

Procedura di richiesta del risarcimento del danno. Indennizzo diretto

Risultando pacifico che l’attività delle macchine sgombraneve rientri nell’ambito delle previsioni dell’art. 2054 c.c., è necessario individuare gli adempimenti da porre in essere per poter ottenere il risarcimento del danno patito dai proprietari delle automobili.

La procedura ordinaria di indennizzo del danno da circolazione stradale prevede, per il danneggiato, l’onere di denunciare tempestivamente l’accadimento alla compagnia assicurativa del veicolo di proprietà del danneggiante.

Nei casi tipizzati dalla legge, tuttavia, la suddetta denuncia può essere inoltrata direttamente alla compagnia assicurativa del danneggiato, la quale ha l’obbligo di provvedere all’indennizzo diretto ai sensi dagli artt. 149 e 150 Codice delle assicurazioni private.

In questo caso l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato provvede alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del responsabile, con la quale – in un secondo momento – dovrà realizzarsi la regolazione dei reciproci rapporti.

 

Non applicabilità del risarcimento diretto alle macchine spazzaneve

E’ necessario preliminarmente precisare che, secondo la definizione dell’art. 58 C.d.S. lett. b), il nostro ordinamento colloca le macchine sgombraneve e spartineve all’interno della categoria delle macchine operatrici che, in quanto tali, possono circolare su strada e sono soggette alla normativa dettata per la circolazione stradale dei veicoli.

Cio premesso, per individuare le facoltà dei danneggiati in ordine all’eventuale ricorso alla procedura di indennizzo diretto, è necessario fare riferimento all’art. 15 della C.A.R.D. – Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto RC auto (stipulata in attuazione del D.P.R. 18 luglio 2006, n° 254), il quale sancisce in maniera chiara la non applicabilità della procedura di risarcimento direttoalle macchine agricole e ai veicoli non targati e nello specifico alle macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa”.

La facoltà di richiedere il ristoro del danno subìto è dunque direttamente correlata alla dotazione, della macchina operatrice, di una targa.

Pertanto:

  • qualora il veicolo utilizzato per lo sgombero del manto nevoso risulti essere una macchina operatrice non munita di targa, non può operare la procedura di indennizzo diretto;
  • qualora, invece, la macchina operatrice sia munita di targa, detta procedura deve ritenersi applicabile.

Facoltatività della procedura di indennizzo diretto

Va doverosamente specificato, ad ogni modo, che la possibilità di attivazione della procedura di indennizzo diretto resta una facoltà del danneggiato e non un obbligo.

A questo proposito, non si può prescindere dal richiamo alla pronuncia chiarificatrice della Corte Costituzionale, la quale è intervenuta puntualizzando i principi in materia di indennizzo diretto.

Il sistema del risarcimento diretto non viola i principi costituzionali in materia di diritto di difesa e giusto processo in quanto l’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ha carattere alternativo e non preclude l’azione ordinaria di responsabilità civile”.

“La procedura di risarcimento diretto instaurabile nei confronti del proprio assicuratore, di cui agli artt. 149 e 150 cod. ass., non rappresenta, quale sistema di liquidazione del danno, una diminuzione di tutela del danneggiato, poiché, dati i limiti imposti dalla legge delega (art. 4, legge 29 luglio 2003, n. 229) ed attesa la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi ed i criteri della delega stessa, costituisce un ulteriore rimedio ed ha carattere alternativo e non esclusivo, non precludendo così le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato. In conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa pure della direttiva 2005/14/CE, sono ammesse ed esperibili, accanto alla procedura di risarcimento diretto, sia l’azione ex art. 2054 c.c. contro il responsabile civile sia l’azione diretta, ora disciplinata dall’art. 144 cod. ass., contro l’impresa assicuratrice del responsabile civile”.

(Corte Costituzionale, 19/06/2009, n. 180)

La suddetta massima è fondamentale nel dipanare la questione relativa alla doverosità del ricorso alla procedura di indennizzo diretto, la quale, anche allorquando accessibile, rimane una libera scelta del danneggiato che potrà, a sua discrezione, adottare la procedura più favorevole.

 

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