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Una questione di consenso nella Procreazione Medicalmente Assistita

Una questione di consenso nella Procreazione Medicalmente Assistita

P.M.A. ed irrevocabilità del consenso: la sentenza n. 161 del 24/07/2023 della Corte Costituzionale:

La recente sentenza n. 161 del 2023 della Corte Costituzionale italiana si inserisce in un contesto di costante dibattito e riflessione sul diritto della famiglia e della salute, con particolare riferimento alla (ir)revocabilità del consenso nella Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

Depositata il 24 luglio 2023, questa decisione affronta questioni complesse e significative in tema di PMA, evidenziando la tensione esistente tra il diritto individuale alla revoca del consenso e il diritto della donna al trasferimento di embrioni crioconservati.

Una pronuncia che offre spunti di riflessione ed indicazioni preziose per giuristi, operatori sanitari, ma soprattutto pazienti alle prese con le delicate implicazioni dell’infertilità.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Il fatto: si può revocare il consenso nella Procreazione Medicalmente Assistita?

Il caso in questione rappresenta una situazione particolarmente delicata e complessa.

Il nucleo della controversia riguarda l’interpretazione della legge n. 40 del 2004, provvedimento normativo chiave che disciplina le norme in materia di PMA in Italia, già più volte sottoposto al vaglio (ed alla censura) della Consulta.

La ricorrente, identificata nelle carte del caso come “A.C.”, ha presentato una richiesta specifica alla struttura sanitaria “E.H.”: procedere all’impianto (recte: al trasferimento con l’auspicio dell’impianto!) di un embrione crioconservato.

Questa richiesta è arrivata in un momento di grande cambiamento nella sua vita personale: dopo la separazione consensuale e il successivo divorzio dal marito, il quale aveva espressamente revocato il consenso precedentemente dato al percorso di PMA.

§ 2. Le questioni controverse

Il fulcro della controversia riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004. La norma in questione è quella che prevede che la volontà di sottoporsi a PMA può essere revocata da ciascuno dei soggetti “fino al momento della fecondazione dell’ovulo“, e non oltre tale momento.

Conformi al tenore letterale di tale norma, per inciso, si mostrano le linee guida dettate dal Decreto Ministeriale del 1° luglio 2015, le quali stabiliscono che “[l]a donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati“.

La controversia si concentra, dunque, sulla questione se tale norma violi il principio di eguaglianza, poiché la norma sembra sacrificare la libertà individuale dell’uomo, che non può più revocare il consenso dopo la formazione dell’embrione, mentre la donna può sempre rifiutare il trasferimento in utero dell’embrione.

Questa apparente disparità di trattamento ha sollevato perplessità ed ha portato alla contestazione della disposizione in questione, tacciata anche di comportare una violazione della libertà di autodeterminazione dell’uomo, in quanto l’irrevocabilità del consenso prevista dal lo costringerebbe a “diventare genitore contro la sua volontà“.

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§ 3. I principi di diritto: l’irrevocabilità del consenso (dell’uomo)

La Corte Costituzionale ha affrontato la questione in modo dettagliato, sottolineando alcuni punti chiave. Innanzitutto, ha osservato che la situazione della donna, dopo la fecondazione, è profondamente diversa da quella dell’uomo. Infatti, solo la donna resta esposta all’azione medica, che può sempre legittimamente rifiutare di subire, a tutela della sua integrità psico-fisica.

La Corte ha poi esaminato la natura del consenso all’uso delle tecniche di PMA, affermando che tale consenso ha una portata che va oltre la mera nozione di “consenso informato” al trattamento medico. Infatti, si tratta di un atto che è finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio (cd. status filiationis), esprimendo un’assunzione fondamentale di responsabilità.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che il consenso paterno all’uso delle tecniche di PMA non riguarda solo la sfera individuale dell’uomo, ma anche la dignità dell’embrione e l’impegno fisico ed emotivo della donna, che si sottopone ad estenuanti cicli di stimolazione ovarica e ad un prelievo di ovociti, oltre che al successivo trasferimento ai fini dell’impianto dell’embrione fecondato, trattamenti sanitari – tutti – particolarmente invasivi.
Questo investimento fisico ed emotivo determina una comprensibile aspettativa di maternità, fondata sul consenso dell’uomo al comune progetto genitoriale.

Infine, la Corte ha ricordato la dignità dell’embrione, che è coinvolto nella PMA ed “ha in sé il principio della vita”. Questo punto rafforza l’importanza del consenso nel contesto della Procreazione Medicalmente Assistita, dato che coinvolge non solo gli interessi degli aspiranti genitori, ma anche quelli dell’embrione, che “non è certamente riducibile a mero materiale biologico.

§ 4. Irrevocabilità del consenso nella Procreazione Medicalmente Assistita: la decisione

In ultima analisi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004.

Nonostante abbia riconosciuto la complessità della questione e le conseguenze che la norma è destinata a produrre in capo all’uomo, la Corte ha ritenuto che la norma esprima ancora un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti che non sconfina nella irragionevolezza.

Alla donna, quindi, dovrà essere garantito il diritto di ottenere il trasferimento dell’embrione crioconservato, in conformità del resto alle menzionate linee guida di cui al D.M. 1° luglio 2015.

§ 5. Considerazioni finali

La decisione della Corte Costituzionale rappresenta un importante punto di riferimento nel dibattito sulla PMA, sottolineando la complessità delle questioni legate al consenso, all’eguaglianza di genere, alla dignità dell’embrione e ai diritti degli aspiranti genitori.

Tuttavia, come evidenzia la sentenza, la ricerca di un equilibrio tra le diverse esigenze in gioco in questioni eticamente sensibili rimane (rimarrebbe) un compito del legislatore.

E’ interessante notare, in proposito, come questioni simili siano affrontate in modo diverso in altre giurisdizioni. Ad esempio, la Corte Costituzionale della Colombia, in una sentenza del 2022 che trattava di una vicenda simile, ha permesso l’assimilazione del padre a un donatore anonimo. Questo evidenzia come le questioni etiche e legali intorno alla PMA siano complicate e potenzialmente soggette ad interpretazioni diverse in differenti ordinamenti.

Nel suo complesso, la sentenza n. 161 del 2023 avrà verosimilmente un impatto significativo sui futuri contenziosi legali che dovessero emergere in casi analoghi e, più in generale, sul dibattito politico e legislativo in questa delicata materia.

Procreazione Medicalmente Assistita: irrevocabilità del consenso secondo la Corte Costituzionale
Guarda il video Consenso paterno e PMA: una sentenza decisiva della Corte Costituzionale

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