Ultimo Aggiornamento 19 Ottobre 2026
Quali interessi spettano quando un pagamento arriva in ritardo? La risposta dipende dalla natura del credito, dagli accordi fra le parti e dall’eventuale avvio di un procedimento giudiziario. Il tasso legale ordinario, infatti, non è l’unico parametro da considerare.
Gli interessi moratori compensano il ritardo nel pagamento; gli interessi legali maggiorati, previsti dall’art. 1284, comma 4, del codice civile, possono assumere rilievo dalla proposizione della domanda giudiziale. La distinzione interessa sia il recupero dei crediti sia le richieste di risarcimento del danno.
Vediamo come individuare il regime applicabile, da quando decorrono gli interessi e come calcolarli, anche alla luce degli orientamenti della Cassazione.
INDICE SOMMARIO
§ 1. Che cosa sono gli interessi e come si distinguono?
Gli interessi sono una somma accessoria rispetto a un capitale, dovuta per la disponibilità del denaro altrui o per il ritardo nel pagamento. Per comprenderne la disciplina è utile distinguere la fonte che li prevede dalla funzione che svolgono.
In base alla fonte, si parla di:
- Interessi legali, previsti dalla legge.
- Interessi convenzionali, stabiliti dall’accordo fra creditore e debitore.
In base alla funzione, si distinguono invece interessi corrispettivi, moratori e compensativi.
§ 1.1 Interessi corrispettivi
Gli interessi corrispettivi remunerano il godimento di un capitale altrui. L’art. 1282 c.c. prevede, come regola generale, che i crediti di somme di denaro liquidi ed esigibili producano interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Un credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare ed esigibile quando il creditore può pretenderne il pagamento.
§ 1.2 Interessi moratori
Gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Ai sensi dell’art. 1224 c.c., dalla mora sono dovuti gli interessi legali anche se non erano previsti in precedenza e senza che il creditore debba dimostrare di avere subito un danno.
Se prima della mora erano dovuti interessi superiori al saggio legale, gli interessi moratori spettano nella stessa misura.
§ 1.3 Interessi compensativi
Nel risarcimento del danno, gli interessi compensativi costituiscono uno strumento per liquidare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità dell’equivalente monetario del bene perduto o danneggiato.
La loro determinazione richiede di coordinare il danno da ritardo con la liquidazione del capitale e con l’eventuale rivalutazione monetaria.
“Legali” e “moratori” non sono quindi termini contrapposti: un interesse può avere funzione moratoria e, al tempo stesso, essere calcolato al tasso previsto dalla legge.

§ 2. Qual è il tasso degli interessi legali?
Il saggio legale ordinario è disciplinato dall’art. 1284, comma 1, c.c. e può essere modificato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali è pari all’1,60% annuo, secondo il D.M. 10 dicembre 2025.
Quando il conteggio riguarda più anni, occorre applicare a ciascun periodo il tasso allora vigente. La percentuale attuale non può essere utilizzata retroattivamente per l’intera durata del credito.
Le parti possono concordare una diversa misura degli interessi, nel rispetto dei limiti di legge. Gli interessi superiori al saggio legale devono essere determinati per iscritto; in mancanza, sono dovuti nella misura legale.
§ 3. Da quando decorrono gli interessi moratori?
Gli interessi moratori decorrono dal momento in cui il debitore è in mora. Per individuarlo occorre esaminare la scadenza, le modalità di pagamento e la disciplina applicabile.
La regola generale dell’art. 1219 c.c. richiede un’intimazione o una richiesta scritta. Esistono tuttavia ipotesi nelle quali la mora si produce senza questa formalità, come quando il debito deriva da fatto illecito o quando, scaduto il termine, la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
La scadenza del debito e la necessità di una messa in mora vanno quindi valutate insieme: non è corretto applicare indistintamente la stessa decorrenza a qualsiasi credito.
§ 3.1 Gli interessi nelle transazioni commerciali
Una disciplina specifica è prevista dal d.lgs. 231/2002 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nei rapporti che rientrano nel suo ambito applicativo.
In questi casi, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, secondo i presupposti stabiliti dalla normativa.
Il saggio legale di mora si determina aggiungendo otto punti percentuali al tasso di riferimento, reso noto semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non si tratta, dunque, di una percentuale fissa dell’8%.
§ 4. Quando si applicano gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c.?
Quando le parti non abbiano determinato la misura degli interessi, l’art. 1284, comma 4, c.c. prevede che dalla proposizione della domanda giudiziale si applichi il saggio stabilito per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il quinto comma estende questa previsione all’atto con cui viene promosso il procedimento arbitrale.
La disposizione mira a scoraggiare il ritardo nell’adempimento: la durata del processo non dovrebbe trasformarsi, per il debitore, in un vantaggio economico ottenuto trattenendo somme dovute al creditore.
Il richiamo al saggio commerciale non significa che il rapporto debba necessariamente essere una transazione fra imprese. Proprio l’estensione della disposizione ad altre obbligazioni è stata oggetto di un importante confronto giurisprudenziale.
§ 4.1 Cassazione 23891/2026: gli interessi maggiorati anche oltre i contratti
Con l’ordinanza 22 luglio 2026, n. 23891, la Terza Sezione civile della Cassazione ha affermato un’interpretazione ampia: il saggio maggiorato si applica alle domande di condanna al pagamento di somme di denaro indipendentemente dalla fonte dell’obbligazione.
Secondo questa lettura, la disciplina può riguardare anche i crediti restitutori e risarcitori. Non costituiscono, di per sé, ragioni di esclusione né la natura di debito di valore né la necessità di una liquidazione giudiziale.
§ 4.2 Il confronto con gli orientamenti restrittivi
La soluzione si inserisce, a dire il vero, in un quadro non uniforme. Alcuni precedenti hanno circoscritto l’applicazione della disposizione alle obbligazioni di valuta di fonte contrattuale.
La Cassazione, Prima Sezione, 22 ottobre 2025, n. 28036, ha invece valorizzato la liquidità o agevole liquidabilità del credito, escludendo il saggio maggiorato per il risarcimento derivante dall’inadempimento di un’obbligazione non pecuniaria.
L’ordinanza del 2026 offre un importante sostegno all’applicazione estensiva, senza rappresentare una composizione del contrasto da parte delle Sezioni Unite. Nella singola controversia rimangono quindi essenziali l’inquadramento del credito e la motivazione della richiesta.
§ 5. Se la sentenza riconosce gli “interessi legali”, spettano quelli maggiorati?
Una cosa è stabilire quali interessi possano essere riconosciuti nel processo; un’altra è individuare quali siano stati effettivamente attribuiti dalla decisione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza 7 maggio 2024, n. 12449, hanno chiarito che una condanna genericamente riferita agli “interessi legali” non consente di applicare automaticamente il saggio maggiorato in sede esecutiva.
Se dal titolo, letto considerando dispositivo e motivazione, non emerge lo specifico accertamento della spettanza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., il conteggio deve seguire il saggio ordinario del primo comma anche per il periodo successivo alla domanda.
Il giudice dell’esecuzione può interpretare il titolo, ma non integrarlo con un riconoscimento mancante.
Per questo è opportuno formulare chiaramente la richiesta nel giudizio e verificare il contenuto della decisione prima di predisporre un precetto o un altro atto esecutivo. Un orientamento favorevole sul piano sostanziale non permette di modificare il contenuto della sentenza da eseguire.
§ 6. Come si calcolano gli interessi legali e moratori?
Il calcolo richiede anzitutto di individuare capitale, tasso e periodo di maturazione.
Occorre verificare:
- L’importo sul quale gli interessi devono essere calcolati.
- La data iniziale e quella finale.
- Il regime applicabile: ordinario, convenzionale, commerciale o maggiorato.
- Le variazioni del tasso.
- Gli eventuali pagamenti intermedi e la loro imputazione.
Per un conteggio a interesse semplice riferito a un anno di 365 giorni, la formula è:
Interessi = capitale × tasso percentuale annuo × giorni ÷ 36.500
§ 6.1 Un esempio di calcolo
Supponiamo che su 10.000 euro siano dovuti interessi al tasso legale dell’1,60% per 100 giorni del 2026, senza pagamenti intermedi.
Il conteggio sarà:
10.000 × 1,60 × 100 ÷ 36.500 = 43,84 euro
Se il periodo attraversa anni o semestri con tassi differenti, occorre suddividerlo in intervalli e sommare gli interessi maturati in ciascuno. Il conteggio deve inoltre rispettare il criterio di computo dei giorni applicabile, anche in presenza di anni bisestili.
§ 6.2 Calcolo degli interessi maggiorati
Per gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., il procedimento aritmetico è analogo, ma cambia il saggio da utilizzare. Occorre applicare quello previsto dalla disciplina commerciale per ciascun semestre interessato.
Il tasso maggiorato sostituisce quello ordinario per il periodo in cui è applicabile: non si somma ad esso.
Gli strumenti automatici facilitano il conteggio, ma non risolvono le questioni preliminari: quale tasso spetti, da quando decorra e su quale importo debba essere applicato.
§ 7. Interessi e rivalutazione nel risarcimento del danno
Nei crediti risarcitori, il calcolo degli accessori richiede particolare attenzione.
La rivalutazione monetaria serve ad adeguare il valore del risarcimento alla perdita di potere d’acquisto della moneta. Gli interessi possono invece concorrere a compensare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma. Il loro coordinamento deve evitare duplicazioni.
Nella ricostruzione accolta da Cass. 23891/2026, il periodo anteriore alla domanda giudiziale rimane soggetto alle regole generali, mentre dalla domanda assume rilievo il saggio maggiorato.
Il tema interessa anche il risarcimento da responsabilità medica, dove fra l’evento dannoso e il pagamento possono trascorrere diversi anni. Per effettuare un conteggio corretto occorre considerare la data alla quale il capitale è stato liquidato, il criterio di rivalutazione e le statuizioni sugli interessi.
§ 8. Quali documenti servono per verificare gli interessi dovuti?
Per controllare una richiesta di pagamento occorre ricostruire il rapporto e la sua evoluzione. Sono utili il contratto, i documenti che attestano il credito e la scadenza, le comunicazioni di messa in mora e le ricevute dei versamenti.
Se è stato avviato un giudizio, assumono rilievo anche gli atti contenenti le domande e i provvedimenti emessi, completi di motivazione e dispositivo.
La verifica degli interessi parte dai documenti, prima ancora che dalla formula matematica: una decorrenza errata o un saggio non applicabile possono alterare sensibilmente il risultato.
Devi verificare gli interessi su un credito o un risarcimento?
Il calcolo degli interessi legali, moratori o maggiorati richiede di individuare correttamente tasso, decorrenza e capitale. Possiamo esaminare i documenti del rapporto e gli eventuali provvedimenti giudiziari, verificare gli importi richiesti o dovuti e assisterti nella tutela del credito o nella valutazione di una pretesa di pagamento.

