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Successione testamentaria - Avv. Simona Zuccarini

La Successione Testamentaria

Come e Perché Fare Testamento

In questo articolo approfondiamo l’istituto della successione testamentaria, disciplinato nel II libro, titolo III del codice civile.

Va premesso che la legge non ci impone l’obbligo di disporre dei nostri beni per il tempo successivo alla vita. Se non lo facciamo, infatti, si apre la successione legittima: interviene cioè il legislatore, disponendo come i nostri beni debbano essere assegnati e distribuiti.

Al contempo, però, la legge ci garantisce, attraverso il testamento, il diritto di stabilire il destino delle nostre sostanze (fatta salva la c.d. quota di riserva dei legittimari).


§ 1. Testamento: una parola solenne dal significato semplice

Il testamento (dal latino testamentum, derivazione di testari – attestare – e del suffisso mentum – mezzo/strumento) è letteralmente lo strumento con cui la persona attesta le sue ultime volontà.

Consiste in un DOCUMENTO, necessariamente SCRITTO, e rappresenta nel nostro ordinamento l’UNICO ATTO con cui possiamo DISPORRE delle nostre sostanze per il TEMPO in cui CESSEREMO DI VIVERE.

E’ un atto c.d. personalissimo, e cioè un atto che deve provenire direttamente dal testatore e non da soggetti terzi da lui incaricati ovvero da suoi rappresentanti.

Può contenere disposizioni non solo a carattere patrimoniale (che sono poi quelle tipiche: istituzione di uno o più eredi e/o legatari), ma anche a carattere personale (art. 587 c.c.), quali ad esempio il riconoscimento di un figlio, la scelta del de cuius di essere cremato, la diseredazione (ovvero l’esclusione di alcuni soggetti, non legittimari, dalla successione legittima).

Nella percezione dell’immaginario collettivo (abituato ad un sistema burocratico, spesso esasperante) la parola testamento implica automaticamente azioni farraginose e complesse, caratterizzate da rigorosi formalismi. Nulla di più erroneo: come vedremo, per “fare testamento” servano solo carta e penna.

§ 2. Testamento e Libertà di Testare

Il testamento rappresenta una tipica manifestazione della libertà individuale e, come tale, è sempre revocabile. Fino all’ultimo giorno della propria vita, dunque, il testatore può cambiare idea e modificare o annullare le disposizioni precedentemente rese.

La libertà di testare è inoltre garantita da una serie di norme che VIETANO:

  • i patti successori (art. 458 c.c.): ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o collegata a disposizioni successorie di altri;
  • il testamento congiunto (art. 589 c.c.): atto unico con cui due o più persone dispongono in favore di un terzo, ad esempio entrambi i genitori a favore del figlio;
  • il testamento reciproco (art. 589 c.c.): atto unico con cui due persone dispongono dei propri beni uno a favore dell’altro, ad esempio i coniugi tra loro.

§ 3. Limiti alla Libertà di Testare: la successione necessaria

La facoltà di disporre mediante testamento incontra il forte limite della successione necessaria, che è volta a tutelare i congiunti più stretti del testatore, ovvero i c.d. eredi legittimari (che sono i figli, il coniuge e, in mancanza di figli, i genitori del de cuius).

Nel nostro ordinamento, infatti, il legittimari devono necessariamente ricevere una data quota del patrimonio fissata per legge; e ciò anche contro l’eventuale diversa volontà del de cuius, che non potrebbe disporre difformemente nel testamento, pena l’inefficacia delle disposizioni lesive della c.d. quota di legittima (o “riserva”).

Pertanto, ove esistano legittimari, se il de cuius fa testamento può disporre solo di una parte del patrimonio (c.d. quota disponibile), mentre la restante parte (c.d. quota di riserva o legittima) deve comunque pervenire ai legittimari. Se ciò non avviene i legittimari potranno impugnare il testamento ed esercitare l’azione di riduzione, con cui reintegrare la quota loro riservata.

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§ 4. La Capacità del Testatore

Per la stipula di un valido testamento, la legge richiede la piena capacità di agire e la piena capacità di intendere e di volere; sono pertanto incapaci di testare (art. 591 c.c.):

  1. i minori,
  2. gli interdetti per infermità di mente, nonché
  3. gli incapaci naturali (o di fatto), ovvero chi, sebbene legalmente capace, si trovi in una situazione di incapacità di intendere e di volere, cioè di comprendere e valutare il contesto in cui agisce e la portata ed il valore delle proprie dichiarazioni (come ad es. il malato grave, l’ubriaco, il drogato, ecc.).

§ 5. Tipi di Testamento

Il nostro codice civile prevede 3 forme ordinarie di testamento (il testamento olografo, il testamento pubblico ed il testamento segreto), oltre ai cc.dd. testamenti speciali.

IL TESTAMENTO OLOGRAFO (art. 602 c.c.)

Per redigerlo servono solo carta e penna.
Rappresenta la forma più semplice, economica e, al tempo stesso, riservata dell’espressione della volontà del testatore che, nella più assoluta autonomia e senza il necessario intervento di altre persone, può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte.
Gli svantaggi del testamento olografo derivano dal fatto che può esserne facilmente compromessa l’integrità: può infatti andare smarrito o essere distrutto per cause naturali (ad es. per incendio), o per volontà di chi, dopo la morte del de cuius, voglia eliminarlo per favorire una successione legittima ovvero basata su un testamento precedente.

Può essere redatto anche in forma di lettera, ma per essere valido deve possedere i seguenti requisiti:

  • L’autografia: il testamento deve essere integralmente scritto di pugno dal testatore. La mancanza di questo requisito (si pensi al caso di un testamento scritto con l’aiuto di un terzo che guida la mano “tremante” del testatore o con il computer) comporta la sua nullità. L’autografia definisce infatti l’autenticità del documento e, sul piano strettamente giuridico, la certezza della sua provenienza. Non è peraltro prescritta un particolare tipologia di scrittura: la Cassazione ha ritenuto valido – ad esempio – il testamento olografo scritto in stampatello (Cass. 31457/2018, Cass. S.U. 15161/10 e 26242/14).
  • La data: consiste nell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui il testamento è stato redatto. Serve ad accertare se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento fu formato e, nel caso in cui esistano due o più testamenti della stessa persona, a stabilire quale sia il testamento successivo che revoca le disposizioni incompatibili contenute nel precedente.
  • La sottoscrizione: il documento deve essere firmato in calce dal testatore, che ne assume così ad ogni effetto la paternità.

IL TESTAMENTO PUBBLICO (art. 603 c.c.)

Per redigerlo bisogna recarsi da un Notaio che, alla presenza di 2 testimoni, metterà per iscritto le volontà espresse dal testatore. Ha natura di atto pubblico e fa pertanto piena prova di quanto in esso dichiarato, sino a querela di falso.

IL TESTAMENTO SEGRETO (art. 604 c.c.)

Anche in questo caso è necessario l’intervento del Notaio e dei testimoni, i quali, però, ne ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni, infatti, il notaio riceve un documento già predisposto dal testatore e lo stesso viene sigillato e conservato in busta chiusa. La busta verrà aperta, a cura del Notaio, alla morte del testatore. Questo tipo di disposizione, pur richiamando alla memoria innumerevoli scene della cinematografia, in cui gli stretti congiunti del defunto accerchiano il Notaio ed assistono alla tanto attesa apertura della scheda, è in realtà poco utilizzato nel nostro Paese.

I TESTAMENTI SPECIALI

Sono forme particolari di testamento volte ad agevolare chi si trovi – per particolari contingenze – nella obiettiva difficoltà di reperire un Notaio, ma voglia comunque disporre dei propri beni con le garanzie offerte dal testamento per atto pubblico.
Si pensi al testamento redatto a bordo di una nave (ex art art. 611 c.c. sarà il Comandante a svolgere le funzioni del Notaio) o a quello redatto in caso di malattia reputata contagiosa o altra calamità (ex art. 609 c.c. potrà essere ricevuto dal Sindaco, dal Giudice di pace o da un Sacerdote).
Questi testamenti prevedono una semplificazione delle formalità, ma la loro efficacia è limitata e devono essere ripetuti entro tre mesi dal momento in cui viene a cessare la condizione che li aveva legittimati.
I testamenti speciali, storicamente poco utilizzati, potrebbero rivelarsi più che mai attuali nel momento di emergenza socio-sanitaria che stiamo vivendo a causa dell’epidemia da COVID 19: basti pensare ai tanti soggetti morti inaspettatamente negli ospedali e nelle RSA, luoghi – questi – sicuramente raggiungibili con maggiore facilità da un Sacerdote piuttosto che da un Notaio; così come ai numerosi decessi che si sono verificati a bordo di navi da crociera, sempre a causa del Covid 19.

La legge 29 novembre 1990, n. 387 (Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale) ha, infine, introdotto la possibilità di redigere un c.d. testamento internazionale, disciplinandone forma e presupposti.

§ 6. La Pubblicazione del Testamento Olografo e del Testamento Segreto

Morto il testatore, si provvede alla pubblicazione del testamento olografo e di quello segreto, che per loro natura non sono pubblici.
Chiunque sia in possesso di un olografo è a tal fine obbligato a consegnarlo ad un Notaio (art. 620 c.c.); in caso contrario si è passibili di sanzioni sia civili che penali (art. 490 c.p.).
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal Notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore (art. 621 c.c.).

Il Notaio che ha proceduto alla pubblicazione o quello che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l’esistenza del testamento agli eredi ed ai legatari di cui conosce domicilio o residenza (art. 623 c.c.).

Si precisa che la pubblicazione non è un elemento di validità del testamento, ma è indispensabile per pretenderne il rispetto e per farlo valere in giudizio quando sorgono contestazioni.

§ 7. Testamento e Assistenza Legale

Nell’ambito della successione testamentaria il supporto professionale di un Avvocato può essere molto utile per valutare al meglio come regolare il futuro del nostro patrimonio.

L’Avvocato può aiutarci a riflettere attentamente sulla nostra situazione familiare ed affettiva per decidere se sia opportuno procedere alla predisposizione di un testamento con il quale disporre dei nostri beni secondo la nostra effettiva volontà.

Può inoltre indirizzarci verso il tipo di testamento più idoneo alle nostre esigenze e assisterci nella redazione di un testamento valido e rispettoso della legittima, in modo da non esporre i nostri eredi a lunghi e costosi contenziosi giudiziari.

Il supporto professionale di un Avvocato può essere, infine, essenziale per guidare gli eredi del defunto negli adempimenti successivi alla morte e risolvere eventuali conflitti (ad es. per dirimere questioni sulla interpretazione del testamento o per impugnare un testamento che si reputi invalido).

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