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Perforazione Intestinale dopo Intervento Chirurgico: quando si tratta di Malasanità

Malasanità & Perforazione Intestinale

L’Avvocato Gabriele Chiarini ha concluso una transazione ante causam, per la definizione stragiudiziale di un caso di malasanità concretizzatosi nella perforazione intestinale dopo intervento chirurgico, con conseguente morte di una paziente di 76 anni. Il risarcimento liquidato complessivamente ai figli -chiaramente in termini di perdita di chances di sopravvivenza, attesa la natura transattiva dell’accordo- è stato pari ad euro 325.000,00 (qui puoi scaricare la quietanza).

Meritano di essere segnalati i tempi di definizione della vertenza, che sono stati estremamente celeri, anche grazie -dobbiamo riconoscerlo- alla serietà con cui la Struttura Sanitaria ha prestato collaborazione nell’istruzione della pratica e nel riconoscimento della propria responsabilità conseguente all’avvenuta perforazione dell’intestino nel corso dell’operazione chirurgica.
Dall’apertura del sinistro alla concreta liquidazione del risarcimento da malasanità sono trascorsi meno di 12 mesi;  dalla data del decesso, appena un anno e 5 mesi.

 

INDICE SOMMARIO

 

§ 1. Il caso: la perforazione intestinale dopo l’intervento chirurgico e la morte della paziente

La signora Anna (nome ovviamente di fantasia, per tutelare la privacy della famiglia), nel marzo 2018, era stata ricoverata presso un primario Policlinico privato romano. Lo stesso giorno di ingresso, la paziente era stata sottoposta ad intervento chirurgico di ampullectomia e asportazione di lesione duodenale in via endoscopica.
Il decorso post-operatorio, tuttavia, era stato complicato da sanguinamento dal S.N.G. (Sondino Naso-Gastrico) e, ben presto, dall’evidenza di perforazione intestinale retroperitoneale e di shock settico periprocedurale.

Ricoverata la paziente in terapia intensiva, erano stati progressivamente isolati, in emocolture ed urinocolture, molteplici ceppi batterici tipicamente riconducibili ad I.C.A. (Infezione Correlata all’Assistenza sanitaria).
Il decesso era, da ultimo, intervenuto a fine giugno 2018, quale diretta conseguenza della perforazione dell’intestino e dello stato settico via via aggravatosi.

 

§ 2. Il diritto al risarcimento per la morte da perforazione dell’intestino e sepsi

Ciò premesso, la morte della signora Anna doveva ritenersi determinata -con attendibile nesso causale e secondo un criterio di elevata probabilità- dalla inadeguata esecuzione delle manovre chirurgiche in occasione dell’intervento di ampullectomia del marzo 2018, fonte della perforazione intestinale.
Inoltre, era verosimilmente ravvisabile una omessa attuazione di basilari procedure atte a garantire la sterilità degli ambienti, del personale e delle attrezzature sanitarie, nonché una mancata adesione alle misure di prevenzione e di trattamento delle infezioni ospedaliere.

Pertanto, i figli della paziente hanno inteso ottenere soddisfazione dei crediti vantati nei confronti della Struttura Sanitaria a titolo di risarcimento danni per malasanità da morte della paziente, danni di natura eminentemente non patrimoniale.

 

§ 3. La trattativa stragiudiziale instaurata per reclamare il danno da perforazione intestinale e la Mediazione

Qual è stato il percorso che, in tempi obiettivamente brevi, ha portato l’Avvocato ad ottenere il risarcimento per questo caso di malasanità a Roma?

Compresa la serietà degli addebiti e la plausibilità dell’impegno di responsabilità sanitaria, la Struttura ha -apprezzabilmente- mostrato subito piena disponibilità a collaborare nell’istruzione del caso. Dopo un iniziale scambio interlocutorio, scevro naturalmente di riconoscimenti di colpa, si è deciso di spronare una manifestazione espressa circa la volontà del Policlinico di definire transattivamente la controversia, al fine di accelerare la tempistica tradizionale di gestione stragiudiziale dei sinistri.

E’ stata pertanto avviata una procedura di Mediazione davanti a un Organismo territorialmente competente. Come noto, trattasi di una alternativa alla via -più spesso utilizzata- dell’accertamento tecnico preventivo con finalità anche conciliativa (di cui all’art. 696 bis c.p.c.).
Entrambe le opzioni condividono la natura di condizione di procedibilità per la successiva introduzione di un giudizio sul merito della responsabilità (cfr. art. 8 legge Gelli-Bianco), pertanto preannunciano -allo stesso modo- una chiara volontà di “andare in giudizio”.
Tuttavia, è diffusa l’opinione che la strada obbligata sia quella del cd. “A.T.P.”.

Ma un Avvocato esperto di “malasanità” sa che ogni lite ha le sue stelle (habent sua sidera lites, come è purtroppo incontestabile, ad onta di quanto scriveva il sommo Piero Calamandrei nel suo “Elogio dei giudici scritto da un avvocato“), sì che ogni vertenza merita la propria -peculiare- strategia di gestione.
L’iniziativa, infatti, si è rivelata feconda.

 

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§ 4. Le ragioni (medico-legali e chirurgiche) di fondatezza della pretesa risarcitoria

E’ chiaro che una controversia in materia di malpractice medica non si può affrontare senza un valido supporto Medico Legale e specialistico (Chirurgico, nel caso in questione). La qualità dei Consulenti e, conseguentemente, degli elaborati peritali sui quali il Legale potrà fare affidamento sono, invero, fondamentali nella gestione di ogni sinistro sanitario.
E’ vero, infatti, che in caso di malasanità è meglio rivolgersi ad un Avvocato, ma questi -senza i propri CC.TT.PP.- sarebbe un soldato che va in battaglia privo di scudo e armatura.

Il caso che stiamo esaminando non fa eccezione: due tra i migliori Consulenti dello Studio avevano efficacemente delineato le motivazioni tecniche da utilizzare come armi, già in fase stragiudiziale.
In particolare, la valutazione della storia clinica della signora Anna rendeva evidente una inadeguata gestione della patologia di cui ella era affetta durante la degenza presso il Policlinico: in primis, durante la colangio-pancreatografia retrograda endoscopica, e specificamente nel corso della mucosectomia endoscopica effettuata e successivo trattamento del sanguinamento.
Tale procedura fu gravata da una emorragia, complicanza -di per sé- a ricorrenza statistica relativamente frequente e per la quale possono riconoscersi anche cause indipendenti dalla correttezza della condotta chirurgica.
Tuttavia, se correttamente trattata, ben gestibile, a meno che non si tratti di pazienti con patologie ematologiche.

La successiva perforazione intestinale, tuttavia, nella stessa sede del sanguinamento e del suo successivo trattamento, non poteva dirsi altrettanto pacificamente compatibile con eventi operatore indipendenti. In tal caso, risulta rilevante il peso della condotta chirurgica.
E’ evidente, infatti, che nel corso della asportazione della lesione si effettua ogni tentativo per rimuoverla completamente, tanto più che c’erano focolai di microadenocarcinoma, ma questa deve essere condizionata dalla più assoluta prudenza. Un eccessivo approfondimento nella parete può provocare una perforazione, come in effetti era accaduto.

Ancor meno giustificabile appariva la gestione del successivo decorso clinico.
Le numerose raccolte intraddominali furono sempre trattate con l’apposizione di drenaggi TC guidati che però non risolsero mai definitivamente il quadro clinico.
Dopo un mese dalla perforazione, una TAC dimostrò ancora la presenza di raccolte, mentre le condizioni generali della paziente, per la sepsi che perdurava, scadevano progressivamente. La febbre elevata era ancora presente e si verificarono ulteriori episodi di emorragia, legati proprio all’inevitabile decadimento della paziente, a cui si associavano alterazioni cardiache e cerebrali con disorientamento.

Ma, nonostante tale sfavorevole evoluzione, non si prese mai in considerazione l’ipotesi di ricorrere a quella che si sarebbe dovuto effettuare fin dall’inizio, cioè una revisione chirurgica dell’addome per rimuovere adeguatamente le raccolte che erano presenti in sede sia intra che retro peritoneali.
La mancata evacuazione di tali numerose raccolte appariva, dunque, l’ultimo -anch’esso fondamentale- degli errori compiuti dai Medici, che avevano complessivamente portato al decesso della signora Anna.

 

§ 5. La definizione del sinistro e la liquidazione del risarcimento per il caso di perforazione intestinale

Dicevamo che è risultata vicente la scelta preprocessuale di instaurare un procedimento di Mediazione, preferendo tale istituto -in questo specifico caso- rispetto alla proposizione di un ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. (e dato per assodato che non risulta -quasi mai- consigliabile presentare una denuncia per malasanità).

Ulteriormente sollecitata dalla convocazione dell’O.d.M., la Struttura Sanitaria, prima dell’incontro, si è decisa a formulare una proposta transattiva. Benché riduttiva, come sempre accade in fase iniziale, ne è seguìta una vivace trattativa negoziale, che ha visto via via incrementata l’offerta risarcitoria, sino alla misura recepita nella soluzione conciliativa specificata in epigrafe (e risultante dalla quietanza sottoscritta).

I figli della signora Anna, ai quali era doverosamente riservata ogni facoltà decisionale, hanno reputato vantaggioso concludere la transazione così raggiunta. Scelta sicuramente condivisibile, questa, non solo per la sostanziale congruità degli importi accettati a titolo di risarcimento danni per l’episodio di perforazione intestinale occorso alla propria genitrice, ma altresì perché ha consentito di abbandonare la procedura di Mediazione in itinere, e -soprattutto- di evitare i tempi, i rischi e gli oneri del sempre impervio percorso giudiziale.

 

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