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Responsabilità Medica - Avv. Gabriele Chiarini

La Responsabilità Medica

Responsabilità medica: di cosa stiamo versamente parlando?

Quando si parla di responsabilità medica, è comprensibile che alcuni professionisti sanitari reagiscano mettendosi sulla difensiva, perché si sentono in qualche modo minacciati o accusati.

Ma, a ben vedere, responsabilità non è sinonimo di colpa. E, nello specifico, la responsabilità medica ha un ruolo più complesso e, se vogliamo, più alto e nobile, che riguarda molto da vicino questioni come la tutela della salute, il livello dell’assistenza sanitaria, e il miglioramento qualitativo di entrambe.

Proviamo a capire di cosa stiamo veramente parlando.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Responsabilità medica vs responsabilità sanitaria

Una precisazione terminologica, per cominciare: responsabilità medica e responsabilità sanitaria non sono, in linea di principio, la stessa cosa.

La prima (responsabilità medica) è propria del medico, cioè di quel particolare professionista della sanità che possiede la laurea in medicina e chirurgia, e magari anche una specializzazione.

La seconda (responsabilità sanitaria) è un concetto più ampio, che include quello di responsabilità medica, ma non è limitato a questa e si estende:

  • alla responsabilità di tutti gli altri esercenti una professione sanitaria (lo psicologo, l’infermiere, l’ostetrica, il fisioterapista, e molti altri), e anche
  • alle vicende cliniche associate tipicamente a carenze organizzative oppure inefficienze strutturali (pensiamo alle infezioni correlate all’assistenza, ad esempio, ma anche a un’omissione diagnostico-terapeutica dovuta al malfunzionamento di un macchinario).

Quindi le due espressioni – responsabilità medica e responsabilità sanitaria – non sono esattamente la stessa cosa, anche se spesso vengono usate indifferentemente.

§ 2. I presupposti della responsabilità medica

Ad ogni modo, dal punto di vista strettamente giuridico è vero che la colpa è uno dei presupposti della responsabilità. Ne abbiamo parlato in tante occasioni ed è una questione ripetuta fino alla noia; per configurarla ci vogliono tre elementi: una condotta colposa, un danno, e un nesso causale che leghi questi due elementi.

Ma quello che è più interessante è comprendere quale sia il ruolo della responsabilità medica e quale sia davvero la sua funzione, o perlomeno quale dovrebbe essere nel contesto di un sistema sanitario efficiente ed efficace, oltre che sostenibile.

Per capirlo dobbiamo chiederci: a cosa serve la responsabilità medica?
E qui dobbiamo distinguere.

Hai bisogno di supporto in materia di responsabilità medica?

§ 3. A cosa serve la responsabilità penale medica?

La responsabilità penale medica serve a stigmatizzare una condotta colpevole connotata da particolare gravità. Il diritto penale, del resto, dovrebbe sempre essere utilizzato come “extrema ratio”: cioè quando è veramente e assolutamente necessario.

Lo ha capito il legislatore, che ha escluso la punibilità di alcune condotte mediche connotate da colpa lieve (seppur soltanto per imperizia), quando il medico ha rispettato le linee guida.

Lo ha capito molto tempo prima la giurisprudenza, che riserva la sanzione penale ai soli casi in cui il nesso eziologico tra condotta colposa e danno è accertato al di sopra di ogni ragionevole dubbio.

E non è un caso se le sentenze penali di condanna di un medico sono statisticamente piuttosto rare.

§ 4. A cosa serve la responsabilità civile medica?

La responsabilità civile medica ha un altro scopo: serve ad allocare correttamente l’onere dell’insuccesso di un intervento diagnostico o terapeutico.

Un paziente subisce un danno involontario nel suo percorso di cura e dobbiamo scegliere:

  1. lasciamo che sia solo lui a soffrire le conseguenze di quel danno;
  2. oppure trasferiamo queste conseguenze su un altro soggetto.

Di regola il soggetto su cui le trasferiamo è l’azienda sanitaria che riteniamo responsabile di quel danno e, se l’azienda è pubblica, di fatto le stiamo trasferendo sull’intera collettività. La colpa rappresenta uno dei criteri in base ai quali l’ordinamento assolve questa funzione di riallocazione dei danni.

Dunque, c’è il principio di solidarietà alla base del sistema di responsabilità, e non un intento punitivo: il risarcimento non è una sanzione, ma è il modo in cui la società dimostra di non lasciare solo un paziente che è andato incontro ad un evento avverso.

Un po’ come accade, pur con le dovute distinzioni sul piano giuridico, a chi ha subito un danno irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati infetti: la legge prevede che lo Stato deve indennizzarlo (legge 25 febbraio 1992, n. 210).

La libertà comporta responsabilità: ecco perché tutti ne hanno paura.”

George Bernard Shaw

§ 5. Responsabilità della struttura e responsabilità dell’operatore sanitario

Per questa ragione il sistema della responsabilità civile medica e del risarcimento del danno alla persona non dovrebbe gravare sul singolo operatore sanitario.

La legge Gelli ha fatto un passo avanti in questa direzione, incentivando il paziente a rivolgere la sua azione risarcitoria verso la struttura sanitaria e la sua compagnia assicuratrice, senza coinvolgere il medico, salvo casi eccezionali.

Ma forse si può fare qualcosa di più: noi per esempio abbiamo sempre sostenuto che si dovrebbe limitare “a monte” il coinvolgimento del medico dipendente pubblico, prevedendo che l’azione civile non sia affatto proponibile nei suoi confronti, come accade, ad esempio, per la responsabilità dei magistrati o degli insegnanti, che non possono essere direttamente citati in giudizio, perché bisogna rivolgere l’azione risarcitoria verso l’amministrazione statale.

Se è vero – come è vero e indubitabile – che il medico svolge un servizio pubblico essenziale, almeno quanto lo sono l’istruzione e la giustizia, allora dobbiamo consentire a questa categoria professionale di svolgere il proprio lavoro con serenità, senza la pressante e continua minaccia di un addebito di responsabilità, lasciando che sia la struttura sanitaria a sopportare l’onere risarcitorio di eventi avversi che colpiscano i pazienti durante la degenza (cd. risarcimento danni da malasanità), salvo naturalmente casi eccezionali di macroscopiche violazioni o gravi illeciti.

§ 6. Responsabilità come “abilità di rispondere”

Responsabilità non è soltanto colpa: è l’abilità di rispondere, cioè la capacità di reagire.

E la responsabilità medica è il modo in cui l’ordinamento risponde all’esigenza di tutelare un paziente e i suoi diritti, senza affliggere inutilmente il singolo operatore sanitario che se ne deve prendere cura, e nel contempo consentendo al sistema di imparare dagli errori e fare meglio, la prossima volta.

Ecco allora che responsabilità significa anche miglioramento, perché solo segnalando e analizzando gli errori sanitari si può comprendere come e perché sono stati commessi, e si può anche provare ad evitare di ripeterli.

Misurare i dati, interpretarli esattamente, correggere le procedure sbagliate, aggiornare quelle migliorabili, proporre nuove soluzioni per la sicurezza dei pazienti, ed anche riparare i danni ingiusti là dove sono stati arrecati: è nostra responsabilità rendere tutto questo parte integrante del sistema sanitario.

“In definitiva, vivere significa assumere la responsabilità di trovare la risposta corretta ai problemi che questo pone e di assolvere ai compiti che la vita assegna continuamente a ciascun individuo.”

Viktor Emil Frankl
Responsabilità Medica: di cosa stiamo veramente parlando?
Guarda il video: “Responsabilità Medica: di cosa stiamo veramente parlando?“.

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