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Fondo di Garanzia per le vittime della strada nei sinistri stradali

Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei sinistri stradali

Termini e condizioni per l’accesso al “Fondo Garanzia Vittime Strada” in caso di incidente stradale

Se vengo coinvolto in un sinistro stradale con un veicolo non assicurato e/o non identificato e, a causa dell’incidente, riporto dei danni (fisici e/o materiali), a chi posso chiedere il risarcimento? La risposta è: al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Nelle ipotesi standard di sinistro stradale solitamente chiediamo il risarcimento alla nostra assicurazione oppure a quella dell’altro veicolo coinvolto, a seconda della disciplina applicabile; tuttavia, nel caso sopra indicato, non è possibile agire in tal senso e, pertanto, proprio per tutelare gli sfortunati che si trovano coinvolti in queste situazioni, il nostro legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il Fondo di Garanzia, oggi disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005 e successivi aggiornamenti).

Vediamo insieme in quali casi interviene il Fondo Vittime della Strada e come possiamo ottenere il risarcimento.

§ 1. Normativa in materia di sinistri stradali

Prima di parlare del Fondo Garanzia Vittima Strada, è bene precisare che, in materia di risarcimento danni per sinistro stradale, la normativa principale cui far riferimento è il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005 e successivi aggiornamenti) cui si affianca la normativa generale prevista dal nostro Codice Civile.

La legge (Art. 122 Codice delle Assicurazioni) prevede che ogni veicolo immatricolato circolante su strada sia munito di un assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (nota come assicurazione RC auto) che ha lo scopo, per l’appunto, di risarcire i terzi per i danni materiali e/o lesioni personali ad essi causati e riconducibili alla responsabilità del conducente del veicolo assicurato che ha causato il sinistro.

§ 2. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Sebbene vi sia l’obbligo per legge di stipulare l’RC auto, può succedere di avere un sinistro con un veicolo non assicurato oppure con un veicolo che non siamo riusciti ad identificare (magari in quanto subito dopo l’incidente si è dato alla fuga). Ebbene, proprio per garantire un giusto risarcimento ai terzi danneggiati in questi casi particolari è stato istituito, con la Legge n. 990 del 1969 (oggi abrogata e sostituita dal Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Tale Fondo è gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) con l’assistenza di un apposito Comitato, sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) che con apposito regolamento ne disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto, nonché la composizione del Comitato di cui sopra.

Accanto alle due ipotesi sopra menzionate (veicolo non assicurato o ignoto), il Fondo interviene anche nel caso in cui:

  • il veicolo che ha causato il sinistro risulti assicurato presso una Impresa Assicuratrice che al momento dell’incidente risulti in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (art. 283, lett. c, Codice delle Assicurazioni), nonché nel caso in cui
  • il veicolo colpevole dell’accaduto sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (art. 283, lett. d), Codice delle Assicurazioni).

§ 3. Altri casi particolari di intervento del Fondo di Garanzia

Il D.Lgs 6.11.2007 n. 198, modificando il Codice delle Assicurazioni, ha introdotto altre due ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai fini del risarcimento dei danni e precisamente, integrando l’art. 283, comma 1, ha inserito le lettere d-bis e d-ter che operano nei casi seguenti:

  • d-bis) – sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
  • d-ter) – sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

§ 4. Procedimento per ottenere il risarcimento dal Fondo Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada opera sul territorio nazionale attraverso le Compagnie assicuratrici Designate dall’IVASS, diverse a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro, che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato/non identificato, o nelle altre ipotesi sopra dette, fosse assicurato presso di loro. Esse, dopo avere il liquidato il danno, si fanno rifondere quanto corrisposto dal Fondo, il quale a sua volta procederà, ove possibile, a recuperare quanto pagato dal danneggiante o da chi vi era tenuto.

Al fine di ottenere il risarcimento del danno, il danneggiato, dopo aver denunciato il sinistro alla propria assicurazione, dovrà, entro 2 anni dalla data dell’incidente, pena la perdita del diritto (art. 2947 c.c. – prescrizione), formulare a mezzo raccomandata a.r. la propria richiesta di risarcimento danni all’Impresa Designata competente per il luogo in cui è avvenuto il sinistro nonché alla CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, corredata da tutta la documentazione attestante i danni lamentati (certificazioni mediche, fatture, scontrini fiscali, etc…).

Atteso che il Fondo interviene in situazioni particolari, anche allo scopo di poter allegare alla nostra domanda di risarcimento documentazione dotata di maggior forza probatoria e quindi difficilmente contestabile, è sempre opportuno far intervenire sul luogo del sinistro le Autorità competenti (Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia di Stato…) affinché provvedano nell’immediato ad accertare l’accaduto e a rilevare l’esistenza dei danni, anche se non esattamente quantificabili; inoltre è altresì opportuno prendere nota dei nominativi e dei recapiti delle persone che hanno assistito al sinistro, al fine di poterle eventualmente indicare come testimoni del fatto.

A seguito della richiesta di risarcimento l’Impresa Designata dal Fondo verifica che il sinistro rientri tra i casi di sua competenza e, effettuati gli accertamenti necessari e valutata la documentazione ricevuta, formula al danneggiato – entro 60 giorni dalla richiesta di risarcimento nelle ipotesi a, b, d, d-bis e d-ter, ovvero 6 mesi nell’ipotesi c – una proposta di risarcimento oppure comunica al medesimo i motivi per i quali ritiene di non dover formulare alcuna offerta.

Decorsi i termini sopra indicati, qualora le parti non abbiamo raggiunto un accordo sull’entità del risarcimento, il danneggiato potrà agire in giudizio nei confronti dell’Impresa Designata dal Fondo di Garanzia (e, in alcuni casi, anche nei confronti del responsabile del danno o del commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice) ed esercitare l’azione civile per il risarcimento dei danni (art. 287 Codice Assicurazioni).

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§ 5. Oggetto del risarcimento del Fondo per le Vittime della Strada

A seconda dell’ipotesi di sinistro, cambia la tipologia dei danni risarcibili dal Fondo Vittime Strada (art. 283, comma 2, Codice delle Assicurazioni), ovvero:

  • nel caso in cui si tratti di sinistro cagionato da veicolo non identificato (art. 283, comma 1, lett. a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona, nonché – in caso di danni gravi alla persona – anche per i danni alle cose per l’importo eccedente i 500,00 euro (franchigia);
  • nel caso in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione (art. 283, comma 1, lett. b), nonché nelle ipotesi ci cui agli alle lettere d- bis e d-ter, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose;
  • nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso un’impresa in liquidazione coatta (art. 283, comma 1, lett. c), il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per quelli alle cose;
  • nel caso in cui il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario / usufruttuario / acquirente / locatario (art. 283, comma 1, lett. d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la loro volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona, sia per i danni alle cose.

§ 6. Conclusioni in tema di funzionamento del Fondo Garanzia Vittime Strada

Rispondendo alla nostra domanda iniziale, possiamo quindi concludere che, qualora restiamo coinvolti in un incidente stradale con un veicolo non assicurato e/o non identificato e, a causa del sinistro, riportiamo dei danni, possiamo chiedere il risarcimento dei medesimi ricorrendo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada inviando la richiesta di risarcimento, entro 2 anni dal sinistro, all’Impresa Designata competente per regione ed alla CONSAP in qualità di gestore del Fondo.

Decorsi i termini di legge previsti (60 gg. o 6 mesi, a seconda dei casi), in caso di negato e/o non satisfattivo ristoro, potremo agire in giudizio nei confronti dell’Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, esercitando l’azione civile per il risarcimento dei danni.

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