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Successione legittima - Avv. Simona Zuccarini

La Successione Legittima

A chi spetta il patrimonio se non vi è un testamento? Ecco le regole della “successione legittima”.

In questo articolo riassumiamo i principi alla base della successione mortis causa, con particolare riguardo alla successione legittima o ab intestato, cioè in assenza di un testamento predisposto dal de cuius.

Infatti, se alla morte della persona fisica i diritti e i doveri di natura strettamente personale si estinguono (si pensi al diritto alla salute o al dovere di fedeltà coniugale), le situazioni giuridiche patrimoniali (e dunque i diritti di credito, i diritti reali, ma anche le posizioni debitorie) continuano a vivere in capo agli eredi: il nostro ordinamento disciplina in modo estremamente puntuale le regole che disciplinano questo passaggio nell’ambito del II libro del codice civile intitolato “Delle Successioni”.


§ 1. Morte: fine di tutto?

Con la morte, la persona fisica cessa di esistere e, di conseguenza, cessa di essere soggetto di diritto, quindi:

  • Da un lato, si estinguono tutti i diritti della personalità (il diritto all’identità personale, all’inviolabilità fisica ed all’integrità morale) e, in generale, i diritti strettamente inerenti alla persona, che sono intrasmissibili. Tra questi diritti ve ne sono anche alcuni di natura patrimoniale, come il diritto di uso, di abitazione, gli alimenti e le rendite vitalizie.
  • Dall’altro lato, i diritti trasmissibili passano ai successori: la morte di una persona determina, infatti, l’apertura della successione mortis causa, ossia per causa di morte (art. 456 c.c.).

§ 2. Successione Testamentaria, Successione Legittima e Successione Necessaria: Differenze

Nell’ambito della successione a causa di morte si distingue tra successione testamentaria, successione legittima e successione necessaria.

La successione testamentaria è quella indirizzata dalla volontà del de cuius mediante disposizioni scritte nel testamento.

La successione legittima (o ab intestato) è quella disposta dalla legge, in favore dei parenti più prossimi al defunto, quando mancano disposizioni testamentarie, oppure quando esse non contemplano tutti i beni e, quindi, alcuni di essi risultano non attribuiti.

La successione necessaria è, invece, volta a tutelare taluni membri della cerchia familiare (c.d. eredi legittimari: figli, coniuge e, quando non vi siano figli, genitori), i quali nel nostro ordinamento non possono non ricevere una data quota del patrimonio fissata per legge. E ciò anche contro l’eventuale diversa volontà del de cuius, che non potrebbe disporre difformemente nel testamento, pena l’inefficacia delle disposizioni lesive della c.d. quota di legittima (o “riserva”).

La facoltà di disporre mediante testamento è quindi limitata dalla successione necessaria: se il de cuius fa testamento, ove esistano legittimari, può disporre solo di una parte del patrimonio (c.d. quota disponibile), mentre la restante parte (c.d. quota di riserva o legittima) deve comunque pervenire ai legittimari.
Se ciò non avviene essi hanno a disposizione la c.d. azione di riduzione, con cui reintegrare la quota loro riservata.

In generale, due sono i principi posti alla base della successione mortis causa:

  1. la tutela della volontà del singolo sui propri beni per il tempo in cui cesserà di vivere: volontà “effettiva” in caso di testamento (fatta salva la c.d. quota di riserva dei legittimari) e volontà “presunta” in mancanza di testamento (con la successione legittima);
  2. la solidarietà familiare con la tutela dei congiunti più prossimi e presumibilmente più cari al de cuius, consentendo di mantenere nella propria cerchia il patrimonio: attraverso la quota di riserva in caso di testamento; specificando ordine e quote degli eredi chiamati alla successione legittima in mancanza di testamento.

§ 3. Successione legittima e gradi di parentela

Se il defunto non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni con il testamento, si apre la successione legittima: ovvero, interviene la legge a indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti, fissando sia l’ordine in cui coniuge e parenti vengono chiamati a succedere, sia le quote in cui essi succedono, specie in caso di concorso.
I criteri a cui la legge si ispira sono desunti dall’intensità del vincolo che unisce i vari parenti al defunto: per cui quelli che gli erano più prossimi (presumibilmente i più cari, quelli per il cui benessere egli aveva lavorato e accumulato risparmi) escludono i più lontani.

Ma chi sono i parenti e come si calcola il grado di parentela che li lega al de cuius? La parentela è il vincolo che unisce i soggetti che discendono da una stessa persona (o stipite, art. 74 c.c.). Per determinare l’intensità del vincolo di parentela occorre considerare le linee e i gradi: la parentela è

  • in linea retta tra le persone di cui l’una discende dall’altra (padre e figlio, nonno e nipote) ed
  • in linea collaterale tra quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (fratelli e sorelle, zio e nipote – cfr. art. 75 c.c.).

Per quanto riguarda i gradi di parentela, nella linea retta si contano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Padre e figlio sono quindi parenti di primo grado, mentre nonno e nipote sono parenti di secondo grado.

Nella linea collaterale i gradi si calcolano invece sempre conteggiando le generazioni, ma risalendo da un parente fino al capostipite comune e da questo discendendo sino all’altro parente; sempre escludendo dal conteggio lo stipite comune (art. 76 c.c.). Pertanto:

  • i fratelli sono parenti di secondo grado, perché da un fratello si risale al padre per discendere all’altro fratello, dunque tre gradi, che diventano due tolto lo stipite comune;
  • zio e nipote sono parenti di terzo grado, perché da un fratello si risale al padre per discendere all’altro fratello e poi al nipote, dunque quattro gradi, che diventano tre tolto lo stipite comune.

Va da sé che la parentela entro il sesto grado abbraccia rapporti familiari assai lontani: se vi è discendenza diretta (cioè di padre in figlio) il sesto grado non è addirittura ipotizzabile in concreto, corrispondendo a sette generazioni. Per quanto riguarda invece i parenti collaterali, il sesto grado corrisponde al rapporto parentale, ad esempio, tra il defunto e il nipote in linea retta di un cugino.

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§ 4. Eredi Legittimi e Legittimari

L’art. 565 c.c. recita testualmente:

Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.

La legge individua, dunque, 5 categorie di soggetti che possono diventare eredi in assenza di testamento, i c.d. successibili:

  1. il coniuge;
  2. i figli;
  3. i genitori (in mancanza di figli);
  4. i collaterali;
  5. e gli altri parenti sino al sesto grado (art. 572 c.c.).

Si evidenzia che le prime 3 categorie sono rappresentate da soggetti che rivestono anche il ruolo di legittimari nell’ambito della successione necessaria e che sono chiamati a succedere al de cuius solo i parenti e non gli affini (l’affinità è il vincolo che sorge tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, art. 78 c.c.) .

Da ultimo, e dunque solo in assenza sia di testamento che di parenti entro il sesto grado, al de cuius succederà lo Stato Italiano (art. 586 c.c.).

§ 5. L’Ordine e le Quote che Spettano agli Eredi Legittimi: le regole della successione legittima

Esaminiamo, a questo punto, come si devolve l’eredità nell’ambito della successione legittima, analizzando in che ordine coniuge e parenti vengono chiamati a subentrare al de cuius e quali sono le quote che spettano loro.

ORDINE: i primi chiamati all’eredità senza testamento sono i figli, che succedono al padre ed alla madre in parti uguali (art. 566 c.c.).

Sul punto vale giusto la pena aprire una piccola parentesi e ricordare che le attuali norme sulla successione dei figli sono il frutto della riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.lg. 154/2013) entrata in vigore nel 2014, che ha finalmente equiparato i figli legittimi (concepiti da genitori sposati) e naturali (concepiti da genitori non sposati) e abrogato l’istituto della legittimazione del figlio naturale.

Se con i figli concorre il coniuge, il patrimonio del defunto sarà così suddiviso (art. 581 c.c.):

  • CONIUGE + 1 FIGLIO = 1/2 al CONIUGE + 1/2 al FIGLIO
  • CONIUGE + PIU’ FIGLI = 1/3 al CONIUGE + 2/3 ai FIGLI

Coniuge e figli escludono dall’eredità tutti gli altri parenti.

Se non ci sono figli, il patrimonio sarà suddiviso tra coniuge, genitori e fratelli/sorelle del defunto (art. 582 c.c.). Le quote spettanti a ciascun erede saranno in tal caso le seguenti:

  • CONIUGE + FRATELLI/SORELLE o GENITORI= 2/3 al CONIUGE + 1/3 a FRATELLI/SORELLE o GENITORI
  • CONIUGE + FRATELLI/SORELLE + GENITORI = 2/3 al CONIUGE + MINIMO ¼ ai GENITORI + il residuo ai FRATELLI/SORELLE

In mancanza di figli, genitori e fratelli/sorelle, al coniuge andrà tutta l’eredità (art. 583 c.c.).

Si precisa che il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, mentre in caso gli sia stata addebitata la separazione avrà diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (artt. 585 e 548 c.c.).

Se mancano coniuge e figli (che sono i primi chiamati all’eredità senza testamento), subentrano in ordine gli altri parenti (artt. 568, 569, 570, 571 c.c.):

  • SOLO GENITORI = tra loro in parti uguali
  • SOLO FRATELLI/SORELLE = tra loro in parti uguali
  • GENITORI + FRATELLI/SORELLE = MINIMO 1/2 ai GENITORI + il residuo ai FRATELLI/SORELLE
  • SOLO NONNI = 1/2 ai NONNI MATERNI e 1/2 ai NONNI PATERNI
  • SOLO BISNONNI o ALTRI ASCENDENTI = tutto al più prossimo

In mancanza di figli, genitori, altri ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi, sino al sesto grado.

Da ultimo, in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato ex art. 586 c.c.

§ 6. Perché Rivolgersi all’Avvocato in materia di successione legittima

Chiarito, dunque, che la legge non ci impone l’obbligo di pianificare la nostra successione mediante la redazione di un testamento, in assenza del quale si apre la cosiddetta successione per legge, perché dovremmo rivolgerci ad un legale?

Questa è una domanda dalle molteplici risposte.

Il supporto professionale di un avvocato può essere di grande aiuto innanzitutto prima della morte di una persona, per valutare come regolare il futuro del suo patrimonio.

Come evidenziato in precedenza, il sistema della successione legittima si fonda infatti su presunzioni non sempre corrispondenti alla reale situazione. La presunzione che le persone più care al de cuius siano i suoi parenti (addirittura sino al sesto grado) appare spesso superata nell’odierno contesto sociale, caratterizzato dalla presenza di rapporti affettivi anche al di fuori della cerchia familiare e non sempre formalizzati (si pensi alle convivenze di fatto).

L’avvocato può aiutarci a riflettere attentamente sulla nostra situazione familiare ed affettiva per decidere se sia opportuno procedere alla predisposizione di un testamento con il quale disporre dei nostri beni secondo la nostra effettiva volontà.
L’avvocato può inoltre assisterci nella redazione di un testamento valido ed esente da vizi, in modo da non esporre i nostri eredi a lunghi e costosi contenziosi giudiziari.

Il supporto professionale di un avvocato è importante anche dopo la morte di una persona, per assistere gli eredi del defunto negli adempimenti successivi al decesso e risolvere eventuali conflitti.
A mero titolo esemplificativo:

  • per procedere all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità;
  • per assistere gli eredi nella divisione del patrimonio;
  • per dirimere eventuali questioni che dovessero insorgere nella interpretazione del testamento;
  • in caso di impugnazione di un testamento che si reputi invalido o viziato;
  • per verificare che sia stata rispettata la quota di legittima e, in difetto, agire in riduzione.

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