Home » Media » Ricerca dei beni da pignorare: il nuovo strumento offerto dall’art. 492 bis c.p.c.

Ricerca dei beni da pignorare: il nuovo strumento offerto dall’art. 492 bis c.p.c.

Pignoramento & Ricerca dei Beni

Quando vantiamo un diritto di credito nei confronti di un soggetto, per poterlo materialmente recuperare è necessario procedere con l’esecuzione (mobiliare, immobiliare o presso terzi) sui suoi beni.
Ma come possiamo scoprire di quali beni o diritti il nostro debitore è proprietario?
Ci sono diverse modalità per fare queste verifiche, ma la principale, introdotta da ultimo nel nostro ordinamento giuridico, è la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, prevista dall’art. 492 bis c.p.c.

Approfondiamo in questo articolo le potenzialità e le caratteristiche di questo nuovo strumento, con cui il legislatore ha introdotto la possibilità per il creditore (che voglia procedere al recupero del credito) di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali, al fine di ricercare beni utilmente pignorabili appartenenti al debitore.

INDICE SOMMARIO

§ 1. Recupero crediti: le valutazioni da compiere sui beni pignorabili del debitore prima di procedere ad esecuzione

Quando vantiamo un diritto di credito nei confronti di un soggetto, per prima cosa -al fine di poter agire nei suoi confronti- dobbiamo munirci di un titolo esecutivo e successivamente notificargli un atto di precetto in cui gli intimiamo di pagare la somma dovutaci entro 10 giorni.

Ma se il debitore non provvede spontaneamente al pagamento, cosa possiamo fare?
Ebbene, in tal caso, sarà necessario procedere con l’esecuzione forzata, ovvero pignorare i beni/diritti di cui il nostro debitore è proprietario al fine di chiederne la vendita o l’assegnazione e soddisfare così il nostro credito.

Nel nostro ordinamento giuridico esistono diversi tipi di esecuzione forzata: mobiliare, immobiliare o presso terzi; tuttavia, prima di procedere con l’una o con l’altra, è opportuno verificare quali siano i beni e/o diritti del nostro debitore al fine di valutare al meglio la strada da intraprendere.

§ 2. Ricerca attività lavorativa di tipo subordinato o pensione

Per verificare se il nostro debitore svolge un’attività lavorativa di tipo subordinato sarà possibile fare richiesta al Centro per l’Impiego del Comune ove il medesimo ha la residenza, allegando alla stessa il titolo che comprova il nostro diritto di credito.

Successivamente, il Centro per l’Impiego -ricevuta la richiesta- provvederà ad informare il diretto interessato e se costui non manifesta il proprio motivato dissenso al rilascio di tali informazioni, ci verrà comunicata la posizione lavorativa del nostro debitore: dove lavora, da quanto tempo, con quale tipo di contratto.
Informazioni che ci saranno utili per poter intraprendere un pignoramento presso terzi al fine di sottoporre a pignoramento, entro i limiti quantitativi previsti dalla legge, lo stipendio mensile o il T.F.R. accantonato.

Se, invece, riteniamo che il nostro debitore sia andato in pensione, possiamo fare la medesima ricerca presso l’I.N.P.S. o altro ente pensionistico, in quanto anche la pensione, entro certi limiti, può essere oggetto di pignoramento.

§ 3. Ricerca beni immobili e/o autoveicoli

Se il nostro obiettivo è quello di verificare se il debitore possieda beni immobili di proprietà su tutto il territorio nazionale, è possibile effettuare, on line o presso gli uffici territoriali, le ricerche catastali, peraltro gratuite, per le quali sarà necessario conoscere solo il codice fiscale del nostro debitore, sia esso persona fisica o giuridica.

Tale ricerca, che può essere effettuata sia sui fabbricati che sui terreni, produce l’elenco dei beni immobili di cui il soggetto è proprietario indicandone la titolarità (proprietà, usufrutto, etc…) ed i dati catastali (Comune, Indirizzo, Foglio, Particella, Subalterno, Qualità, Classe, Dimensioni, Reddito, etc…).

Tuttavia, nel caso in cui si ritenga di voler sottoporre a pignoramento un bene immobile, sarà opportuno effettuare, preventivamente, sul medesimo la ricerca delle trascrizioni “a favore”, ma soprattutto quelle “contro”, in quanto tale ricerca ci elenca, per l’appunto, quali sono tutte le trascrizioni effettuate nel tempo su quel determinato bene.
In particolare è importante verificare le trascrizioni “contro”, in quanto rappresentano i gravami che pendono su quel bene (ipoteche o altro), la cui conoscenza è senz’altro necessaria al fine di decidere se sia o meno opportuno intraprendere un’esecuzione immobiliare, anche alla luce dei costi che il creditore procedente è tenuto a sostenere.

Qualora, invece, sia nostro interesse sapere se il nostro debitore possiede dei veicoli, mediante il codice fiscale del medesimo possiamo effettuare, on line o presso gli uffici territoriali, la ricerca al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), dalla quale otterremo l’elenco completo dei veicoli intestati al medesimo, che poi integreremo con la visura specifica dei singoli beni che ci interessano.

Cerchi aiuto per una ricerca dei beni da pignorare?

§ 4. L’istanza al Presidente del Tribunale per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.

Le tipologie di ricerche sopra elencate sono delle ricerche molto settoriali, pertanto il legislatore -nel 2014- ha pensato di introdurre nel nostro ordinamento un nuovo strumento che ci permetta di ricercare in modo più ampio le cose da pignorare con modalità telematiche, previsto dall’art. 492 bis c.p.c.

Oggi, infatti, ogni creditore può fare istanza al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (o il domicilio, la dimora o la sede), al fine di essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, istanza che va depositata nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione con allegato un Contributo Unificato di euro 43,00.

Ricevuta l’istanza, il Presidente del Tribunale, previa verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, consentendo così l’accesso ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

§ 5. L’accesso alle banche dati per la ricerca dei beni da pignorare

Ottenuta l’autorizzazione del Presidente, inizia la seconda fase di tale procedura, ovvero la richiesta di accesso alle informazioni delle banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate ed I.N.P.S.).
Di norma tale richiesta viene demandata agli Ufficiali Giudiziari; poiché però non tutti gli uffici pubblici sono dotati della strumentazione tecnologica necessaria per potervi provvedere, il legislatore ha successivamente introdotto la possibilità per il creditore di farsi autorizzare ad accedere direttamente alle banche dati, tramite i gestori, ma questo solo nel caso in cui le strutture tecnologiche degli uffici non siano funzionanti.

Tuttavia, mentre l’Ufficiale Giudiziario può accedere direttamente alle banche dati alle quali ha accesso gratuito, il creditore dovrà effettuare la richiesta di accesso al gestore che è l’Agenzia delle Entrate, alla quale dovrà corrispondere un importo variabile che verrà quantificato dall’Agenzia stessa in base al numero di pagine che questa dovrà inviare (l’accesso all’I.N.P.S., invece, è sempre gratuito).

Con tale tipo di ricerca otteniamo, quindi, una panoramica molto più ampia e completa rispetto a quella delle singole ricerche sopra elencate in quanto nella medesima vengono ricompresi, a titolo esemplificativo: la dichiarazione dei redditi del debitore, l’elenco dei rapporti finanziari che il debitore ha con gli istituti di credito, con i datori di lavoro, in caso di lavoratore subordinato, o con i committenti, nel caso in cui, invece, svolga lavoro autonomo.

All’esito della ricerca, se questa viene eseguita dall’Ufficiale Giudiziario, il medesimo, al termine delle operazioni, redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e procede, se possibile, al pignoramento; se, al contrario, la ricerca è stata effettuata dal creditore costui dovrà richiedere il pignoramento all’ufficiale giudiziario competente consegnandogli il titolo esecutivo e l’atto di precetto che fondano l’esecuzione.

Testo aggiornato dell’art. 492 del codice di procedura civile

Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento

[I]. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

[II]. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

[III]. Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

[IV]. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

[V]. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

[VI]. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

[VII]. Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

[VIII]. Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’articolo 488, secondo comma.

Testo aggiornato dell’art. 492 bis del codice di procedura civile

Art. 492 bis c.p.c. – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

[I]. Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

[II]. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

[III]. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

[IV]. L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.

[V]. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

[VI]. Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

[VII]. Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo sui Social