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Colpa e regole di comune prudenza

Le regole di comune prudenza – I fondamenti della responsabilità sanitaria

La colpa come divergenza tra condotta e norma giuridica: quale ruolo per le “regole di comune prudenza”?

Nel diritto, la “colpa” è una divergenza tra la condotta concretamente tenuta – ad esempio da un operatore sanitario – e la condotta che avrebbe, invece, dovuto tenere in base ad una norma, ad una regola giuridica.

E questa norma può essere contenuta in una legge, oppure in un regolamento amministrativo, ma molto spesso non sta scritta da nessuna parte, perché la identifichiamo in una “regola di comune prudenza”.

Leggi anche il nostro articolo su: La colpa medica

Ma che cosa è mai questa comune prudenza, dalla cui violazione scaturisce la responsabilità?

Ecco: su questo argomento abbiamo una giurisprudenza talmente pacifica e risalente, che lo possiamo tranquillamente considerare diritto vivente.
C’è una interpretazione così consolidata che la possiamo paragonare a un articolo non scritto del codice civile.

E cosa dice questa giurisprudenza?
Dice che il concetto di colpa, consistente nella violazione di una regola di comune prudenza, si fonda sul principio che troviamo nell’articolo 1176 del codice civile.


INDICE SOMMARIO


§ 1. L’articolo 1176 del codice civile e le regole di comune prudenza

Allora, questo articolo 1176 del codice civile[1], la giurisprudenza lo ha fatto diventare il vero fulcro, il cardine, il cuore addirittura di tutta la materia delle obbligazioni.

La norma contiene due commi.

La “prudenza” del buon padre di famiglia

Il primo comma dice: tu, che sei il debitore, devi adempiere una obbligazione con la stessa diligenza che userebbe il buon padre di famiglia.

E chi è il buon padre di famiglia?

Buon padre di famiglia è la persona di normale avvedutezza, di normale responsabilità, di normale scolarità: la persona media!

Se non lo fai, se ti comporti diversamente da come si sarebbe comportata al tuo posto qualunque persona normale, media, se adempi la tua obbligazione in modo diverso, allora tieni una condotta colposa.

Quindi la colpa, per le obbligazioni generiche, è l’allontanamento dal presumibile comportamento che nelle stesse circostanze avrebbe avuto l’uomo comune, una persona normale e sana di mente.

La “prudenza” del professionista medio

Non così quando si deve valutare la condotta non dell’uomo comune, ma di un professionista.

E professionista, nel secondo comma del 1176 non è chi esercita la libera professione, o meglio: non è solo chi esercita la libera professione (geometra, notaio, avvocato, ingegnere, ecc.).

No, professionista – per il 1176, comma due del codice civile – è qualunque persona che ha causato il danno nell’esercizio professionale di un’attività: l’imprenditore. l’assicuratore, la banca, il tour operator, il giornalista, e anche il medico e la struttura sanitaria.

La diligenza, la colpa del professionista, viene valutata con un metodo analogo a quello dell’uomo comune: bisogna fare un confronto con la condotta che qualcun altro avrebbe ipoteticamente tenuto nelle stesse circostanze.

Quello che cambia è il modello di riferimento: quando dobbiamo valutare la colpa del professionista, il modello di riferimento non è più l’uomo comune, l’uomo di normale avvedutezza, di normale scolarità. No! E’ il professionista medio, cioè il professionista di normale preparazione, di normale avvedutezza, il professionista che ha raggiunto un livello adeguato di competenza professionale.

Quindi è chiaro che lo standard di diligenza richiesto al professionista / imprenditore è molto più ampio di quello che viene richiesto all’uomo comune, che professionista non è!

[1] Articolo 1176 Codice Civile (Diligenza nell’adempimento)
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Comune prudenza del buon padre di famiglia versus comune prudenza del professionista
Comune prudenza del buon padre di famiglia versus comune prudenza del professionista

§ 2. Regole di comune prudenza: la diligenza dell’uomo qualunque (bonus paterfamilias)

Ed eccoci arrivati, allora, al cuore del nostro problema.

La colpa dell’uomo comune può consistere nella violazione di una legge, nella violazione di una regola giuridica di rango amministrativo, oppure nella violazione di una norma di comune prudenza.

Ma come accerto la violazione della norma di comune prudenza, posto che nel codice civile non lo trovo l’elenco delle norme di comune prudenza?

Lo accerto con la regola del confronto: cioè io, per accertare se una condotta è colposa, devo confrontare la condotta concretamente tenuta dal presunto colpevole con la condotta che avrebbe tenuto nelle stesse circostanze l’uomo medio (bonus paterfamilias).

Così, giusto per fare qualche esempio:

  • Una persona parcheggia la sua autovettura su una strada in pendenza senza azionare il freno a mano. La macchina inizia a muoversi e finisce per investire un povero pedone fermo sul marciapiede…
  • Oppure il padrone di un cane di grossa taglia decide di lasciarlo libero nel cortile di casa senza supervisione. Questo mastino napoletano, lasciato incustodito, scappa dal cortile e azzanna una persona che stava passeggiando sulla strada adiacente…

Allora, in casi come questi, si tratta di valutare se colui il quale ha abbandonato il veicolo in discesa senza freno a mano, o il quale ha lasciato libero il proprio cane feroce, abbia tenuto o non abbia tenuto una condotta colposa.

E dobbiamo allora chiederci: una persona di normale avvedutezza, una persona di normale sentire e di normale preparazione, avrebbe fatto la stessa cosa?

Se noi diciamo che la risposta è no, non l’avrebbe fatto, allora la condotta sarà colposa.

Nel caso contrario, dovremmo escludere un profilo di colpa.

Hai bisogno di supporto per una violazione delle regole di comune prudenza?

§ 3. Regole di comune prudenza: la diligenza del professionista medio (homo eiusdem generis et condicionis)

Analogo criterio (il criterio del confronto) si applica per i danni causati da professionisti e imprenditori:

  • L’avvocato non ha sollevato in giudizio una certa eccezione che avrebbe permesso al cliente di vincere la causa e il cliente, invece, la causa l’ha persa…
  • Il medico non ha saputo diagnosticare, alla luce di certi sintomi, la malattia del paziente, e quindi non l’ha curato, e il paziente magari è morto….

Dobbiamo valutare la colpa di questo professionista.

Allora dobbiamo chiederci: l’avvocato medio, quella eccezione, l’avrebbe sollevata nelle stesse circostanze di tempo, di processo, e di cliente?

Il medico medio, quella patologia, l’avrebbe diagnosticata nelle stesse circostanze di sintomi, di ospedale, e di paziente?

Allora, capite bene che per il professionista, per la valutazione della colpa del professionista e dell’imprenditore, il giurista pratico ha un problema in più: deve individuare cosa si intende per professionista medio”.

Cioè: noi stiamo dicendo che è in colpa il professionista che tiene una condotta difforme, diversa, peggiore, meno solerte del professionista medio.

Allora dobbiamo chiederci, chi è questo professionista medio?

§ 4. Chi è il “professionista medio”?

Professionista medio sarà, nel caso dell’avvocato, l’illustre giurista o l’azzeccagarbugli di turno?

Professionista medio sarà, nel caso del medico, il rinomato esperto o il ciarlatano improvvisato?

Perché, a seconda della nozione che noi adottiamo di professionista medio, cioè del tertium comparationis col quale confrontare la condotta concretamente tenuta dal presunto colpevole; a seconda, dicevamo, della nozione astratta di professionista medio che noi adottiamo, l’area della colpa si allarga o si restringe.

Se noi adottiamo una nozione di diligenza media, di professionista medio molto bassa, professionista medio è l’avvocato sciatto e inesperto, se stiamo nel campo della responsabilità dell’avvocato; oppure il medico trasandato e incompetente, se andiamo nel campo della responsabilità sanitaria.

E se la soglia della diligenza media è molto bassa, la responsabilità si restringe perché per essere condannati bisognerà farle davvero grosse.

Bisognerà commettere errori grossolani e macroscopici per essere considerati colpevoli, mentre tutto il resto rientra nell’area della condotta non colposa.

Se invece noi adottiamo una nozione di diligenza media molto elevata, l’area della colpa si allarga, perché il professionista medio è uno che sa fare tante cose, e sa farle bene: quello è il livello medio. Basteranno delle minime deviazioni da questo modello astratto di perfezione per essere ritenuti colpevoli, quindi anche gli errori lievi comporteranno responsabilità.

§ 5. La risposta della Corte di Cassazione

Allora, se questo è il problema, dobbiamo chiederci: per la Corte di Cassazione, chi è il professionista medio?

E la Cassazione di ci risponderà che il professionista medio di cui all’articolo 1176, comma secondo del codice civile, non è – ripeto: non è – il professionista mediocre.

Il professionista medio, per la Corte di Cassazione, è il professionista bravo.

Il medico medio, ad esempio, è quello che va ai congressi, quello che si aggiorna, quello che approfondisce, che adempie anche prestazioni non richieste, se necessario per salvaguardare la salute del paziente.

L’avvocato medio è quello che conosce bene la legge, che si informa sulle novità normative e giurisprudenziali, che si spende in giudizio per difendere al meglio gli interessi del proprio cliente.

Il modello di diligenza media di cui all’articolo 1176, comma due, scelto dalla Corte di Cassazione, è un modello di diligenza molto elevato e questo vale per tutti i professionisti, non soltanto per i medici o per gli avvocati, ma per i notai, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, e chi più ne ha più ne metta… e anche per tutti gli imprenditori.

Quindi è chiaro che, per queste categorie, l’area della condotta colposa può risultare piuttosto ampia. Ed è per questa ragione che non è così difficile, quando si è un professionista, sentirsi muovere un potenziale addebito di responsabilità…

Colpa e regole di comune prudenza | Episodio 4
Colpa e regole di comune prudenza | Episodio 4 – Guarda il video!

«La prudenza è la capacità di distinguere ciò che si deve fare da ciò che si deve evitare

(Marco Tullio Cicerone)

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