Risarcimento per Violazione dei Diritti del Malato | Malasanità

Ultimo Aggiornamento 27 Settembre 2024

Responsabilità Sanitaria per lesione dei Diritti del Malato

Lo Studio ha portato a compimento un annoso e particolarmente complesso procedimento civile in materia di responsabilità medica, avente ad oggetto la violazione dei diritti del malato conseguente ad un grave difetto organizzativo della Casa di Cura. Il Giudizio, lungo ed articolato, si è infine concluso con l’erogazione di un risarcimento complessivo di circa 1,15 milioni di euro (inclusa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali), liquidato in favore dei familiari della vittima.

Prendiamo spunto da questa drammatica vicenda per ricordare quali sono i diritti del paziente in ospedale, che ogni Struttura Sanitaria dovrebbe sempre rispettare, e per riepilogare le principali direttive da tenere a mente quando si tratta di gestire la difesa del malato o dei suoi familiari in sede di risarcimento danni da malasanità.

INDICE SOMMARIO

§ 1. La vicenda clinica oggetto di causa e i diritti del malato violati

Il fatto risale al 1996, quando Francesco (nome di fantasia, per tutelare la privacy della famiglia) resta coinvolto in un incidente stradale nelle Marche. Viene soccorso dall’ambulanza, e condotto presso un vicino Pronto Soccorso, ove arriva attorno alle 20:00 p.m. Il paziente è cosciente, ben orientato, respira correttamente. Vengono effettuati accertamenti radiografici e si verifica l’esistenza di alcune fratture agli arti superiori ed inferiori.

Il problema, però, non sono le fratture, ma un’altra – ben più grave – conseguenza del trauma toracico-addominale sofferto da Francesco: c’è una emorragia interna che sta facendo progressivamente scendere tutti i principali valori ematici.

Eppure, nonostante sia chiaro che Francesco sta perdendo sangue, nessuno interviene, perché nessuno è in grado di individuare la fonte del sanguinamento. Per farlo, sarebbe necessaria una ecografia, ma i sanitari non sono capaci di utilizzare il macchinario, pur presente nella Struttura. Proprio così: per una erronea organizzazione dei turni di lavoro e di reperibilità, non è possibile erogare una prestazione diagnostica tanto basilare quanto importante per nosocomio che offre un servizio di pronto soccorso (l’ecografia addominale nel sospetto emoperitoneo).

Con buona pace dei diritti del paziente, Francesco viene perciò privato della possibilità di:

A nulla vale il tentativo dei sanitari, qualche ora dopo l’accesso al P.S., di trasferire il malato in altra – più attrezzata – Casa di Cura. Il progressivo aggravamento di Francesco ha purtroppo determinato l’irreversibilità del quadro clinico. L’emorragia aveva origine in una lesione della milza, che si sarebbe potuta agevolmente risolvere con una splenectomia d’urgenza. Ma ormai è troppo tardi: Francesco perde, oltre ai propri diritti di malato, anche la vita.

§ 2. I danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati alla famiglia del paziente

Quando capitano eventi tragici come questo, la sofferenza immediata è una piccola cosa rispetto a quello che dovrà arrivare. Per qualche giorno, magari qualche settimana, tante persone – amici e parenti – si stringono intorno ai congiunti superstiti, li abbracciano e fanno sentire la loro partecipazione al dramma. Poi si torna alla normalità, e il peso del lutto ricade solo sulla famiglia. Chi rimane si trova costretto ad affrontare un dolore straziante, in una lotta durissima e quotidiana che è sempre combattuta in solitudine.

La Famiglia del Paziente è stata così garbata da dedicare allo Studio una targa di ringraziamento.

Questa sofferenza morale, in uno con il conseguente stravolgimento esistenziale che deriva dalla perdita di un rapporto parentale, costituiscono il substrato del danno non patrimoniale da morte del congiunto che – nel caso di specie – è stato risarcito ex art. 2059 c.c. ai familiari dalla prima sentenza di condanna dell’Azienda Sanitaria, in conformità alle Tabelle di Milano vigenti pro tempore.

Ma la difesa del malato contempla anche la componente patrimoniale dei pregiudizi sofferti. Pertanto, la seconda sentenza ha condannato l’Azienda Sanitaria altresì al risarcimento del danno patrimoniale da morte del congiunto (seppure attraverso un metodo di calcolo piuttosto riduttivo, che con ogni probabilità verrà adeguatamente stigmatizzato e rettificato in sede di legittimità).

§ 3. La carta europea dei diritti del malato

Cogliamo in questa sede l’occasione, benché il caso clinico in questione sia precedente alla relativa emanazione, per ricordare che – il 15 novembre 2002 – è stata presentata a Bruxelles la “Carta europea dei diritti del malato“. Si tratta di un documento realizzato su iniziativa di “Active Citizenship Network“, con la collaborazione di dodici associazioni civiche dei Paesi dell’Unione Europea, tra cui – per l’Italia – il movimento di Cittadinanzattiva.

La Carta si divide in quattro parti fondamentali:

  • la prima, relativa ai diritti fondamentali della Unione Europea;
  • la seconda, relativa ai diritti del paziente;
  • la terza, relativa ai diritti di cittadinanza attiva;
  • la quarta, dedicata alle linee guida per l’implementazione dei principi stabiliti dalla stessa Carta.

Il cuore della Carta dei diritti del malato, natualmente, è costituito dai 14 diritti riconosciuti a tutti i cittadini al fine di assicurare la difesa del paziente, proteggere la salute umana ed assicurare una elevata qualità dei servizi erogati dai sistemi sanitari europei. Ecco, allora, i diritti che devono essere garantiti ad ogni individuo.

Ogni paziente ha diritto a:

  1. ricevere servizi di prevenzione dello stato di malattia;
  2. accedere a servizi sanitari adeguati per il suo stato di salute;
  3. ottenere tutte le informazioni che riguardano il suo stato di salute, i servizi sanitari e il relativo modo di utilizzo;
  4. partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute;
  5. scegliere liberamente tra i diversi trattamenti sanitari e tra gli erogatori degli stessi;
  6. vedersi assicurare la riservatezza su tutte le informazioni relative al suo stato di salute;
  7. ricevere i trattamenti necessari in tempi brevi e predeterminati;
  8. accedere a servizi sanitari che rispettino alti standards di qualità;
  9. essere garantito rispetto ai danni derivanti da malpractice,  da errori medici o da errori sanitari;
  10. accedere a procedure innovative, in linea con gli standards internazionali;
  11. evitare il più possibile la sofferenza, in ogni stato della malattia;
  12. essere destinatario di programmi diagnostici e terapeutici adatti alle sue esigenze;
  13. reclamare ogniqualvolta abbia subito un danno e ricevere una risposta;
  14. ricevere un congruo risarcimento dei danni cagionati da malasanità.

Hai bisogno di assistenza per i diritti del malato?

§ 4. Come tuteliamo il malato e i suoi diritti

Quando si tratta di tutela dei diritti del malato e di responsabilità medico-sanitaria, è scontata l’importanza di richiedere assistenza legale ad uno Studio specializzato in malasanità.

Per verificare se si è verificata una ipotesi di malpractice sanitaria, è necessario appurare se:

  • c’è stata colpa medica, cioè il sanitario ha tenuto un comportamento diverso da quello indicato dalle cc.dd. linee guida e dalle buone pratiche;
  • si è prodotto un danno al paziente, che superi la soglia di gravità necessaria a giustificare una azione legale;
  • esiste un nesso causale tra il comportamento colposo e il danno.
Gli Avv.ti Gabriele Chiarini e Giovanni Chiarini

Soltanto quando tutti e tre questi elementi sono sussistenti, può parlarsi di malasanità e si può impostare una domanda risarcitoria, che deve essere coltivata nei confronti della struttura responsabile e dell’eventuale compagnia assicurativa, fino ad ottenere la liquidazione di un congruo risarcimento danni.

Come abbiamo più volte suggerito, è (quasi) sempre preferibile scegliere la via del risarcimento in sede civile rispetto all’ipotesi di presentare una denuncia-querela per malasanità in sede penale, decisamente più complicata ed ardua da coltivare con successo.

Il caso oggetto del presente articolo è emblematico in proposito: il processo penale nei confronti dei medici, infatti, si era concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati. Ciò nondimeno, nel processo civile lo Studio è riuscito a dimostrare la sussistenza dei presupposti di una responsabilità sanitaria a carico della Struttura, conseguendo così la liquidazione del risarcimento in favore dei familiari della vittima.

Si tratta dell’ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, del fatto che lo strumento del processo penale deve essere riservato ai casi di violazioni più eclatanti e gravi. Non si può pensare di perseguire la tutela del paziente con l’aumento delle imputazioni per omicidio colposo e lesioni personali a carico di medici e sanitari. Viene confermata, dunque, l’opportunità di riportare la responsabilità medica nell’alveo della prospettiva civilistica, specie quando – come nel caso in questione – l’evento avverso è frutto di una carenza organizzativa e/o strutturale piuttosto che di una défaillance del singolo operatore sanitario.

“Può sembrare strano affermare il principio che il primissimo requisito di un Ospedale è che non deve danneggiare il paziente”

Florence Nightingale, Notes on Hospitals, 1863

§ 5. DOCUMENTI SCARICABILI in tema di diritti del malato

§ 6. Altri casi di malasanità per violazione dei diritti del paziente risolti con risarcimento

§ 7. Approfondimenti in tema di difesa del paziente e tutela dei suoi diritti