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direzione di una struttura complessa

Il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura complessa

Una rassegna di giurisprudenza sui criteri di assegnazione degli incarichi di direzione sanitaria di strutture complesse

La procedura di assegnazione dell’incarico di direzione di una struttura complessa è disciplinata dagli artt. 15 e ss. del d.lgs. 502/1992 e dall’art. 20 del CCNL dirigenti sanità del 19/12/2019.

La giurisprudenza è stata chiamata, piuttosto frequentemente, a pronunciarsi sulla natura del conferimento dell’incarico e sui possibili rimedi che l’ordinamento riserva ai dirigenti medici aspiranti a tali incarichi, per far valere i propri diritti.

Facciamo quindi il punto sui principi cardine che sono stati delineati in materia di conferimento di incarichi direttivi di strutture complesse.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Introduzione: la direzione di struttura complessa

Va premesso che la struttura sanitaria complessa è quella caratterizzata da una maggiore autonomia di gestione, rispetto alle strutture semplici, in base a quanto previsto dall’atto aziendale, che è un atto di diritto privato adottato dall’azienda sanitaria per disciplinare la propria organizzazione.

Pertanto, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del d.lgs. 502/1992:

Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione”.

§ 2. La procedura di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa

La procedura di conferimento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa si articola, essenzialmente, in due fasi.

La prima fase, di selezione dei candidati, è riservata ad una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, individuati per sorteggio.

La seconda fase, di nomina, è riservata al Direttore Generale dell’azienda sanitaria interessata, che deve scegliere il dirigente da incaricare tra i soggetti idonei individuati dalla Commissione.

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§ 3. Il carattere “non concorsuale” della procedura di conferimento dell’incarico di direzione struttura complessa

La giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura giuridica della procedura di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa.

L’orientamento che è prevalso ha ritenuto la natura non concorsuale di tale procedura, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario (del lavoro), anziché del giudice amministrativo (cui sono riservate, in materia di pubblico impiego, le decisioni aventi ad oggetto la legittimità delle procedure concorsuali).

La questione è stata risolta dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 06/03/2020, n. 6455:

La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; ne consegue che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento”.

§ 4. La necessità di rispettare la procedura comparativa ed i criteri di buona fede e correttezza nella scelta

È nulla, peraltro, l’assegnazione che sia avvenuta omettendo la prevista procedura comparativa, come affermato dalla sentenza della Cassazione, sez. lav., del 26/01/2022, n. 2316:

L’incarico di direttore (…) di struttura complessa deve essere conferito previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati, ex art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992; tale previsione ha carattere di norma imperativa – atteso che la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini – con la conseguenza che, in mancanza del rispetto di tale procedura, l’atto negoziale di conferimento dell’incarico è nullo, e tale nullità può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

Significativa, altresì, la pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Ancona, sez. lav., del 02/12/2021, n. 298:

La procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa non ha carattere concorsuale, ma essenzialmente fiduciario. Il ricorso a tale criterio non può giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale, ma non determina neppure l’invalidità dell’atto di conferimento dell’incarico. In un simile contesto, dunque, l’organo giurisdizionale è chiamato a svolgere un controllo circa la validità, coerenza e appropriatezza degli argomenti che il direttore generale dell’azienda sanitaria deve esplicitare per assolvere all’obbligo di motivazione della scelta, soprattutto ove questa cada sul candidato che non abbia conseguito il migliore punteggio. Insomma, il giudice non può sostituirsi all’azienda sanitaria nell’effettuare la scelta, ma deve limitarsi ad analizzare i contenuti della delibera di conferimento dell’incarico, per verificare che la scelta, ancorché di carattere fiduciario, sia stata compiuta dall’amministrazione nel rispetto dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede, ossia nel corretto esercizio del potere-dovere di preordinare detta scelta al migliore e più efficiente funzionamento del servizio pubblico”.

§ 5. Il diritto soggettivo del dirigente medico all’esatto adempimento (ripetizione della valutazione) e al risarcimento del danno da perdita di chance

Incentrata sul mancato rispetto dei principi di buona fede e correttezza (che emergeva sotto vari profili) è anche la sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. lav., del 22/02/2023, che ha accolto le ragioni di un dirigente medico, che si era visto superare da un collega che aveva presentato la propria candidatura dopo la riapertura dei termini per la relativa domanda.

La pronuncia afferma la necessità, per l’azienda sanitaria, di rispettare, tra l’altro, le regole che la stessa si è data nel relativo bando di selezione. Inoltre, afferma il diritto soggettivo del dirigente medico ad essere correttamente valutato, oltre alla facoltà di domandare il risarcimento dei danni.

L’ente banditore ha l’onere di rispettare i criteri da lui stesso stabiliti nel bando di concorso (nella specie, il giudice ha disposto la rinnovazione della procedura selettiva che aveva valutato un candidato in modo palesemente irragionevole e contrario a correttezza e disparitario non tenendo conto delle effettive conoscenze e professionalità del ricorrente e disattendendo i parametri stabiliti nel bando stesso).

(…) Anche molto recentemente (vd. ord. Sez. lav. n. 22029 del 12.7.2022) la S.C. ha rammentato che il lavoratore, nell’ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di ‘chance’”.

«Un capo è un uomo che si assume la responsabilità. Egli dice: ‘Sono stato sconfitto’. Non dice mai: ‘I miei uomini sono stati sconfitti’

(Antoine de Saint-Exupéry)

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