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Coronavirus e sicurezza sul lavoro: responsabilità automatica del datore?

Cosa succede se si contrae il Covid-19 sul posto di lavoro

Con la sentenza n. 13575 del 2020 depositata il 5 maggio 2020, La Cassazione Penale – invero confermando principi già consolidati – si sofferma sui profili del nesso causale tra violazione di una norma antinfortunistica ed infortunio sul lavoro, nonché dei presupposti necessari per la sussistenza della responsabilità amministrativa della Società in caso reato da violazioni di obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

La vicenda, seppure risalente nel tempo, evoca una questione destinata a tornare attuale nel nuovo scenario emergenziale e nel contesto dei rischi sul lavoro legati al COVID-19.

In particolare: premesso che il contagio da Coronavirus sul lavoro viene considerato dall’INAIL infortunio (come previsto anche dall’art. 42, comma 2, del d.l. “Cura Italia” n. 18/2020), con conseguente operatività della relativa copertura assicurativa, può dirsi “automaticamente” configurata anche la responsabilità (civile, penale o amministrativa) del datore di lavoro? Scopriamolo in questo approfondimento.


§ 1. La vicenda e la questione del nesso causale

Un lavoratore, nello svolgimento di un’operazione volta a rimuovere l’intasamento di un iniettore, viene colpito da un getto di plastica liquida incandescente che gli provoca un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni.

In conseguenza di ciò, prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello, condannavano l’Amministratore unico della Società datrice sia per il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), che implicava anche una omessa formazione dei dipendenti sui rischi attinenti all’attività svolta (art. 29, comma 3, del d.lg. 81/2008), sia  per la mancata consegna ai lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuali (in violazione dell’art. 77, comma 3, del medesimo d.lg. 81/2008), nella specie guanti ad alta protezione termica.

Con particolare riferimento al tema del nesso causale, la condanna si fonda sul riconoscimento di una relazione diretta tra la violazione accertata (omessa fornitura ai lavoratori di idonei D.P.I.) e l’incidente occorso. Era infatti emerso che i guanti indossati dal lavoratore non erano adeguati a proteggerlo dal rischio – poi effettivamente concretizzatosi – di lesioni e bruciature alle mani. Inoltre, era stata riconosciuta efficacia determinante anche all’omessa formazione dei lavoratori, nonché alla mancata indicazione nel DVR dei rischi e dei modi per fronteggiarli.

§ 2. I presupposti della responsabilità amministrativa della Società

Nella fattispecie veniva condannata anche la Società per responsabilità amministrativa, ex art. 5 del d.lg. 231/2001, avendo fruito di un indebito vantaggio in conseguenza del mancato rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. La responsabilità dell’Ente, infatti, sussiste solo in presenza di un un interesse connesso alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la suprema Corte, il vantaggio di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 5, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.

Nella Società in questione la Corte ha riconosciuto un modello organizzativo inadeguato alla tutela e alla formazione dei dipendenti sui rischi dell’attività lavorativa. L’inadeguatezza si traduce in una forma di risparmio di costi o di maggiore produttività, dal momento che la maggior parte delle condotte imposte dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro determinano, direttamente o indirettamente, un inevitabile costo ed un fisiologico rallentamento del processo produttivo. Su questi presupposti, la Suprema Corte ha confermato la sussistenza tanto della responsabilità penale dell’Amministratore (pur annullando senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione), quanto della responsabilità amministrativa della Società, la cui impugnazione è stata rigettata con condanna alle spese processuali.

§ 3. L’attualità della sentenza

La sentenza esaminata, valutata alla luce della situazione d’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo Coronavirus, acquisisce una grande attualità. Sulla base dei principi esposti, risulta evidente la necessità di una assoluta e pedissequa applicazione dei protocolli anti-Covid da parte del datore di lavoro (oltre che, naturalmente, delle ulteriori norme antinfortunistiche) in questa fase di “ripartenza” dell’attività aziendale.

Non è escluso, infatti, che l’evento contagio – qualificato, come detto, infortunio sul lavoro – possa condurre all’affermazione della responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro, e possa altresì configurare la responsabilità amministrativa della Società (anche, se del caso, ex art. 25 septies del menzionato d.lg. 231/2001: “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro“).

Chiaramente, il riconoscimento della responsabilità amministrativa della Società presupporrebbe l’accertamento:

  1. della violazione, imputabile al datore di lavoro, della normativa antifortunistica;
  2. del nesso causale tra detta violazione e l’infortunio;
  3. del vantaggio ottenuto dalla Società (inteso anche quale risparmio di costi e/o incremento di produttività, conseguenti all’incompleto od omesso rispetto delle norme).

§ 4. La precisazione dell’INAIL

In proposito, vale la pena di segnalare che l’INAIL è recentemente intervenuta sull’argomento con un comunicato stampa, di cui riteniamo utile trascrivere un significativo stralcio:

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

[…]

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

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