Difetto d'Organizzazione Malasanità

Difetto d’Organizzazione Malasanità: risarcimento record

Ultimo Aggiornamento 29 Maggio 2024

Malasanità per Difetto di Organizzazione

Oltre un milione di euro (per la precisione, si tratta di Euro 1.070,000,00) è il risarcimento riconosciuto dalla Corte d’Appello di Ancona ai congiunti di un Paziente, assistiti dallo Studio Legale Chiarini, deceduto a causa di una significativa carenza organizzativa di una Struttura Ospedaliera del Centro Italia.

Il caso di malasanità

La vicenda trae origine da un incidente stradale verificatosi alle ore 19:00 del 10 maggio 1996, ove rimase coinvolto il giovane Francesco (il nome è ovviamente di fantasia), a séguito del quale egli venne trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso di un Ospedale limitrofo. Qui il Paziente giunse verso le ore 20:00, pienamente cosciente, correttamente orientato nello spazio e nel tempo, ed eupnoico.

La vicenda clinica

Gli vennero diagnosticate alcune fratture (al gomito ed all’omero sinistro, alla tibia, al perone ed al femore destro), nonché un trauma toracico-addominale.

Dopo l’arrivo, vennero immobilizzate le fratture e furono effettuati alcuni prelievi di sangue, dai quali emerse la progressiva discesa di tutti i valori ematici, il che rese manifesto il fondato sospetto di una emorragia interna.

Nonostante l’evidente necessità di eseguire opportuni accertamenti al fine di confermare la diagnosi di emorragia interna e di individuarne la localizzazione, l’Ospedale in questione – che pure era fornito dell’apparecchiatura necessaria all’effettuazione di una ecografia – non fu in grado di eseguire tale esame, atteso che il personale presente non sapeva utilizzare il macchinario.

Si trattava, in realtà, di un problema ben noto alla dirigenza dell’ospedale, per essere stato sottolineato già in data 4 febbraio 1996 dal responsabile del Pronto Soccorso, autore di una lettera con la quale aveva posto in evidenza la necessità di una opportuna pianificazione dei servizi di reperibilità ecografica, al fine di assicurare la costante disponibilità di una prestazione indispensabile per un Ospedale che offre un servizio di pronto soccorso.

Alla questione sollevata, aveva fatto séguito uno scambio di osservazioni e proposte vòlte a rimediare alla carenza organizzativa. Tuttavia, si dovette attendere il tragico evento occorso a Francesco per far sì che venisse trovata una soluzione (il caso in discorso, infatti, venne significativamente considerato un «campanello d’allarme»). Non a caso, poco tempo dopo la morte di Francesco (il 30/10/1996) vennero predisposti idonei turni di reperibilità del personale, in modo da assicurare la possibilità di effettuare l’ecografia durante l’intero arco della giornata.

Constatata l’impossibilità di eseguire l’ecografia, alle ore 23:00 il Paziente venne trasferito presso altro Nosocomio, ove arrivò attorno alle ore 23:50.

Le sue condizioni, tuttavia, erano a quel punto gravissime: Francesco si presentava freddo, sudato, pallido, caratterizzato da agitazione psicomotoria e difficoltà di respirazione.

Effettuata finalmente quell’ecografia addominale che il primo Ospedale non era stato in grado di eseguire, fu confermata la presenza di una ingente quantità di liquido – verosimilmente di natura ematica – nel peritonèo.

Si decise immediatamente di intervenire in via chirurgica. L’intervento, iniziato alle ore 1:40 della mattina dell’11 maggio 1996, permise di accertare che il versamento proveniva da una lesione della milza. Tuttavia, venti minuti dopo l’inizio della splenectomia (attorno alle ore 2:00), si verificò un arresto cardiaco e a nulla valsero i successivi tentativi di rianimazione.

L’accertamento della responsabilità sanitaria

Riformando una sentenza di primo grado obiettivamente abnorme, nell’accogliere l’impugnazione proposta dallo Studio Legale Chiarini, la Corte d’Appello ha assicurato giustizia a una vicenda che costituiva manifestazione archetipica di un episodio di responsabilità sanitaria.

La pronuncia ha, peraltro, liquidato il solo danno non patrimoniale sofferto dai congiunti, rimettendo la causa in istruttoria per l’esatta determinazione del danno patrimoniale da morte, a mezzo di C.T.U. contabile – che pertanto andrà sommato all’importo sopra segnalato, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria – subito dalla moglie e dal figlio per la perdita del giovane congiunto.

DOCUMENTI SCARICABILI

Alcuni casi di malasanità risolti con esito favorevole

Per approfondire