Home » Media » Il risarcimento diretto nei sinistri stradali
Risarcimento diretto nei sinistri stradali - Avv. Merika Carigi

Il risarcimento diretto nei sinistri stradali

Il risarcimento diretto in caso di incidente stradale: che cos’è, quando è applicabile e quali sono i danni risarcibili

Se vengo coinvolto in un incidente stradale con un altra vettura e, a causa dello scontro, riporto danni al veicolo e/o lesioni personali, cosa devo fare per essere risarcito? Se ricorrono determinati presupposti – vedremo sotto quali – posso avvalermi della procedura di “indennizzo o risarcimento diretto“, disciplinata dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, che permette al danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla propria assicurazione ed essere da questa, per l’appunto, direttamente risarcito.


La normativa in materia di sinistri stradali e di risarcimento diretto

La normativa principale cui far riferimento in materia di risarcimento per incidente stradale è il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005 e successivi aggiornamenti), cui si affianca la normativa generale prevista dal nostro Codice Civile, nonché, in caso di risarcimento diretto, il Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto (D.P.R. n. 254 del 2006), emanato in attuazione dell’articolo 150 del C.A.P.

La legge (Art. 122 Codice delle Assicurazioni) prevede che ogni veicolo immatricolato circolante su strada sia munito di un assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (nota come assicurazione RC auto) che ha lo scopo, per l’appunto, di risarcire i terzi per i danni materiali e/o lesioni personali ad essi causati e riconducibili alla responsabilità del conducente del veicolo assicurato che ha causato il sinistro.

La specifica procedura di risarcimento diretto è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto Bersani (D.L. n. 223 del 2006) con lo scopo di velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro in favore del danneggiato e viene disciplinata dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, il quale, unitamente al relativo Regolamento (il menzionato D.P.R. n. 254 del 2006), prevede una serie di presupposti per la sua applicazione, in mancanza dei quali opererà la procedura di risarcimento ordinaria.

Infine, come sopra detto, bisogna far riferimento anche alla disciplina generale del nostro Codice Civile, in particolare alle norme che disciplinano il contratto di assicurazione, tra le quali quella prevista dall’art. 1913 c.c. intitolato “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro“, il quale prevede che:

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza […]“.

Risarcimento diretto nei sinistri stradali: presupposti e danni risarcibili

La procedura di risarcimento diretto in caso di sinistro stradale opera solo al verificarsi di alcuni presupposti che possiamo ricavare dalla lettura combinata dell’art. 149 del Codice della Assicurazioni e del “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto” di cui al D.P.R. n. 254 del 2006.

I presupposti per il risarcimento diretto sono i seguenti:

  1. i veicoli coinvolti devono essere due (art. 1, comma 1, lett. d) del Regolamento);
  2. deve trattarsi di veicoli immatricolati in Italia, oppure veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese aventi sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto (art. 4 del Regolamento).
  3. deve trattarsi di veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
  4. il sinistro deve essere avvenuto nel territorio della Repubblica;
  5. il conducente non deve essere responsabile del sinistro (o deve esserlo solo in parte).

Per quanto concerne i danni risarcibili (Art. 149, n. 2 Codice Assicurazioni), la procedura di risarcimento diretto contempla i:

  • danni ai veicoli coinvolti;
  • danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
  • danni alla persona (lesioni) subiti dal conducente non responsabile del sinistro, purché rientrino nel limite della lieve entità, così come definita dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (lesioni pari o inferiori al 9%).

Sono esclusi dal risarcimento diretto gli incidenti avvenuti senza urto, quelli in cui sono coinvolti più di due veicoli o veicoli immatricolati all’estero.

Per quanto concerne il risarcimento del terzo trasportato, invece, egli dovrà sempre avanzare le proprie richieste risarcitorie alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava (Art. 141 Codice delle Assicurazioni) la quale, a prescindere dalle responsabilità riscontrate nel sinistro, provvederà al risarcimento, fino al massimale previsto. Se il risarcimento eccede questo massimale, il danneggiato potrà fare richiesta alla compagnia del soggetto civilmente responsabile per ottenere la parte eccedente che non gli è stata ancora pagata.

Le fasi della procedura di risarcimento diretto del sinistro stradale

Possiamo brevemente riepilogare le fasi della procedura di risarcimento come segue:

  1. Denuncia alla propria assicurazione dell’avvenuto incidente;
  2. Richiesta di risarcimento diretto danni derivanti dal sinistro;
  3. Proposta di risarcimento diretto dell’assicurazione: accettazione o giudizio per il risarcimento dei danni.

Hai bisogno di supporto in materia di risarcimento diretto in un sinistro stradale?

Fase 1 – Denuncia del sinistro alla propria assicurazione

La prima cosa da fare dopo essere stati coinvolti in un sinistro stradale è denunciare il medesimo alla nostra assicurazione e tale comunicazione, così come previsto dal Codice Civile all’art. 1913 c.c., deve avvenire entro 3 giorni dalla data del sinistro stesso o da quando ne abbiamo avuto conoscenza (la polizza assicurativa potrebbe, tuttavia, prevedere anche un termine più lungo rispetto a quello legale). Pur non essendo prevista una forma obbligatoria per la denuncia del sinistro, è sempre preferibile optare per una modalità con la quale ci rimanga traccia della nostra comunicazione (es: raccomandata a.r., PEC, mail, fax etc.).

La denuncia deve, sostanzialmente, contenere la descrizione dei soggetti e dei veicoli coinvolti nel sinistro (con l’indicazione delle rispettive assicurazioni), la descrizione dettagliata della dinamica del sinistro (data, ora, luogo e modalità) e dei danni e/o lesioni derivanti dal medesimo, l’indicazione di eventuali testimoni e delle Autorità eventualmente intervenute e può essere fatta anche mediante l’invio, alla propria assicurazione, del modulo blu di constatazione amichevole (detto C.A.I., ex C.I.D.), debitamente compilato e sottoscritto, che contiene tutte le informazioni suddette.

Fase 2 – Richiesta di risarcimento diretto dei danni derivanti dal sinistro stradale

Il passo successivo alla denuncia del sinistro è formulare la richiesta di risarcimento all’assicurazione per i danni subiti dal sinistro, richiesta che, nella procedura di indennizzo diretto, va formulata alla nostra assicurazione.

Come previsto dall’art. 5 del Regolamento, infatti, “Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato“. Tale richiesta deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma/telefax o in via telematica (salvo che il contratto di assicurazioni escluda tale ultima forma di presentazione). L’assicurazione del danneggiato ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro.

La richiesta di risarcimento deve contenere contenere la descrizione dei soggetti e dei veicoli coinvolti nel sinistro (con l’indicazione delle rispettive assicurazioni), la descrizione dettagliata della dinamica del sinistro (data, ora, luogo e modalità) e dei danni e/o lesioni derivanti dal medesimo, l’indicazione di eventuali testimoni e delle Autorità eventualmente intervenute, il luogo in cui le cose danneggiate (auto o altro) sono disponibili per essere visionate dal perito che deve accertare l’entità del danno.

Qualora dal sinistro, oltre a danni materiali, siano derivate anche lesioni ai conducenti, nella richiesta di risarcimento sarà, altresì, necessario indicare (art. 6 Regolamento):

a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite (allegare tutti i certificati medici in nostro possesso);
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

Cosa accade se vengo coinvolto in un sinistro con un veicolo non assicurato o identificato?
Per saperlo leggi il nostro articolo sul

Fase 3 – Proposta di risarcimento diretto dell’assicurazione: accettazione o giudizio per il risarcimento dei danni

L’assicurazione, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, procede agli accertamenti necessari (perizia sui veicoli e sui beni danneggiati nonché perizia medico legale in caso di lesioni) per valutare l’entità dei danni da risarcire e, all’esito dei medesimi, invierà una comunicazione con la quale proporrà una congrua offerta di risarcimento del danno oppure comunicherà i motivi che impediscono di formulare l’offerta. I termini entro cui l’assicurazione deve inviare tale comunicazione sono i seguenti: entro 30 giorni nel caso di danni al veicolo e alle cose qualora vi sia il modulo C.A.I. sottoscritto da entrambe le parti, entro 60 giorni nel caso in cui vi siano danni al veicolo e alle cose senza modello C.A.I. ed infine entro 90 giorni in caso di lesioni (art. 8 Regolamento).

Ricevuta la proposta, potremo, quindi, decidere se accettare l’offerta così come è stata formulata e, in tal caso, la procedura di risarcimento diretto si chiuderà, oppure decidere di accettare l’offerta ricevuta a titolo di acconto su quella maggiore a cui riteniamo di aver diritto, instaurando contro l’assicurazione un’azione civile per il risarcimento dei danni.

In conclusione

Rispondendo alla nostra domanda iniziale, possiamo quindi concludere che, qualora restiamo coinvolti in un incidente stradale con un altro veicolo e riportiamo danni materiali e/o lesioni lievi (entro il 9%), dopo aver denunciato il sinistro all’assicurazione del veicolo di cui eravamo alla guida, qualora non siamo responsabili dell’incidente o lo siamo solo parzialmente, se ricorrono anche gli altri presupposti previsti dalla legge, possiamo ricorrere alla procedura di risarcimento diretto dei danni, inviando la relativa richiesta all’assicurazione del veicolo di cui eravamo alla guida e seguendo le indicazioni che abbiamo descritto in questo approfondimento.

Va ad ogni modo precisato che, come abbiamo ampiamente messo in luce nel nostro articolo su un caso concreto di risarcimento diretto ottenuto per danni causati da un veicolo spartineve (al quale rinviamo per migliore illustrazione), l’attivazione della procedura di indennizzo diretto è facoltativa e non obbligatoria, come ha ben chiarito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo sui Social