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La Negoziazione Assistita in materia di Separazione e Divorzio

Separazione & Divorzio | Negoziazione Assistita

La recente disciplina in materia di Negoziazione Assistita tra Avvocati introdotta nel 2014 consente, ai coniugi che vogliano separarsi o divorziare, di beneficiare di una procedura alternativa, più snella e meno tormentata rispetto a quella innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, a tutela dei coniugi, il legislatore ha previsto taluni requisiti che sopperiscono in qualche misura al mancato controllo del Giudice.

Questo articolo intende fornire le linee guida che permettano ai coniugi di scegliere la procedura che maggiormente si adatti alle loro esigenze in un momento così delicato della loro vita come la Separazione e il Divorzio.


§ 1. Separazione e Divorzio in Tribunale

La separazione personale e il divorzio tra i coniugi sono disciplinati all’interno del Libro I, Titolo VI, Capo V del Codice Civile (“Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi“).

La Separazione in Tribunale

Il nostro ordinamento, a determinate condizioni, prevede la possibilità di sospendere legalmente i doveri reciproci dei coniugi, eccetto gli obblighi di assistenza e rispetto (art. 150 c.c.).

I tipi di Separazione innanzi all’Autorità Giudiziaria sono due:

  • Separazione consensuale (art. 158 c.c.): quando vi è un accordo tra i coniugi che vogliano entrambi la separazione e abbiano concordato le relative condizioni. L’accordo deve essere omologato dal Giudice, che verifica anche l’assenza di contrasto con gli interessi di eventuali figli.
  • Separazione giudiziale (art. 151 c.c.): il Tribunale la dichiara su istanza di uno o entrambi i coniugi, laddove la convivenza sia divenuta intollerabile o la prosecuzione della vita in comune comporti o possa comportare un grave danno all’educazione dei figli.

Il Divorzio in Tribunale

Il Divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o la cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario) e la sua disciplina è dettata dall’art. 149 c.c., dalla legge 898/1970 e dalla legge n. 74/1987.

Anche il Divorzio innanzi all’Autorità Giudiziaria può essere di due tipologie:

  • Divorzio congiunto (detto anche, impropriamente, “Divorzio consensuale”): prevede la richiesta congiunta dei coniugi, che abbiano già preso accordi sulle condizioni di divorzio ed in particolare sulla disciplina dei rapporti patrimoniali e sull’affidamento di eventuali figli;
  • Divorzio contenzioso (detto anche “Divorzio giudiziale”): avviene innanzi all’Autorità Giudiziaria quando non c’è accordo tra i coniugi, oppure quando uno dei due si oppone o è irreperibile.

§ 2. Separazione e Divorzio in Comune

Si tratta dell’ulteriore modalità di Separazione o Divorzio introdotta dal decreto legge 12/09/2014, n. 132 (art. 12), convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n. 162.

Tuttavia, i requisiti per accedervi sono particolarmente stringenti e per questo risulta ad oggi solo una scelta residuale. In particolare, la Separazione ed il Divorzio in Comune si possono domandare se NON vi sono:

  • figli minorenni;
  • figli maggiorenni portatori di handicap grave o incapaci;
  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • trasferimenti patrimoniali (es. divisione di beni mobili o immobili), eccettuata la previsione dell’assegno di mantenimento verso il coniuge con il reddito più basso.

§ 3. Separazione e Divorzio con Negoziazione Assistita

Nel caso in cui tra i coniugi ci sia accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, gli stessi potranno stipulare, ai sensi dell’art. 6 del menzionato decreto legge 12/09/2014, n. 132, un accordo in sede di Negoziazione Assistita da uno o più Avvocati per ciascun coniuge.

Le fasi della procedura di Negoziazione Assistita, in materia sia di separazione che di divorzio, sono le seguenti:

  1. Le parti, in un primo momento, devono stipulare una convenzione con la quale stabiliscono le regole fondamentali della Negoziazione Assistita che si accingono ad intraprendere;
  2. Successivamente, le parti procedono alla stesura del vero e proprio accordo (di Separazione o di Divorzio), raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita.

L’accordo deve avere forma scritta a pena di nullità e il suo contenuto, nel silenzio della legge, si ritiene debba conformarsi per analogia a quello previsto dalla disciplina codicistica in materia sia di Separazione personale che di Divorzio. A garanzia dei coniugi, è il Professionista a vigilare sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Inoltre l’accordo deve dare atto che gli avvocati delle parti abbiano esperito il tentativo di conciliazione e abbiano informato i coniugi della possibilità ricorrere alla mediazione familiare al fine di definire le loro controversie, nonché, in caso di figli minori, dell’importanza per costoro di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Si tratta quindi di una cd. Negoziazione informata, nel senso che l’Avvocato ha l’onere di ottenere un consenso consapevole, che richiede che i coniugi conoscano i propri diritti ed obblighi.

Al di là di queste previsioni, all’interno dell’accordo potranno sempre essere inserite ulteriori condizioni, che andranno a far parte del c.d. contenuto facoltativo dell’atto.

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§ 4. Nullaosta e autorizzazione del Procuratore della Repubblica

Una volta sottoscritto, l’accordo di Separazione o Divorzio concluso in Negoziazione Assistita deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica per essere valutato dal P.M., il quale potrà (alternativamente):

  1. se la coppia non ha figli minori (o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, o non economicamente autosufficienti), emettere il cd. nullaosta, previa verifica della regolarità formale degli atti;
  2. se la coppia ha figli minori (o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, o non economicamente autosufficienti):
    • autorizzare l’accordo, ove ritenga che è rispondente all’interesse dei figli;
    • non autorizzarlo, qualora le condizioni non siano idonee al soddisfacimento degli interessi della prole (in tal caso il P.M. è tenuto a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale che disporrà la comparizione dei coniugi e darà corso al procedimento nelle forme civilistiche e quindi innanzi all’Autorità Giudiziaria).

§ 5. Adempimenti finali presso il Comune

Ricevuto il nullaosta o l’autorizzazione del P.M., sono gli stessi Avvocati che hanno seguito la procedura a trasmettere, entro dieci giorni (peraltro sotto pena di rilevanti sanzioni amministrative!), l’accordo di Separazione o Divorzio, da loro stessi autenticato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale il matrimonio era stato trascritto, affinché provveda agli adempimenti necessari, ossia:

  • trascrizione nei registri di stato civile;
  • annotazione sull’atto di matrimonio e di nascita;
  • comunicazione all’ufficio anagrafe.

A questo punto, terminata la procedura, l’accordo di Negoziazione Assistita è a tutti gli effetti equiparato al provvedimento giudiziale di Separazione personale o Divorzio dei coniugi.

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