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Accesso ai files audio del 118 e al registro delle chiamate di soccorso - Avv. Gabriele Chiarini

Accesso ai files audio del 118 e al registro delle chiamate di soccorso

Ottenuto ordine di rilascio con Decreto Ingiuntivo di copia del registro e dei files audio delle chiamate di emergenza

Accogliendo il ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dall’Avv. Gabriele Chiarini, il Tribunale di Torino ha ordinato ad una Azienda Sanitaria il rilascio di copia del registro delle chiamate e dei files audio relativi ad un intervento di soccorso nel quale era deceduta una paziente. Si tratta del primo caso in Italia in cui è stato utilizzato con successo lo strumento monitorio per ottenere l’adempimento di quanto previsto dall’art. 4 della legge Gelli (“Trasparenza dei dati”) in tema di ostensione della documentazione sanitaria ai pazienti (e/o ai loro familiari in caso di decesso).


§ 1. Il caso: l’intervento di soccorso del 118 ed il decesso della paziente

La vicenda prende le mosse dal decesso della sig.ra Z. Y., classe 1958, avvenuto a Torino nel 2013 per arresto cardiaco, verosimilmente determinato da un infarto, nonostante i soccorsi prestati dal Dipartimento Emergenza 118 dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.

Pur a distanza di qualche anno dal luttuoso evento, il marito desiderava acclarare il contesto e le circostanze della morte della moglie, precipuamente al fine di valutare se fossero sussistenti eventuali profili di responsabilità sanitaria. Aveva perciò rivolto istanza di rilascio dei documenti relativi all’intervento di soccorso all’Azienda Sanitaria, che gli aveva trasmesso copia della scheda di intervento del 118 e del tracciato ECG prodotto in tale occasione.

La scheda di intervento del 118, peraltro, conteneva un errore materiale sulla data del soccorso, che era stata successivamente corretta con dichiarazione di rettifica dell’Azienda Sanitaria.

§ 2. La richiesta dei files audio relativi al soccorso e la necessità di intervento dello Studio Legale Chiarini

Alla richiesta del marito di vedersi rilasciare copia dei files audio relativi all’intervento del 118, comprensibilmente necessari per l’accertamento della tempestività e della ritualità del soccorso, l’Azienda Sanitaria ha – inizialmente ed inopinatamente – risposto con un diniego assoluto, invero immotivato oltre che ingiustificato.

Si è reso, pertanto, necessario l’intervento dello Studio Legale Chiarini, che ha reiterato la richiesta di consegna di copia informatica di tutti i files audio relativi all’intervento del 118.

§ 3. Il rilascio parziale dei files audio 118 richiesti

Dopo ampia (e defatigante) corrispondenza, l’Azienda Sanitaria intimata ha finalmente accolto la richiesta, ma in modo parziale, comunicando che:

sarà possibile fornire copia del file audio inerente la richiesta di soccorso sanitario effettuata dal sig. A. B. […]. Si ribadisce invece che tutte le restanti chiamate inerenti il soccorso non rivestono carattere di documentazione sanitaria pertanto sono sottratte all’accesso fatta salva richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria […]”.

Trasmesso la documentazione richiesta ai fini del rilascio documentale (delega e documento del sig. A.), l’Avv. Chiarini ha rinnovato l’invito a trasmettere non soltanto il file della chiamata originaria di soccorso, ma altresì tutti i files relativi all’intervento del 118,

inclusi quelli fra equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie, trattandosi indubitabilmente di documentazione sanitaria relativa al caso, la cui ostensione è doverosa ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 24/2017”.

L’Azienda Sanitaria, tuttavia, si è limitata al rilascio di n. 1 file, della durata di circa 5 minuti, contenente la registrazione della prima chiamata di soccorso effettuata dal sig. A. al 118.

Problemi con l’accesso ai documenti sanitari, ai files audio 118 o al registro delle chiamate di soccorso?

§ 4. Il pieno diritto dei familiari di accedere a tutti i files audio del 118 (e al registro delle chiamate di soccorso)

Invero, i files audio in questione documentano la tempistica e le modalità delle prestazioni di cura, e sono indispensabili per acclarare se l’intervento sia stato tempestivo ed adeguato, e se il personale sanitario fosse in possesso della strumentazione necessaria al soccorso (in particolare: il defibrillatore).

Essi dunque costituiscono parte fondante della documentazione sanitaria, al pari della cartella clinica, dei referti, delle immagini degli esami strumentali, ecc., che debbono essere messi nella piena disponibilità del paziente o, per lui, degli eredi e congiunti. Infatti, l’art. 4 della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), rubricato “Trasparenza dei dati“, al comma 2, prevede espressamente che:

La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto […] fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta […]“.

§ 5. La sussistenza dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c. per il rilascio dei files audio

Il marito della paziente defunta, che chiaramente agiva sia iure proprio sia iure successionis (quale erede della compianta sig.ra Z. e, dunque, alla stessa subentrato anche rispetto al “contratto di spedalità” già intercorso con l’Azienda Sanitaria), ricordava peraltro di aver inoltrato ben più di una chiamata di soccorso. Egli, infatti, ritelefonò più volte al servizio emergenza perché i soccorsi tardavano ad arrivare, e dal servizio di emergenza fu anche richiamato.

Perciò la trasmissione documentale fatta dall’Azienda Sanitaria si rivelava a fortiori insufficiente e parziale, tanto da rendere necessaria l’acquisizione anche di copia del registro delle chiamate di emergenza, da cui risultasse il numero delle chiamate intercorse e l’annotazione del relativo orario.

L’art. 633 c.p.c. contempla la possibilità di pronunciare ingiunzione di consegna a favore “di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata“, e la giurisprudenza ammette pacificamente il ricorso al procedimento monitorio per la consegna di documenti (cfr., ad esempio, Trib. Torino, Decreto Ingiuntivo n. 3916/2017 del 14/04/2019).

I files elettronici sono pacificamente considerati “cose mobili”, attesa la

possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo“.

(così, ad esempio, Cass. Pen., 10/04/2020, n. 11959)

Del diritto alla consegna poteva fornirsi ampia prova scritta, così come sussisteva la competenza territoriale dell’adito Tribunale di Torino, quale foro dell’Azienda Sanitaria intimata.

§ 6. L’accoglimento del ricorso e l’ingiunzione di consegna dei files audio 118 e delle copie del registro

Accogliendo integralmente il ricorso, il Tribunale di Torino ha pertanto ingiunto alla Azienda Sanitaria intimata di consegnare al marito della paziente deceduta i seguenti documenti:

  • copia del registro delle chiamate di emergenza intercorse per l’intervento di soccorso prestato alla sig.ra Z. in Torino, con annotazione dell’orario di ciascuna chiamata;
  • copia dei files audio contenenti la registrazione di tutte le chiamate di emergenza intercorse per l’intervento di soccorso prestato alla sig.ra Z. in Torino, incluse quelle fatte dal sig. A., quelle da lui ricevute, nonché quelle fra equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie coinvolte.

L’Azienda Sanitaria intimata è stata, altresì, condannata alla rifusione delle spese e competenze della procedura monitoria.

§ 7. Riflessioni conclusive e risorse scaricabili

E’ indubbio che i files audio delle chiamate al 118 siano una prova del comportamento dei sanitari e, in quanto tali, costituiscano parte della documentazione medica, e possano essere utilizzati in caso di accertamenti di condotte di malpractice sanitaria, specie nei casi in cui sia necessario un approfondimento sulla adeguatezza e sulla tempestività dei soccorsi (come nel caso di cui discutiamo, anche perché i dati della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione Onlus, dimostrano che, in caso di infarto, per ogni 10 minuti di ritardo si registra un 3% addizionale di mortalità).

L’ordine di rilascio, concesso dal Tribunale di Torino con un provvedimento snello come il Decreto Ingiuntivo, si lascia dunque apprezzare come risposta celere e corretta dell’Ordinamento a una legittima istanza di tutela del privato.

Infatti, il messaggio più importante che possiamo trarre da questa vicenda è un monito di correttezza, rivolto a tutte le Strutture Sanitarie, in particolar modo quelle pubbliche, che devono contribuire al buon andamento e all’imparzialità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
Solo attraverso un dialogo leale e costruttivo tra tutti gli operatori coinvolti sarà possibile garantire un equilibrio sostenibile in un campo tanto delicato qual è quello della responsabilità sanitaria, gettando le basi per una nuova “alleanza terapeutica” tra medico e paziente.

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