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Malasanità Savona Risarcimento Ottenuto - Avv. Gabriele Chiarini

Malasanità a Savona: risarcimento ottenuto e responsabilità medica accertata

Importante vittoria in giudizio per una vicenda clinica di malasanità Savona

Lo Studio ha patrocinato con successo un delicato giudizio civile per un episodio di malasanità a Savona. Il caso riguardava il decesso di un paziente, avvenuto a qualche giorno di distanza dall’intervento chirurgico di colecistectomia (rimozione della cistifellea) cui l’uomo era stato sottoposto. Causa di morte: una emorragia conseguente al cedimento dei punti di sutura dati all’arteria cistica.

Per questo caso di malpractice sanitaria, i figli del defunto hanno instaurato una causa legale con l’assistenza dell’Avvocato Gabriele Chiarini davanti al Tribunale di Savona. Così, all’esito del primo grado di giudizio, hanno conseguito un importante risarcimentointeramente liquidato dall’Azienda Sanitaria – dell’importo complessivo di quasi 450.000,00 euro (incluse spese, rivalutazione ed interessi legali).

Illustriamo in questo approfondimento i dettagli della vicenda clinica, le evoluzioni processuali susseguitesi, e l’Ordinanza (scaricabile qui) che ha definito il giudizio accogliendo le istanze risarcitorie degli aventi diritto. Seppur si tratti di un provvedimento ampiamente favorevole, è stato già interposto appello per stigmatizzare ancor più duramente l’accaduto ed ottenere una condanna maggiormente severa, al fine di assicurare ai familiari del paziente deceduto un trattamento risarcitorio proporzionato all’intensità della sofferenza patita e aderente alla gravità dei fatti.

§ 1. La vicenda di malasanità accaduta in provincia di Savona

Sintetizziamo brevemente, nel limite dei fini divulgativi del presente contributo, la triste vicenda di malasanità occorsa al sig. Antonio Bianchi (nome chiaramente di fantasia), il quale fu ricoverato, per dolori addominali al fianco destro dovuti a colecistite, presso un Ospedale della provincia di Savona. Qui il paziente fu sottoposto, a causa del progressivo peggioramento clinico, a un intervento chirurgico di colecistectomia laparotomica in regime d’urgenza, con coledocoduodenostomia e posizionamento di tubo di Kehr transcistico.

Sin dai primi momenti successivi all’intervento, si evidenziò una significativa alterazione dei parametri ematici, con anemia, eritropenia e piastrinopenia, che si mantennero sino a quando, qualche giorno dopo l’operazione, il paziente fu trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Chirurgia. La sera del giorno successivo al trasferimento, di fronte alla persistenza di una forte sintomatologia algica, vennero somministrati antidolorifici a base di morfina e più tardi, vicino alla mezzanotte, per una riacutizzazione del dolore, fu chiamato l’Anestesista di guardia. Egli si limitò a prescrivere posizionamento di elastomero con analgesici, ulteriore morfina, paracetamolo e antiemetico.

In cartella clinica non risultano ulteriori annotazioni sino alle ore 07:45 della mattina successiva, quando i sanitari vennero chiamati al letto del paziente che era stato rinvenuto in arresto respiratorio ed asistolia. Attivate inutilmente le manovre rianimatorie, alle ore 08:30 dello stesso giorno fu constatato il decesso dell’uomo.
All’esito dell’autopsia, eseguita dal Medico Legale di lì a pochi giorni, si accertò che la morte del sig. Antonio fu determinata da insufficienza cardiocircolatoria, secondaria ad una massiva emorragia a partenza dal sito operatorio, con infarcimento ematico della regione del letto colecistico da cedimento parziale dei punti di sutura a livello dell’arteria cistica.

§ 2. L’A.T.P. disposto dal Tribunale di Savona e l’accertamento dell’ipotesi di malasanità

Nella convinzione che questo episodio concretasse una ipotesi di malasanità, il nostro Studio ha proposto un ricorso per accertamento tecnico ante causam ex art. 696 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Savona, che ha nominato quali Consulenti Tecnici d’Ufficio un Medico-Legale ed un Chirurgo. La relazione depositata all’esito di questo procedimento ha sostanzialmente confermato (e stigmatizzato) tutti i profili di responsabilità addebitati alla Azienda Ospedaliera resistente, accertandone anche la correlazione eziologica con il decesso del compianto sig. Antonio.

In particolare, i CC.TT.UU. hanno evidenziato, preliminarmente, la lacunosità della cartella clinica messa a disposizione dalla Struttura Sanitaria. Da ciò – com’è noto – devono trarsi importanti conseguenze in tema di nesso causale. Vale la pena di ricordare, infatti, il seguente consolidato principio di diritto:

“È fondamentale, da parte del medico, la corretta tenuta della cartella clinica, in modo completo e non lacunoso, al fine di evitare la presunzione del nesso causale in suo sfavore, in un eventuale giudizio promosso dal paziente nei suoi confronti e teso a ottenere il risarcimento del danno dallo stesso lamentato. Non è inoltre possibile modificare, ex post, il contenuto della cartella clinica senza commettere il reato di falso materiale in atto pubblico”.

Cass. III, 08/11/2016, n. 22639

Inoltre, in sede di A.T.P. hanno trovato convalida anche ulteriori addebiti di colpevolezza, idonei ad integrare i presupposti di “malasanità” a Savona, tra i quali:

  • la tardività dell’intervento chirurgico di colecistectomia, non eseguito entro le prime 72 ore dall’accesso al P.S.;
  • l’imprudenza consistita nell’aver consentito al paziente di alimentarsi durante i giorni precedenti l’intervento;
  • l’inidoneità della terapia farmacologica nel decorso postoperatorio (incongrua ed imprudente somministrazione di eparina a basso peso molecolare, assolutamente controindicata in pazienti con sanguinamenti, emorragie o – come nel caso di specie – coagulopatie);
  • la grave negligenza da parte dei Medici ed Infermieri nell’assistenza prestata durante l’ultima notte di vita del paziente, prima del decesso per shock ipovolemico, caratterizzata da omissione di doverosi accertamenti clinici, laboratoristici e radiologici (per i Medici) e da omessa vigilanza (da parte degli Infermieri).

Quanto all’ipotizzata imperizia degli Operatori Sanitari savonesi nel confezionamento della sutura dell’arteria cistica (che avrebbe determinato la deiscenza dei punti), i CC.TT.UU. non hanno ritenuto di potersi esprimere con certezza in ordine alle reali cause della insufficiente tenuta del laccio, tanto da non poter riconoscere espressamente una imperizia nell’esecuzione di detta legatura. Nondimeno, in proposito, doveva comunque considerarsi che – vertendosi in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (cfr. oggi l’art. 7, comma 1, della legge Gelli) – è il Medico a dover provare il proprio esatto adempimento (e non il paziente a dover provare l’inadempimento), sì che il dubbio sulle cause di cedimento della sutura cistica doveva ridondare a carico della Struttura Sanitaria, la quale non poteva dirsi riuscita a soddisfare l’onere della prova sulla stessa incombente.

Sul profilo eziologico, utilizzando un parametro di ragionevole probabilità, i Consulenti hanno ritenuto che l’esito infausto del paziente fosse stato fortemente influenzato dalle condotte del Personale Sanitario e che – se l’assistenza nelle varie fasi del ricovero, preoperatoria e postoperatoria, fosse stata conforme alle leges artisil decesso sarebbe stato scongiurato, con assoluta preponderanza dell’evidenza.

§ 3. La decisione del Giudice savonese di rinnovare la C.T.U. in sede di merito

Si sa, tuttavia, che le liti in ambito di responsabilità sanitaria sono sempre complesse, diremmo quasi labirintiche. Perciò non può mai ritenersi scontato l’esito di un contenzioso in questa materia, a dispetto di quanto le apparenze possano talvolta indurre a ritenere. Così, pervenuti alla fase decisionale del processo ex art. 702 bis c.p.c. instaurato all’esito dell’A.T.P., il Tribunale di Savona ha ritenuto di procedere a rinnovazione della C.T.U.

In effetti, il primo Giudice assegnatario della causa di merito aveva ritenuto del tutto soddisfacenti le conclusioni raggiunte dai Consulenti in sede di A.T.P., tanto da avviare il procedimento alla fase conclusiva dopo averne curato l’istruzione orale (con l’escussione di alcuni testimoni su circostanze idonee a meglio delineare il quantum del danno risarcibile). Sennonché, riassegnato il fascicolo in esito ad una riorganizzazione del ruolo, il nuovo Magistrato ha reputato di dover ulteriormente approfondire il rilievo eziologico delle condotte sanitarie di cui era stata accertata l’inadeguatezza.

Vale la pena di precisare, infatti, che la vicenda clinica era già stata analizzata in seno ad un giudizio penale, infine pervenuto anche all’esame della Suprema Corte di Cassazione. La quale, dimostrando l’esattezza della convinzione per cui molto spesso non conviene presentare una denuncia per malasanità, aveva avallato – in via definitiva – il proscioglimento di tutti gli Operatori Sanitari coinvolti. L’assoluzione dei Medici si fondava, per l’appunto, sul ritenuto difetto di nesso causale, che il Tribunale di Savona ha dunque inteso meglio sviscerare, affidando apposito incarico ad un diverso collegio di CC.TT.UU.

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§ 4. La conferma dei presupposti della responsabilità della Struttura Sanitaria savonese

Reiterate le operazioni peritali ed instaurato un lucido contraddittorio con i Consulenti di parte, gli illustri CC.TT.UU. nominati ex novo dal Giudice hanno saputo mettere la parola fine al dibattito su questo caso di malasanità a Savona, convalidando ancora una volta – se possibile in maniera ancor più netta – la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l’accoglimento dell’azione risarcitoria. Nella consapevolezza dei differenti parametri da utilizzare quando si giudica un illecito civile o penale, essi hanno definitivamente acclarato quanto segue.

  • Erano ravvisabili plurimi profili di colpa nel non aver proceduto:
    • ad una corretta legatura dell’arteria cistica, come dimostrato all’autopsia,
    • ad un tempestivo intervento chirurgico di relaparotomia che avrebbe, con elevato grado di probabilità, evitato il decesso, nonché
    • ad accertamenti finalizzati alla ricerca dell’origine della anemia post-operatoria.
  • Andava confermato anche il collegamento eziologico con il decesso, considerato che:
    • in caso di reintervento chirurgico, vi sarebbe stata una percentuale di mortalità attesa pari al 16% e dunque, a contrario, una probabilità di sopravvivenza pari all’84% (stima probabilistica, questa, già di per sé ampiamente idonea ad incarnare il criterio civilistico del “più probabile che non“), e che, in definitiva,
    • sarebbe stato possibile ipotizzare una probabilità di sopravvivenza ben maggiore – diremmo prossima al 100% – ove si fosse presa in considerazione l’intera serie di elementi di colpa acclarati, primo fra tutti quello consistente nella legatura non corretta dell’arteria cistica (che, ribadiamo, fu causa diretta dell’emorragia che portò il paziente al decesso), senza limitare l’apprezzamento al solo profilo rappresentato dall’omessa relaparotomia nell’ultima notte di vita dell’uomo.

§ 5. La condanna al risarcimento danni per malasanità a Savona

Così, il Tribunale di Savona, superata ogni perplessità sulla questione, ha condiviso la nostra prospettazione sul caso di malasanità ed ha accertato la responsabilità della Struttura Sanitaria per la morte del sig. Antonio. Per l’effetto, ha condannato l’Azienda al risarcimento:

  • dei danni non patrimoniali sofferti iure proprio dai figli per la perdita del rapporto parentale con il genitore;
  • del danno non patrimoniale iure hereditatis per la componente biologica del cd. “danno terminale“;
  • del danno patrimoniale per le spese funerarie documentate (danno emergente).

L’Azienda Sanitaria è stata altresì condannata a rifondere ai ricorrenti – pur entro alcuni limiti – le spese di lite, nonché quelle sostenute per le Consulenze Tecniche d’Ufficio e per quelle di Parte.

§ 6. L’appello in corso per la rideterminazione del quantum risarcitorio

Pur pregevole e corretta nella parte in cui ha riconosciuto la piena fondatezza nell’an della richiesta risarcitoria avanzata, l’Ordinanza è subito apparsa riduttiva con riferimento al quantum del danno liquidato, oltre che alle statuizioni relative alle spese di lite (ivi incluse quelle di C.T.U. e di C.T.P.). In particolare, si è ritenuta:

  • insufficiente la misura del danno non patrimoniale iure proprio liquidato per la perdita del rapporto parentale;
  • non condivisibile l’esclusione della componente morale – da lucida agonia e/o formido mortis – del danno terminale (risarcibile iure hereditatis);
  • censurabile anche la determinazione dell’entità delle spese di lite, di C.T.U. e di C.T.P., delle quali è pur stata ordinata la rifusione a carico dell’Azienda soccombente.

Pertanto, è già stato proposto il giudizio di appello, al fine di ottenere la riforma parziale del provvedimento di prime cure, anche perché è noto che, salvo eccezioni giustificate e motivate, il Giudice di merito non può esorbitare dai limiti (minimo e massimo) del sistema tabellare che ritenga, nella sua discrezionalità, di utilizzare. Fermo restando, per inciso, che abbiamo sempre sostenuto – in ciò aderendo ad altre più autorevoli Voci – l’innegabile superiorità della Tabella di Roma, rispetto a quella di Milano, per la quantificazione del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, anche in ambito di malasanità.

§ 7. Risorse & Approfondimenti su “malasanità Savona”

Qui puoi scaricare il provvedimento (Ordinanza ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c.) che ha stabilito il risarcimento danni per questo caso di malasanità a Savona:

Qui trovi il link al portale web dei principali Ospedali di Savona:

Qui un breve elenco di alcuni degli ultimi casi di malasanità che il nostro Studio ha risolto ottenendo (in via giudiziale o stragiudiziale) un risarcimento adeguato alle specifiche circostanze:

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