Gli interessi legali “maggiorati” ex art. 1284, comma 4, c.c.
Approfondiamo in questo articolo il tema del saggio degli interessi legali dovuti dal debitore, con particolare riferimento alla disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., che ha introdotto la previsione di un tasso “maggiorato”, applicabile a partire dal momento di proposizione della domanda giudiziale.