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La Separazione con Addebito: significato, cause ed effetti

L’Addebito della Separazione

L’istituto dell’addebito della separazione è strettamente correlato alla violazione degli obblighi reciproci che nascono a carico dei coniugi con il matrimonio (art. 143 c.c.). Infatti, il codice civile stabilisce che il Giudice, nel pronunciare la separazione, può dichiarare a quale dei coniugi essa risulti addebitabile “in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” (art. 151 c.c.).

Attenzione: il Giudice non può pronunciare la separazione con addebito di sua iniziativa (tecnicamente: “d’ufficio”); può farlo solo se vi sia una richiesta esplicita di addebito e sempre che, naturalmente, ne sussistano i presupposti. Perciò, se nessuno dei due coniugi lo richiede oppure se non ne ricorrono le circostanze, il Giudice deve pronunciare la separazione senza addebito.

Fatta questa sintetica quanto doverosa premessa, cerchiamo di descrivere più in dettaglio quale sia l’incidenza della separazione personale dei coniugi sugli obblighi assunti con il matrimonio, e approfondiamo significato, cause ed effetti dell’addebito.


§ 1. La separazione con addebito e gli obblighi reciproci a carico dei coniugi

Descriviamo i principali doveri di carattere personale derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.), la cui violazione può dar luogo a separazione con addebito:

FEDELTA’: l’obbligo di fedeltà, all’esito dell’evoluzione del costume, ha subìto una metamorfosi: oggi nessuno più sosterrebbe che fedeltà significhi esclusività sessuale. Venuto meno il profilo pubblicistico (basti pensare che un tempo l’adulterio della moglie ed il concubinato del marito erano dei reati), la fedeltà è posta a tutela della comunione di vita tra i coniugi e va sganciata da una restrittiva formulazione in chiave sessuale per essere riferita ad un impegno globale di devozione, estensibile a tutti gli aspetti della vita familiare. Fedeltà significa dunque lealtà.

ASSISTENZA: l’obbligo di assistenza attiene all’impegno di solidarietà morale e materiale tra i coniugi.

COLLABORAZIONE: l’obbligo di collaborazione consegue all’obbligo di raggiungere un accordo sulle decisioni che costellano la vita di tutti i giorni di ogni coppia.

COABITAZIONE: la coabitazione si risolve nell’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto, una volta che si sia raggiunto l’accordo sulla fissazione di una residenza comune e non diversa (come è pur possibile – Cass. I, 11/04/2000, n. 4558).

CONTRIBUZIONE: il conferimento al ménage familiare è il principio che regola i rapporti tra i coniugi dal punto di vista dei redditi.

§ 2. Gli obblighi dei coniugi in sede di separazione (con addebito o senza)

Quando i coniugi si separano non pongono nel nulla il vincolo, ma determinano solo la sospensione di alcuni effetti del matrimonio (essenzialmente quelli di carattere personale), in attesa o di una riconciliazione o del divorzio, salvo che entrambi non preferiscano mantenere per sempre la condizione di separati.

Il codice civile disciplina due tipologie di separazione dei coniugi (art. 150 c.c.): quella consensuale e quella giudiziale, a seconda che sussista o non sussista un accordo tra i coniugi, non solo sul fatto in sé di separarsi, ma anche sulle modalità della separazione, in termini di affidamento dei figli e di misura dell’assegno. In entrambi i casi, la separazione presuppone l’intervento del giudice: in caso di accordo, con un decreto che rende esecutivi (omologa) i patti raggiunti; in caso di disaccordo, con una sentenza che si impone alla volontà delle parti (per completezza, ricordiamo che è anche possibile separarsi nell’ambito della negoziazione assistita, in forza di quanto previsto con d.l. 132/2014).

Senza dubbio la separazione (consensuale o giudiziale) incide sugli obblighi nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.): essa determina innanzitutto la sospensione dell’obbligo di coabitazione; parimenti incompatibile con lo stato di separazione è l’adempimento dell’obbligo di assistenza morale e di collaborazione, nonché dell’obbligo di fedeltà, che si risolverebbe in un “obbligo di castità”. Possiamo succintamente sostenere che con la separazione restano sospesi tutti gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio, salvo l’obbligo dell’assistenza patrimoniale.

Infatti, il nostro ordinamento prevede il diritto al mantenimento del coniuge separato (che non abbia adeguati redditi propri), cui non è addebitabile la separazione (art. 156 c.c.).

Cerchiamo, quindi, di capire insieme significato, cause ed effetti dell’addebito della separazione.

§ 3. Addebito della separazione: significato

La violazione dei doveri sopraelencati (art. 143 c.c.) può comportare l’addebito della separazione, quando la stessa sia imputabile ad uno (ovvero ad entrambi) i coniugi ed abbia determinato la crisi del rapporto coniugale.

Cerchiamo di approfondire questi concetti.

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§ 4. Come e quando si arriva alla separazione con addebito

L’addebito costituisce caratteristica peculiare della separazione giudiziale (art. 151 c.c.).

Nel sistema normativo attuale (riforma del 1975) la separazione dei coniugi non è più imperniata, come in passato, sul concetto di colpa, ma su quello della intollerabilità della convivenza e del grave pregiudizio per la prole (art. 151, 1 co. c.c.). Il vincolo familiare è cioè basato sul consenso anche nel momento della crisi, quindi il suo venir meno coincide con l’intollerabilità (Cass. I, I, sentenza 09/10/2007, n. 21099).

Cionostante, il giudice, qualora ne sia richiesto, pronunciando la separazione giudiziale, può addebitarla ad uno o ad entrambi i coniugi ove la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) sia stata la causa della crisi familiare (art. 151, comma 2, c.c.).

Dunque:

  • l’addebito della separazione giudiziale deve essere richiesto al giudice con apposita domanda;
  • è ammesso l’addebito della separazione giudiziale ad uno ovvero ad entrambi i coniugi;
  • la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio deve essere stata la causa e non l’effetto della crisi familiare. Per pronunciare la separazione con addebito, il giudice è cioè chiamato ad accertare che la crisi coniugale sia riconducibile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. (Cass. 9877/2006; Cass. 25843/2013; Cass. 18074/2014).

Veniamo ad alcuni esempi pratici relativi alle principali motivazioni che spingono i coniugi a chiedere la separazione con addebito.

  • Inosservanza del dovere di fedeltà: l’adulterio potrebbe essere causa anche esclusiva dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia in fatto riconducibile la crisi dell’unione; mentre, ove risulti la preesistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 16859/2015), il tradimento non potrebbe di per sé giustificare una pronuncia di addebito (qui, invece, abbiamo analizzato un caso di revoca delle donazioni tra coniugi per infedeltà coniugale).
  • Inosservanza del dovere di coabitazione: l’allontanamento dalla casa familiare senza il consenso dell’altro coniuge, meglio conosciuto come “abbandono della casa familiare“, è di per sé causa di separazione con addebito, ma non quando sia stato determinato da giusta causa, dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero allorché sia intervenuto quando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata e, dunque, in conseguenza di tale fatto (Cass. 19328/2015, Cass. 25966/2016).

§ 5. Effetti della separazione con addebito

La separazione con addebito comporta la perdita del diritto al mantenimento (art. 156 c.c.) e la perdita dei diritti successori del coniuge superstite (artt. 548 e 585 c.c.).

PERDITA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Come già accennato, per effetto della separazione, il coniuge che non abbia adeguati redditi propri ha il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento (art. 156, comma 1, c.c.). Perde tale diritto il coniuge a cui sia addebitata la separazione. Resta fermo il diritto, di natura ben inferiore, agli eventuali alimenti (art. 156, comma 3, c.c.).
Sarà, quindi, più motivato a chiedere l’addebito della separazione il coniuge che, senza l’addebito, sarebbe tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento.

PERDITA DEI DIRITTI SUCCESSORI

La separazione non incide sui diritti successori che i coniugi acquistano con il matrimonio, il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, salvo che gli sia stata addebitata la separazione. In tal caso, avrà diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548, comma 2, c.c. e 585, comma 2, c.c.).

SI CONSERVA, invece, IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

La pensione di reversibilità spetta al coniuge separato con addebito a prescindere dalla vivenza a carico al momento del decesso dell’ex coniuge e senza che rilevi lo stato di bisogno e l’attribuzione di un assegno di mantenimento o alimentare a carico del defunto titolare del trattamento previdenziale. Questo quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 6684/2009, 4555/2009, 15516/2003), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/1987.
Recentemente la Suprema Corte ha chiarito che l’unico requisito richiesto per ottenere la pensione di reversibilità è l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto, poiché la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno (cfr. da ultimo Cass. sez. lav. n. 7464/2019).

§ 6. Riflessioni conclusive sulla separazione con addebito

E’ senz’altro utile tenere ben presenti quelli che sono i presupposti della separazione con addebito ed i suoi effetti per decidere se richiederlo o meno nell’ambito di un procedimento di separazione.

La domanda di addebito comporta infatti una istruttoria molto più complessa rispetto ad un giudizio di separazione in cui non venga richiesto, e dunque tempi e costi (non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista umano) notevolmente maggiori.

Per questa ragione, l’addebito andrà richiesto solo nel caso in cui gli inadempimenti del coniuge siano tali da aver determinato la fine del rapporto ed il richiedente abbia un concreto interesse ad escludere che l’altra parte conservi il diritto al mantenimento, oltre ai diritti successori.

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