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Consenso informato

Consenso informato: 5 questioni importanti

Il consenso informato del paziente: di cosa si tratta?

Il consenso informato del paziente rappresenta molto spesso il confine tra il lecito e l’illecito nell’attività medica.

Proviamo a delineare i 5 punti chiave di questa complessa e controversa tematica con il nostro Avv. Gabriele Chiarini.


INDICE SOMMARIO


Consenso informato: il suo significato in ambito sanitario

Consenso deriva da cum-sentire: sentire insieme.
Quindi l’etimologia del termine indica una sorta di comunione di intenti: la condivisione di una determinata scelta. Nel diritto sanitario, si tratta di una scelta terapeutica.

Il consenso informato manifesta l’adesione del paziente all’atto medico che gli viene prospettato come soluzione o rimedio alla sua condizione clinica.
E questa condivisione, naturalmente, presuppone la conoscenza, perché non si può aderire, al buio, a qualcosa di ignoto. Quindi la prestazione del consenso può avvenire solo all’esito di quel processo informativo che costituisce la base del rapporto medico-paziente.

Consenso informato, appunto.
O, come forse sarebbe meglio dire, “consenso consapevolmente prestato”, perché ad essere “informato” non è tanto il consenso, quanto piuttosto il paziente che deve manifestarlo.

Le fonti normative alla base del consenso informato

Ad ogni modo, c’è una mole sterminata di fonti normative utili a costituire la base teorica e dogmatica all’istituto del consenso informato e al principio per cui ogni persona ha diritto di autodeterminarsi liberamente in materia di salute (pur nel contesto di alcuni limiti).
Si va:

  • dalle disposizioni costituzionali che affermano i diritti e le libertà individuali (l’art. 2, l’art. 13 e l’art. 32 della Costituzione),
  • alle convenzioni internazionali (quella di Oviedo del 1997, in particolare, sulla protezione dei diritti e della dignità dell’uomo di fronte alla medicina),
  • allo stesso codice di deontologia medica che ha un intero capo dedicato, appunto, ai temi dell’informazione e del consenso.

Da qualche anno, in Italia, abbiamo anche un provvedimento normativo ad hoc che disciplina espressamente la materia: la legge n. 219 del 2017, che contiene le principali regole sul consenso informato (oltre che sulle cosiddette disposizioni anticipate di trattamento).

Questa legge comincia ribadendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, aggiungendo però, subito dopo, “tranne nei casi espressamente previsti dalla legge”.

E qui la mente corre inevitabilmente alle recenti esperienze di trattamenti sanitari non proprio volontari, la cui obbligatorietà tuttavia si giustificava per la necessità di coordinare la tutela della salute individuale con la concorrente tutela della salute collettiva, che sono entrambi valori garantiti dall’art. 32 della Costituzione.
Si può fare: lo dice la Corte Costituzionale.

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Cinque questioni importanti sul consenso informato

Allora, si tratta di una materia complessa ed è impossibile pensare di essere esaustivi in questo contesto.

Cerchiamo però di delineare, in estrema sintesi, le 5 questioni principali che si pongono quando si parla di consenso informato.

I) L’informazione nel consenso informato

Come abbiamo accennato, l’informazione precede necessariamente il consenso.

E’ un aspetto molto importante perché, se il paziente non è stato informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari che gli sono stati proposti, allora il suo consenso non è valido.

L’informazione è un momento centrale della relazione terapeutica, tanto è vero che la legge ha stabilito che

il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura

(art. 1, comma 8 legge n. 219/2017)

Il paziente può scegliere di condividere il percorso informativo con i suoi cari, e può anche delegare a loro questa fase di ascolto, rifiutando di ricevere, in tutto o in parte, le informazioni sul proprio stato di salute.
Ovviamente queste indicazioni devono essere annotate in cartella clinica.

Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede

Papa Francesco

II) La forma del consenso

Il consenso o il rifiuto dei trattamenti sanitari, ed anche la revoca di un consenso precedentemente prestato, devono essere acquisiti nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente ma, in ogni caso, devono essere documentati in forma scritta, oppure attraverso videoregistrazioni, o con altri dispositivi che consentano alla persona disabile di comunicare (art. 1, comma 4 legge n. 219/2017)

III) La posizione dei minorenni e dei soggetti incapaci

I minori di 18 anni sono privi della capacità di agire. Per loro decide chi li rappresenta legalmente, cioè per lo più i genitori, i quali però devono tenere conto della loro capacità naturale di discernimento, tanto più quando si tratta non di bambini ma di ragazzi, che possono avere un grado di maturità paragonabile a quello di un adulto.

Analogo discorso vale per i soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento di interdizione giudiziale.
E’ il tutore che presta il consenso informato per l’interdetto, promuovendo tuttavia, per quanto possibile, la sua compartecipazione al processo decisionale.

L’interdizione però è un istituto sempre meno utilizzato nel nostro ordinamento, ed è stato pressoché integralmente soppiantato dall’amministrazione di sostegno.

Di regola il Giudice tutelare, quando nomina un amministratore di sostegno, gli attribuisce espressamente il potere di assistere la persona in ambito sanitario (nel qual caso il consenso va prestato congiuntamente, dall’amministratore e dal beneficiario) oppure di rappresentarla in via esclusiva (e allora il consenso deve essere espresso solo dall’amministratore di sostegno).

Se invece nel provvedimento di nomina non c’è scritto nulla, il potere decisionale resta al beneficiario.

IV) Il rifiuto del trattamento sanitario

Qui tocchiamo un tema complesso e delicato, ricco di implicazioni etiche, oltre che giuridiche.

Secondo la normativa vigente, quando il paziente rifiuta un trattamento sanitario, il medico deve rispettare la sua volontà. Deve, naturalmente, prospettargli le conseguenze della sua decisione, e le possibili alternative. Ma, di fronte ad un consenso consapevolmente negato, si deve fermare, limitandosi a fare quanto possibile per alleviare le sue sofferenze con la terapia del dolore o le cure palliative.

Nel caso di prognosi infausta, quando è certo che il paziente è destinato a morte imminente, il medico non può ostinarsi a praticare cure irragionevoli o sproporzionate.

Se il paziente lo chiede, deve consentirgli di entrare in sedazione profonda, in associazione con terapia del dolore, per affrontare le sofferenze che non rispondono ai trattamenti sanitari, e questo anche se le sofferenze derivano dal legittimo rifiuto del paziente di ricevere trattamenti di sostegno vitale come la ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali.

Quando questa condizione riguarda un minore o una persona priva di capacità, la scelta spetta al Giudice Tutelare, sempre peraltro che non esistano valide disposizioni anticipate di trattamento che l’interessato maggiorenne abbia rilasciato quando era ancora in grado di autodeterminarsi.

V) Il danno da violazione del consenso informato

Anche questo è un argomento piuttosto spinoso e molto difficile da trattare in modo completo.
Possiamo solo ricordare, davvero in via di estrema sintesi, che la nostra giurisprudenza ha individuato due tipologie di danno che possono derivare dalla violazione degli obblighi di informazione e consenso:

a) Un primo danno, che è un danno biologico, cioè un danno alla salute.

Un paziente si sottopone a un trattamento molto rischioso, ma non era stato informato delle sue possibili complicanze, che malauguratamente si verificano e compromettono la sua integrità psicofisica. Tutto questo, naturalmente, senza che il medico abbia sbagliato nulla nell’intervento, altrimenti parleremmo di responsabilità per colpa e sarebbe tutto molto più semplice.

Bene: questo danno alla salute è risarcibile, ma solo se il paziente dimostra che, qualora fosse stato correttamente informato dei rischi, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario, ma avrebbe fatto scelte differenti.

b) C’è poi un secondo danno, che consiste nella lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente.

E’ un danno controverso, difficile da provare in giudizio e suscettibile di assumere tante connotazioni quanti sono i possibili scenari di violazione del consenso informato.

Ma la sua risarcibilità conferma un principio importante: che solo al paziente è dato compiere scelte personalissime che riguardano la propria salute, magari nel contesto di altri possibili interessi concorrenti, come ad esempio accade a chi rifiuta trattamenti sanitari in nome di ragioni etiche o religiose.

E queste scelte personali devono restare insindacabili.
Ne va della nostra libertà.

D’altronde, come diceva Ippocrate più di duemila anni fa:

Prima di guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare“.

Ippocrate (460-377 a.C.)
Il consenso informato del paziente: di cosa si tratta?
Guarda il video sul CONSENSO INFORMATO

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  • Ruolo e rilievo del consenso del paziente nell’attività di “emergenza-urgenza” (CLICCA QUI)
  • Consenso Informato e Responsabilità Penale (CLICCA QUI)
  • Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (CLICCA QUI)
  • Il rifiuto delle cure in emergenza-urgenza (CLICCA QUI)
  • Lo stato di necessità in emergenza-urgenza (CLICCA QUI)
  • Consenso Informato in Emergenza-Urgenza (CLICCA QUI)
  • Consenso Informato e Danno Risarcibile (Giur. It.) (CLICCA QUI)
  • I presupposti di risarcibilità del danno da violazione del “consenso informato” (Cass. III, 11/11/2019, n. 28985) (CLICCA QUI)
  • Il consenso informato al trattamento sanitario e i profili del risarcimento danni in caso di sua violazione (CLICCA QUI)

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