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Danni da parto

Malasanità & Risarcimento nei “Danni da Parto”

Gravidanza e danni in sala da parto

La gravidanza e il parto sono fasi indimenticabili nella vita di una donna e, più in generale, di una famiglia che si avvicina alla genitorialità. Talvolta, però, si verificano errori sanitari che rischiano di deturpare la bellezza e la gioia di questi momenti: i danni da parto possono compromettere l’esistenza di un bambino che sta nascendo e – più o meno indirettamente – della donna e dell’uomo che gli hanno dato la vita.

Cerchiamo di comprendere, in questo approfondimento, quali sono le 5 regole fondamentali (più una indicazione “bonus”) che devono essere osservate in sala parto, per fare in modo che non si verifichino “danni da parto” e che un evento meraviglioso quale deve essere la nascita di un bimbo non si converta in un caso di malasanità.


INDICE SOMMARIO – danni da parto & risarcimento


Le linee guida per scongiurare i danni da parto

Malasanità e Danni da Parto

E’ merito dell’ultimo congresso dei ginecologi italiani, tenutosi a Napoli a fine ottobre 2019, aver stilato una sorta di “carta dell’appropriatezza per il parto“. Si tratta di una serie di indicazioni, di carattere generale, che riguardano i più importanti aspetti da tenere presenti per assicurare che il travaglio ed il parto si svolgano in modo sicuro e restino eventi fisiologici, lieti, senza arrecare danni alla partoriente né al bambino.

Le linee guida si riferiscono ai profili più significativi dell’ultima fase della gravidanza che conduce alla nascita di una nuova vita. Si parla, infatti, della gestione del cordone ombelicale, della pratica dell’episiotomia, dell’induzione del travaglio, della programmazione del taglio cesareo, dell’alimentazione in corso di travaglio, nonché degli standard di sicurezza che i punti nascita dovrebbero avere.

Vediamo allora quali sono, in dettaglio, le regole da rispettare per assicurare alla gestante e a suo figlio una assistenza ostetrico-ginecologica appropriata, e per evitare la verificazione di “danni da parto“.

Regola n. 1: il cordone ombelicale non va tagliato troppo presto

Dopo l’espulsione del feto, si sa, il cordone ombelicale che ha consentito per tutta la gravidanza l’alimentazione e la crescita del bambino non ha più alcuna funzione, pertanto viene tagliato e legato usando una pinza chirurgica (in gergo tecnico: “clampato”).

Quasta operazione, tuttavia, non deve essere effettuata troppo precocemente: dai ginecologi italiani viene consigliato caldamente di attendere almeno 60 secondi prima di procedere al “clampaggio”. E’ stato confermato, infatti, che il “clampaggio” ritardato del cordone ombelicale (dopo il primo minuto dalla nascita) è fonte di grandi benefici per il neonato.

Infatti, dilazionando il momento di separazione del neonato dalla madre dopo il parto, si garantisce una transizione feto-neonatale più fisiologica. Inoltre, si favorisce il passaggio di sangue dalla placenta della mamma al bambino, che godrà così di aumentate riserve di ferro e di un maggior trasferimento di immunoglobuline e cellule staminali (essenziali per la riparazione di organi e tessuti). Diminuisce pertanto il rischio di anemia e migliorano le previsioni di sviluppo neurologico, soprattutto nei neonati prematuri (< 32 weeks). Infine, non c’è alcun rischio per la madre: gli studi documentano che il tardivo clampaggio non aumenta il rischio di emorragia post-partum.

Regola n. 2: l’episiotomia può determinare danni da parto e non va praticata con troppa leggerezza

L’episiotomia è una operazione chirurgica che si effettua al momento finale del travaglio ed è finalizzata ad allargare l’apertura vaginale. Si tratta di una incisione del perineo, che favorisce il passaggio del bambino. E’ una pratica molto utilizzata, nonostante il fatto che l’O.M.S. l’abbia definita “dannosa, tranne in rari casi“.

I ginecologi raccomandano, allora, di limitare il ricorso all’episiotomia, che non deve diventare un intervento di routine, perché può esporre la madre a rischi inutili (eventi infettivi, dolore, difficoltà nella ripresa dei rapporti sessuali, applicazione di punti di sutura).

Il ricorso all’episiotomia è raccomandato solo quando si verifica una sofferenza fetale nella fase espulsiva avanzata: in questi casi, infatti, l’esecuzione del taglio consente di anticipare la nascita di qualche minuto prezioso, scongiurando la produzione di danni da parto (specialmente di tipo ipossico-ischemico) al bambino.

Malasanità o danni da parto?

Regola n. 3: l’induzione elettiva del travaglio va presa in considerazione solo dopo le 39 settimane di gravidanza

L’induzione del travaglio mira a consentire il parto vaginale, stimolando le contrazioni uterine prima del travaglio spontaneo. Si tratta di una pratica che “medicalizza” un evento che dovrebbe essere del tutto fisiologico. Peraltro, essa può provocare effetti collaterali indesiderati (in specie: alterazioni del battito cardiaco fetale) che rendono necessario sospendere l’induzione e ricorrere al taglio cesareo.

Dunque, l’induzione del travaglio deve essere presa in considerazione solo qualora il proseguimento della gravidanza possa comportare un reale pericolo per il bambino o per la madre, e preferibilmente non va praticata prima delle 39 settimane di gravidanza.

Regola n. 4: meglio limitare il ricorso al parto cesareo

Non è vero che, dopo un primo taglio cesareo, i successivi parti della donna si debbano necessariamente eseguire con la stessa metodica. Al contrario, gli studi scientifici evidenziano una diminuzione della mortalità per le donne con pregresso cesareo che siano avviate al parto naturale, rispetto a quelle sottoposte a cesareo programmato.

Pertanto, non è obbligatorio programmare il taglio cesareo di routine in tutte le donne che hanno già affrontato questa procedura, ma è sempre opportuno valutare caso per caso.

Regola n. 5: l’alimentazione e l’idratazione della donna in travaglio non produce danni da parto

La quinta regola fornita dai ginecologi italiani sfata un’altra credenza piuttosto radicata, quella secondo cui le donne in fase di travaglio debbano digiunare e non possano assumere liquidi.

Non è così: nelle gravidanze fisiologiche, l’alimentazione e l’assunzione di liquidi non sono controindicate, e non sono associate ad incremento dei rischi di complicanze da parto, anche in caso di ricorso all’anestesia generale.

Indicazione “bonus”: meglio rispettare gli standard di sicurezza stabiliti per i punti nascita

Infine, dai ginecologi italiani arriva la conferma dell’importanza che, nei punti nascita del nostro Paese, siano assicurate condizioni minime di sicurezza per mamme e bambini al momento del parto, nonché idonei standard di qualità del lavoro di tutti i professionisti coinvolti nell’evento “nascita” (medici, ostetriche ed altri operatori sanitari).

A questo proposito, è senz’altro utile che siano programmati idonei investimenti nelle attrezzature e che sia garantito un numero adeguato di personale medico ed ostetrico, ma è altresì fondamentale che ogni punto nascita gestisca un numero di parti sufficiente a conservare le competenze e le capacità di gestire adeguatamente anche eventuali situazioni di urgenza e/o emergenza, al fine di evitare i “danni da parto”.

Sotto quest’ultimo profilo, è stato ribadito lo standard di sicurezza dei 500 parti annui, già da tempo individuato:

  • come soglia minima idonea a salvaguardare la qualità dell’assistenza nel parto, e
  • come obiettivo tendenziale per il riordino della rete nazionale dei punti nascita.

Malasanità & Danni da Parto: quando spetta il risarcimento?

Sia beninteso: i danni da parto non derivano soltanto dalla violazione delle regole che precedono; ci sono molte altre ipotesi di malpractice medica in ambito ostetrico-ginecologico che possono dare luogo a pregiudizi anche molto significativi a carico del neonato (ricordiamo, a titolo esemplificativo, i casi di encefalopatia ipossico-ischemica, quelli di emorragia intracranica, quelli di lesione del plesso brachiale, fino a quelli in cui si determina la morte del feto o del neonato).

In ogni caso, quando il danno da parto risulta eziologicamente correlato ad un errore medico, il bambino e la sua famiglia hanno diritto a ricevere un congruo risarcimento danni, che deve coprire il ristoro dei pregiudizi di carattere non patrimoniale arrecati alla salute del neonato e, di riflesso, ai suoi congiunti più stretti (il padre, la madre, e gli eventuali fratelli e/o sorelle), nonché la rifusione delle spese prevedibili per l’assistenza “vita natural durante” del soggetto leso.

Per la gestione di un caso di malasanità in materia di danni da parto, è imprescindibile – per la famiglia – rivolgersi ad un Avvocato specializzato in malasanità, il quale provvederà ad istruire la posizione, ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento, nonché a gestire le istanze risarcitorie in via stragiudiziale e, qualora si renda necessario, anche in sede processuale. Fondamentale si rivelerà, naturalmente, il supporto del Medico Legale e dello specialista in Ginecologia ed Ostetricia, in conformità alle prescrizioni del Codice di Deontologia Medica (art. 62) e della legge Gelli-Bianco (art. 15 l. n. 24/2017).

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