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Successione necessaria - Avv. Simona Zuccarini

La Successione Necessaria

I Diritti e le Azioni dei Legittimari

Si parla di successione necessaria quando si fa riferimento a quell’insieme di norme che tutelano – in ambito successorio – i membri più stretti della cerchia familiare, disponendo che essi debbano sempre e comunque ricevere una quota del patrimonio del defunto fissata per legge (la c.d. quota di legittima).
Come già evidenziato nell’ambito dei contributi dedicati alla successione legittima e alla successione testamentaria, due sono i principi cardine cui si ispira la materia successoria: la tutela della volontà del singolo sui propri beni per il tempo in cui cesserà di vivere e la solidarietà familiare.
Approfondiamo ora come si manifestano questi principi nella successione necessaria e quali sono gli strumenti predisposti dall’ordinamento per tutelare i legittimari nell’ipotesi in cui non vengano rispettati i loro diritti.


§ 1. La tutela della volontà del singolo ed i suoi limiti nella successione necessaria

La Successione Testamentaria tutela la “volontà effettiva” del singolo, che con il testamento dispone in modo esplicito quale debba essere il destino del proprio patrimonio per il periodo successivo alla morte.
La Successione Legittima trova invece storicamente il suo fondamento nella “volontà presunta” del de cuius il quale, non avendo disposto del proprio patrimonio con un testamento, si presume abbia voluto destinarlo ai propri familiari più vicini. Viene al contempo tutelata la famiglia, quale istituzione di preminente rilevanza sotto il profilo sociale.

La Successione Necessaria rappresenta infine un “limite alla esplicazione della volontà” del singolo (sia effettiva che presunta).
Trova il suo fondamento nella esigenza di tutelare i congiunti più stretti del defunto (i cc.dd. legittimari) in nome della solidarietà familiare. E ciò a prescindere, ed eventualmente anche contro, la volontà (effettiva ovvero presunta) del de cuius.

§ 2. Successione necessaria: ambito di applicazione

Nella maggior parte dei casi, la disciplina della successione necessaria entra in gioco in presenza di un testamento che non riconosce ai c.d. legittimari la quota che la legge riserva loro (c.d. quota di legittima).
Vi sono però anche casi in cui la lesione della quota di legittima non deriva da un testamento, ma da donazioni fatte in vita dal de cuius (art. 555 c.c.). Ciò fa sì che i diritti dei legittimari non vengano rispettati nella successione legittima.

Ecco perché la successione necessaria è trattata nell’ambito delle disposizioni generali sulle successioni del codice civile. Non si tratta, infatti, di un tipo particolare di successione, che si affianca a quella legittima e testamentaria, ma di regole vincolanti a prescindere dal tipo di successione applicabile.

Il presupposto per attivare la tutela normativa della successione necessaria è la lesione dei diritti dei legittimari. E detta lesione può avere luogo sia in caso di testamento che in caso di successione legittima.

§ 3. Chi sono i legittimari nella successione necessaria?

Come già accennato, i legittimari sono le persone che non possono essere private di una parte dei beni lasciati dal defunto, anche contro la volontà di quest’ultimo.
La successione necessaria, pur trovando il suo fondamento nella legge al pari della legittima, prevede diversi o – meglio – ridotti destinatari (solo i parenti più stretti, oltre al coniuge/partner); anche le quote della successione necessaria sono differenti (e minori) rispetto a quelle previste per la successione legittima. La successione necessaria non potrà infatti investire l’intero patrimonio del defunto, in quanto di una parte (la c.d. quota disponibile) il de cuius deve poter disporre senza vincoli.

L’individuazione dei legittimari è stata profondamente influenzata – nel tempo – dai cambiamenti della concezione di famiglia intervenuti a livello sociale e normativo.
Se, infatti, con il codice del 1942 si privilegiava una concezione di famiglia patriarcale (basata sui vincoli di sangue e con il coniuge relegato ad una posizione marginale), con la riforma del 1975 lo scenario è mutato. Il centro di riferimento è divenuto la famiglia fondata sul matrimonio ed è emersa la centralità del coniuge.
L’evoluzione culturale e codicistica ha visto, poi, l’abolizione del concetto di «figlio illegittimo» e l’equiparazione nei rapporti genitore-figlio della condizione dei figli legittimi con quella dei figli naturali. A distanza di quasi mezzo secolo è intervenuta la legge 219/2012, con la quale è stato recepito il corrente modello familiare, che vede l’affermazione esplicita della unicità dello stato giuridico della filiazione (art. 315 c.c.: «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»). Con il definitivo superamento di ogni residua distinzione categoriale fra figli ed il riconoscimento della parentela naturale.
Con la legge 76/2016, infine, la disciplina della successione necessaria ha trovato applicazione anche nell’ambito delle unioni civili tra partner dello stesso sesso (art. 1, comma 21, l. 76/2016).

In conclusione, sono legittimari: il coniuge/partner unito civilmente, tutti i figli (e, in mancanza di figli, i loro discendenti) e gli ascendenti.

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§ 4. Quanto spetta ai legittimari? Le quote di legittima

Quando alla morte di una persona vi sono dei legittimari, il suo patrimonio va suddiviso idealmente in due parti: una c.d. quota di legittima (o indisponibile, o necessaria o di riserva), che è intangibile, e una c.d. quota disponibile.
Vediamo ora quanto spetta ai legittimari, premettendo che la quota di legittima è variabile a seconda della “qualità” e “quantità” di legittimari presenti all’apertura della successione (artt. 537, 538, 540 e 542 c.c.):

  • UN SOLO FIGLIO = la quota di legittima a lui spettante è pari a 1/2 del patrimonio
  • PIU’ FIGLI = la quota di legittima loro spettante è complessivamente pari a 2/3
  • SOLO ASCENDENTI = la quota di legittima loro spettante è pari a 1/3
  • SOLO CONIUGE/PARTNER = la quota di legittima a lui spettante è pari a 1/2 (oltre ai diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano)
  • CONIUGE/PARTNER e UN SOLO FIGLIO = la quota di legittima spettante al coniuge/partner è pari a 1/3 (oltre ai diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano); quella spettante al figlio è pari a 1/3
  • CONIUGE/PARTNER e PIU’ FIGLI = la quota di legittima spettante al coniuge/partner è pari a 1/4 (oltre ai diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano); quella spettante ai figli è complessivamente pari a 1/2
  • CONIUGE/PARTNER e ASCENDENTI = la quota di legittima spettante al coniuge/partner è pari a 1/2 (oltre ai diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano): quella spettante agli ascendenti è pari a 1/4

Va peraltro ricordato che, ai sensi dell’art. 548 c.c, il coniuge separato mantiene gli stessi diritti successori del coniuge non separato, salvo nel caso in cui gli sia stata addebitata la separazione.

§ 5. Come si calcola la quota di legittima nella successione necessaria? La riunione fittizia

Per quantificare la quota di legittima (e, di conseguenza, la quota disponibile) e poter stabilire se il de cuius, con donazioni fatte in vita o attraverso il testamento, abbia leso i diritti dei legittimari, occorre:

  • calcolare il c.d. relictum (letteralmente, ciò che è stato lasciato), ossia il valore dei beni che appartengono al defunto al tempo dell’apertura della successione,
  • sottrarre dal c.d. relictum i debiti ereditari, determinando così l’effettiva misura dell’attivo ereditario, e infine
  • sommare al relictum il c.d. donatum, per tenere conto di ciò che è stato donato in vita dal defunto sulla base del valore al tempo dell’apertura della successione.

Questa operazione si definisce riunione fittizia, perché si tratta di una semplice operazione contabile ed è finalizzata esclusivamente a ricostruire l’intero patrimonio del defunto per determinare l’ammontare della quota disponibile e, per differenza, della quota di riserva.

§ 6. Successione necessaria: lesione di legittima, azioni di riduzione e restituzione

Se dal calcolo che abbiamo appena esaminato, emerge che la quota riservata ai legittimari risulta lesa, si può agire con l’azione di riduzione (art. 557 c.c.).
La domanda sorge spontanea: riduzione di cosa? Riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate che, appunto, si riducono in modo da reintegrare la quota spettante ai legittimari.

I beneficiari possono restituire spontaneamente i beni al legittimario; nel caso in cui ciò non avvenga, si potrà agire con l’azione di restituzione (artt. 561 e ss. c.c.).
Scopo dell’azione di restituzione è quello di far conseguire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari sia contro i loro aventi causa. Il codice civile prevede, infatti, la concreta possibilità che un legittimario del defunto/donante possa agire in restituzione contro chi abbia validamente ed efficacemente acquistato dal donatario soggetto a riduzione (art. 563 c.c.).

§ 7. Approfondimento: successione necessaria e rischi connessi all’acquisto di un immobile donato

Uno dei maggiori rischi connessi alle alienazioni degli immobili provenienti da donazione è rappresentato proprio dalla esistenza dei legittimari del donante.
Come anticipato nel paragrafo precedente, infatti, qualora uno dei legittimari agisca in riduzione nei confronti del donatario che nelle more abbia venduto l’immobile a terzi, vi è la possibilità che chieda la restituzione anche a questi ultimi.

La provenienza donativa cessa di essere un problema per legge decorsi 20 anni dalla data di trascrizione della donazione. E’ questo, infatti, il termine fissato dal legislatore (art. 563 c.c.) entro il quale è possibile chiedere la restituzione ai terzi aventi causa dal donatario.

Deve, però, tenersi presente che l’art. 2 del D.L. n. 35/2005 ha introdotto un nuovo comma all’art. 563 c.c., riconoscendo la possibilità, per i legittimari del donante, di notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, tramite il quale sospendere il termine di prescrizione ventennale dell’azione di restituzione.

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