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Omicidio colposo: uomo cade dal letto e muore, condannata la moglie

La Cassazione conferma la condanna per omicidio colposo

La Cassazione penale, con la sentenza n. 11536 del 7 aprile 2020, affronta il caso di una giovane moglie di nazionalità rumena che avrebbe dovuto prestare assistenza all’anziano marito e invece ne provocava la morte per negligenza, imperizia e imprudenza disattendendo le tassative indicazioni del personale sanitario.


§ 1. Il caso

Una donna, mentre era dedita all’assistenza del marito ricoverato in ospedale, aveva rimosso la barriera protettiva posta sul lato del letto, contravvenendo a quanto impartito dal medico di turno e consentendogli così di scendere e di andare in bagno. Il tutto era avvenuto per ben due volte, senza neppure richiedere l’intervento degli infermieri, provocandone una violenta caduta che aveva causato la rottura del femore sinistro, a cui era seguita una emorragia post- traumatica che ne aveva provocato la morte.

Il Tribunale, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato di omicidio colposo dell’anziano maritoper negligenza, imprudenza e contravvenendo alle indicazioni del personale sanitario“.

La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado. Contro la decisione della Corte Territoriale di Palermo, l’imputata tramite il proprio difensore proponeva ricorso in Cassazione lamentando, fra i vari motivi proposti, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato.

Per la difesa la responsabilità della morte, per mancata sorveglianza dell’ammalato, non poteva ricadere sulla moglie, essendo presente in loco personale infermieristico.  Rilevava poi, nel terzo motivo di ricorso, che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che la morte sarebbe stata provocata da una pluralità di condotte anche riferibili al personale sanitario.

§ 2. La colpa della moglie

La Suprema Corte evidenzia l’esistenza della colpa nel comportamento della donna, la quale aveva disatteso le indicazioni del personale sanitario che le aveva raccomandato di non abbassare le sbarre di protezione del letto: l’uomo era “irrequieto e scomposto nei movimenti, oltre che ancora sotto il parziale effetto dei farmaci tranquillanti e, muovendosi da solo verso il bagno, era caduto per ben due volte“.

Nessuna responsabilità del personale sanitario al quale non era stato richiesto di intervenire, il reato di omicidio era da attribuire esclusivamente alla donna che aveva tenuto “una condotta contraria ad una elementare regola di prudenza che le imponeva, nell’occasione, di non abbassare le sbarre di protezione del letto nel quale si trovava il coniuge“.

§ 3. L’errore medico: nessuna interruzione del nesso causale

Nel terzo motivo di impugnazione, la ricorrente rilevava che l’errore medico del personale sanitario nel trattamento del trauma provocato dalla caduta avrebbe causato un rischio “nuovo”, che avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta della donna e la morte del marito, facendo venire meno la sua responsabilità.

Ma la Corte esclude detta ipotesi ed evidenzia che l’errore medico non è stata la causa della morte, ma solo un tentativo di riparare alla condotta irresponsabile della donna e avrebbe avuto, semmai, soltanto un ruolo concasuale.

Pertanto, la causa sopravvenuta “riconducibile all’errore medico, non era tale da escludere il nesso causale riconducibile alla condotta colposa dell’imputata, e non innescava un rischio nuovo“.

§ 4. Conclusioni

La Corte, con la sentenza esaminata, conferma la condanna per omicidio colposo e annulla la decisione impugnata solo con riferimento alla sospensione condizionale della pena, rinviando – per nuovo giudizio sul punto – ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Clicca qui per scaricare la sentenza di Cass. Pen., 07/04/2020, n. 11536

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