COMPLICANZA - MedMal Words - Avv. Gabriele Chiarini

Complicanza

Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024

Le “Complicanze” – Medmal WORDS

Nei comuni dizionari della lingua italiana, la parola “complicanza” spesso neppure compare. Quando c’è, si dice che è un sinonimo di “complicazione” e, tutt’al più, si precisa che ha uno specifico rilievo in ambito sanitario.

MedMal WORDS | Le parole della responsabilità sanitaria” è un progetto divulgativo a cura di STUDIO LEGALE CHIARINI – Associazione Professionale.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Cos’è una “complicanza”

Nel linguaggio medico una complicanza è un evento accidentale o anomalo che si verifica nel decorso di una malattia o successivamente a un trattamento sanitario, aggravando la situazione del paziente e peggiorando le sue possibilità di recupero con l’insorgenza di uno stato morboso ulteriore ancorché in qualche modo collegato o favorito dalla condizione di partenza e dalle cure praticate.

Le complicanze, dunque, sono evoluzioni indesiderate del quadro clinico di un paziente. Possono essere determinate dalla sua condizione o dall’intervento medico, oppure da entrambi congiuntamente. Configurano quelli che, nella teoria del risk management, vengono considerati “eventi avversi”, mentre, in ambito giuridico, le complicanze rappresentano “eventi di danno”.

§ 2. Complicanze spontanee e complicanze iatrogene

Come si diceva, le complicanze possono dipendere dalla patologia di base del paziente, rappresentandone – diciamo così – una naturale progressione (in questo caso parliamo di complicanze “spontanee”), oppure possono essere determinate dal trattamento sanitario che gli viene praticato (e allora parliamo di complicanze “iatrogene”).

A volte, poi, le complicanze derivano un po’ da entrambe le cose: dalla malattia e da quello che il medico cerca di fare per curarla. Ma, in ogni caso, si tratta di evoluzioni indesiderate del quadro clinico, che aggravano la condizione del paziente e peggiorano la sua prognosi.

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§ 3. Tipologie di complicanze

Ci sono molti tipi di complicanze: possiamo distinguerle, ad esempio, in base alla:

  • gravità (complicanze maggiori o minori);
  • ricorrenza statistica (frequenti o rare);
  • tempistica con cui si presentano (precoci o tardive);
  • e a tanti altri criteri, come la modalità attraverso la quale si realizzano, la natura delle conseguenze che ne derivano, o anche il distretto anatomico interessato (complicanze meccaniche, ischemiche, infettive, perforative, emorragiche, respiratorie, articolari, e – davvero! – chi più ne ha più ne metta…).

Si considera complicanza, a mero titolo esemplificativo, la perforazione intestinale a seguito di colonscopia, l’endocardite protesica in cardiochirurgia, la trombosi dopo cateterizzazione venosa, la lesione tendinea nella chirurgia per la sindrome del tunnel carpale, la stenosi anale dopo emorroidectomia, la lussazione dopo artroprotesi d’anca, la deiscenza della linea di sutura nella chirurgia bariatrica, l’infezione (locale o sistemica) successiva praticamente a qualsiasi intervento invasivo ovvero anche soltanto alla degenza nosocomiale, e molte altre.

§ 4. Le complicanze per il diritto

E la legge? Cosa ne pensa, la legge, della complicanza?

Beh, per quanto strano possa sembrare, la nozione di “complicanza” non interessa direttamente ai giuristi.

Quella che il medico chiama “complicanza”, per l’uomo di legge è solo un “fatto”, e il diritto si occupa dei fatti per valutare se sono leciti oppure illeciti, cioè per capire se qualcuno deve risponderne, ed eventualmente chi sia questo qualcuno, per quale violazione ne deve rispondere, con quali conseguenze, ed entro quali limiti.

§ 5. Il ruolo della prevedibilità e dell’evitabilità

Ma come facciamo a dire se una complicanza è un fatto lecito oppure illecito? Come facciamo a distinguere le complicanze che danno luogo a responsabilità da quelle che non lo fanno? Dobbiamo verificare se ricorrono due presupposti:

  1. la prevedibilità, che è la capacità di riconoscere un pericolo di danno, e
  2. l’evitabilità, che è la possibilità di neutralizzarlo, questo danno.

Se la complicanza era prevedibile ed evitabile, allora c’è verosimilmente un fatto illecito, che è fonte di responsabilità sanitaria.

Se la complicanza non era prevedibile o non era evitabile, allora non è imputabile a nessuno, perché dipende da quella “alea terapeutica” sempre imponderabile, che si annida in tutte le vicende cliniche e che suggerisce di aggiungere alla fine di qualunque prognosi, per quanto benevola, quelle due letterine, “s.c.”, che significano, per l’appunto, salvo complicazioni, o complicanze, che dir si voglia

Guarda l’episodio di “MedMal WORDS | Le parole della responsabilità sanitaria” dedicato alla COMPLICANZA!