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Risarcimento Ottenuto: Malasanità in Oculistica

Oculistica Malasanità Risarcimento

 

Avv. Gabriele Chiarini - Malasanità Oculistica
Avv. Gabriele Chiarini – Esperto di Responsabilità Medico-Sanitaria

Viva soddisfazione è stata espressa per il risarcimento di Euro 510.000,00, ottenuto all’esito del giudizio patrocinato dall’Avv. Gabriele Chiarini a favore di una giovane vittima di medical malpractice in àmbito oculistico-oftalmologico.

Il caso di malasanità – oculistica

La controversia aveva ad oggetto la vicenda clinica di una ragazza, oggi trentacinquenne, iniziata nell’anno 2000 (quando aveva 24 anni) e caratterizzata da una serie di accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici cui la giovane era stata sottoposta presso un Ospedale del centro-sud.

 

Il danno biologico reliquato

All’esito di tale percorso, purtroppo, si era determinata la perdita totale del visus all’occhio sinistro (oltre all’atrofia di tale bulbo oculare), nonché gravissimi danni funzionali all’occhio destro, il che aveva condotto l’attrice – poco più che venticinquenne – a condizione di quasi completa cecità, con conseguente sconvolgimento della propria esistenza ed inevitabile fallimento di tutte le sue prospettive di vita.

 

La vicenda clinica

La storia clinica della Paziente era iniziata nel giugno 2000, quando la ventiquattrenne Alba (nome ovviamente di fantasia, n.d.r.) aveva avvertito una improvvisa riduzione del visus all’occhio sinistro.

Recatasi presso l’Ospedale di C., ivi fu visitata dall’oculista di turno e gli venne diagnosticata una emorragia endovitreale. Le fu, nondimeno, consigliato di attendere un eventuale riassorbimento, senza prescrivere alcuna alcuna terapia né sollecitare controlli periodici a breve termine.

Nonostante il mancato riassorbimento dell’emorragia ed il mancato recupero del visus, lo stesso oculista dell’Ospedale di C. – che ebbe modo di rivedere la paziente subito dopo l’estate (nel settembre 2000) – omise di sottolineare la necessità e l’urgenza di procedere ad un intervento di vitrectomia precoce, che fu invece rinviato al dicembre successivo.

Non venne neppure effettuata una ecografia bulbare all’occhio sinistro, che avrebbe consentito di monitorare l’evoluzione dell’emorragia vitreale ed escludere altre eventuali patologie.

L’intervento di vitrectomia fu, infine, effettuato nel dicembre 2000, sempre presso l’Ospedale di C. Nessun “consenso informato” venne richiesto o prestato dalla Paziente in relazione alla diagnosi o alla terapia programmata.

Si resero successivamente necessarie altre operazioni sull’occhio sinistro (tra cui un intervento di cerchiaggio e vitrectomia). All’esito, nondimeno, si dovette constatare la totale perdita di funzionalità dell’organo e, da ultimo, la tisi del bulbo oculare, senza alcuna speranza di recupero.

Nel frattempo (autunno 2000), sempre presso lo stesso reparto oculistico dell’Ospedale di C., l’occhio destro fu sottoposto a sedute di laserterapia per iniziale retinopatia diabetica senza fatti emorragici. Tuttavia, tali trattamenti furono effettuati “alla cieca”, senza praticare – prima e dopo gli interventi – alcuna fluorangiografia, che avrebbe permesso di evidenziare adeguatamente la presenza di aree ischemiche da trattare e/o monitorare.

Dopo alterne vicende, iniziò la progressiva riduzione della funzione visiva anche dell’occhio destro, il cui visus residuò, infine, bassissimo (circa 1,25/10, non correggibile con lenti).

 

L’accertamento della responsabilità sanitaria

La sentenza del Tribunale di Ancona ha correttamente riconosciuto la sussistenza della responsabilità dell’Ospedale di C., fondata sui seguenti profili di colpevolezza:

  • ritardo nell’effettuazione dell’intervento di vitrectomia sull’occhio sinistro;
  • mancata esecuzione di una ecografia bulbare all’occhio sinistro;
  • difetto di adeguata, corretta e completa informazione in occasione dell’intervento di vitrectomia all’occhio sinistro;
  • esecuzione di trattamenti laser all’occhio destro senza preventiva effettuazione di fluorangiografia.

 

È stato, pertanto, liquidato un danno cd. “differenziale” di complessivi Euro 510.000,00 (di cui Euro 390.000,00 per danno non patrimoniale ed Euro 120.000,00 per danno patrimoniale da lucro cessante).

 

I parametri utilizzati per il calcolo del danno non patrimoniale

Senz’altro condivisibile – ad avviso dell’Avv. Gabriele Chiarini, che ha assistito la giovane Alba – si è rivelata la pronuncia, che ha peraltro effettuato una congrua personalizzazione del danno risarcibile, valorizzando adeguatamente le seguenti componenti (ulteriori rispetto a quella strettamente “biologica” del danno non patrimoniale, intesa quale lesione al bene “salute” costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32 cost.):

 

1) Innanzi tutto, la componente morale del danno non patrimoniale, concretatasi nella perturbatio dell’animo e nella sofferenza patita.

Il pregiudizio rivestiva, infatti, carattere di particolare gravità alla luce del terribile calvario clinico che l’attrice è stata costretta a sopportare, affrontando un progressivo quanto inesorabile decadimento della propria capacità visiva, sino a divenire sostanzialmente cieca in così giovane età.
Il turbamento riscontrabile nella vicenda in discorso assume connotazione di speciale intensità, anche perché alla consapevolezza del grave danno subìto si aggiunge quella dell’irreversibilità del pregiudizio e della conseguente compromissione di tutti gli aspetti significativi della propria vita che la cecità comporta (le abitudini, le possibilità, le aspettative, i progetti, i sogni, ecc.).
La rabbia di sapere che si sarebbe potuto scongiurare quell’esito, che ha inesorabilmente determinato la perdita prima di un occhio e poi dell’altro, non è purtroppo suscettibile di rassegnazione, perché quotidianamente si ripetono le limitazioni che ne conseguono.
La sofferenza è poi accentuata per la sensibilità del soggetto (figlia unica non per scelta) nei confronti della sua famiglia, avendo la giovane Alba perso la possibilità di soddisfare le legittime attese di due genitori che sin dalla nascita hanno profuso il massimo impegno nella cura della figlia e nella corretta compensazione della sua patologia diabetica. La prematura e recente scomparsa del padre, deceduto con la desolante certezza di lasciare una figlia trentenne senza alcuna prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro, ha ulteriormente acuito questo senso di frustrazione e di inadeguatezza.

 

2) Viene, poi, in rilievo la componente esistenziale del danno non patrimoniale, consistente nella modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo, e nel conseguente forzoso sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare.

A tal proposito, non può non sottolinearsi la perdita dell’autonomia e dell’indipendenza dell’interessata, destinata a ricercare l’aiuto altrui per tutte le attività della vita quotidiana, essendo passata da una capacità visiva completa – l’ultimo certificato di rinnovo della patente attestava un visus di 10/10 – ad una capacità visiva prossima alla cecità.
I mutamenti peggiorativi concernono ogni aspetto anche della quotidianità dell’attrice: dall’impossibilità di esercitare attività sportive, alla compromissione delle occasioni di divertimento od intrattenimento (si pensi alla visione di programmi televisivi, rappresentazioni teatrali o proiezioni cinematografiche), alla perdita della patente e della conseguente abilitazione alla guida, fino alla estrema difficoltà che incontra inevitabilmente in ogni attività.
Alba, inoltre, ha comprensibilmente perso sicurezza nel modo di muoversi (particolarmente in ambienti non domestici né familiari, quali negozi, uffici o luoghi pubblici) e di confrontarsi con il prossimo, specialmente con soggetti dell’altro sesso, assistendo pertanto al considerevole deterioramento dei rapporti sul piano personale e su quello affettivo, oltre che su quello professionale (ammesso che possa riuscire in qualche modo ad accedere al mondo lavorativo).

 

3) Da ultimo, deve essere considerata la componente estetico-fisionomica del danno non patrimoniale, derivante dalla compromissione dell’aspetto fisico conseguente in modo particolare alla evidente atrofia del bulbo oculare sinistro.

Siffatto aspetto – la gravità del quale dipende anche dalla giovane età della danneggiata – rileva sia sotto il profilo personale, per l’incidenza negativa sulla vita di relazione e sui rapporti (specialmente quelli affettivi) con le altre persone, sia sotto il profilo professionale, per le inevitabili ripercussioni su qualsivoglia attività lavorativa, il cui conseguimento è in tal guisa reso ancora più difficoltoso.

Non si esclude, ad ogni modo, che l’importo risarcitorio riconosciuto – pur significativo – possa essere ulteriormente incrementato in grado di appello.

 

Criteri di valutazione del danno biologico per la perdita della funzione visiva

A titolo meramente informativo, considerata l’estrema complessità e la specificità del tema, indichiamo alcuni dei più autorevoli barèmes attraverso i quali è possibile calcolare la percentuale di invalidità permanente da attribuire al danno per la perdita del visus.

In proposito, dobbiamo anzitutto segnalare una prima, fondamentale, controversia. Infatti, mentre alcuni barèmes tabellano la la cecità bilaterale con 85 punti percentuali di invalidità permanente, altri ritengono che – per la rilevante gravità e la profonda estensione delle limitazioni che ne conseguono – essa debba essere valutata nella misura del 100% di invalidità permanente.

In particolare, giova rammentare il decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti), il cui Allegato 4 contiene la tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari:

Tabella D.M. 05/02/1992, All. 4

 

Riportiamo, inoltre, la tabella INAIL di cui al D.P.R. 38/2000 (danno biologico conseguente a menomazione da deficit dell’acuità visiva):

Tabella INAIL D.P.R. 38/2000

 

Infine, trascriviamo un estratto della “Tabella di riferimento europea per la valutazione del danno biologico” elaborata il 25/05/2003 dalla C.E.R.E.Do.C. (Confederation Europeenne d’experts en Reparation et Evaluation du Dommage Corporel), contenente la valutazione del danno da perdita dell’acutezza visiva:

Tabella C.E.R.E.Do.C.

 

DOCUMENTI SCARICABILI

 

Ultimi casi di malasanità conclusi favorevolmente con la liquidazione del risarcimento danni

 

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