Vendita e vizi della merce consegnata: su chi grava l’onere della prova?

Ultimo Aggiornamento 15 Ottobre 2026

Nel contratto di vendita, com’è noto, il venditore è tenuto alla eventuale garanzia per vizi della merce consegnata, ma su chi grava l’onere di provare l’esistenza di tali vizi? Con la sentenza n. 11748 del 3.5.2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, che l’onere della prova della sussistenza dei vizi grava in capo all’acquirente.

Il principio riguarda la garanzia per vizi disciplinata dal codice civile; per le vendite tra professionista e consumatore operano le specifiche regole probatorie illustrate nel § 3.

§ 1. La compravendita e la garanzia del venditore per i vizi della merce

La vendita è un contratto (art. 1321 c.c.) che, a norma dell’art. 1470 c.c., ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o anche il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Essa è quindi un negozio a prestazioni corrispettive ed è, altresì, ad effetti reali (o traslativi) in quanto la proprietà o il diritto oggetto della medesima si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art.1376 c.c.).

Nel contratto di vendita ci sono sostanzialmente due soggetti: il venditore ed il compratore ai quali la legge attribuisce specifici diritti ed obblighi.

Per quanto concerne il compratore, il suo diritto è quello di ottenere la consegna del bene oggetto di acquisto ed il suo obbligo è quello di pagarne il relativo prezzo.

Per quanto riguarda il venditore, invece, costui ha il diritto di ottenere il pagamento della cosa venduta, mentre, a norma dell’art. 1476 c.c. le sue obbligazioni principali sono:

  • consegnare la merce al compratore;
  • far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;
  • garantire il compratore dall’evizione (cioè dalla perdita del diritto a causa di un preesistente diritto di terzi) e dai vizi della cosa.

§ 2. I vizi della merce consegnata e la disciplina della garanzia prevista dal Codice Civile

I vizi sono dei difetti che rendono la merce oggetto della vendita non idonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.).

Come sopra detto, il venditore è tenuto a garantire il compratore che la merce da lui acquistata sia immune da eventuali vizi, in presenza dei quali il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione (art. 1492 c.c.).
In ogni caso, il venditore è comunque tenuto verso il compratore al risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa ed è altresì tenuto a risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (art.1494 c.c.).

La legge prevede dei termini e delle condizioni per l’esercizio dell’azione di garanzia di cui sopra; infatti, l’art. 1495 c.c., stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. Tale denuncia, tuttavia, non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna della merce; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro il termine suddetto (otto giorni dalla scoperta) e, comunque, prima del decorso dell’anno dalla consegna.

§ 3. La disciplina della garanzia per vizi prevista dal Codice del Consumo (D.lg. 6 settembre 2005, n. 206)

Nella vendita di beni mobili tra un venditore professionale e un consumatore trova applicazione la disciplina speciale della garanzia legale di conformità, prevista dagli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo. Le norme del codice civile operano residualmente nei limiti stabiliti dall’art. 135-septies.

La data del contratto è determinante. Il D.Lgs. 170/2021 ha riformato la disciplina con efficacia dal 1° gennaio 2022, per i contratti conclusi successivamente a tale data. Nel regime precedente, l’art. 132 prevedeva la denuncia entro due mesi dalla scoperta e una presunzione di preesistenza del difetto limitata ai primi sei mesi dalla consegna. Queste regole non devono essere estese ai contratti soggetti alla nuova disciplina.

Nel regime riformato, il venditore risponde, di regola, dei difetti di conformità esistenti alla consegna che si manifestano entro due anni. Il consumatore può ottenere la riparazione o la sostituzione senza spese e, alle condizioni previste dagli artt. 135-bis e seguenti, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Non è più prevista la decadenza per mancata denuncia entro due mesi.

Quanto all’onere della prova, l’art. 135 distingue:

  • Se il difetto si manifesta entro un anno dalla consegna, si presume che esistesse già a quella data, salvo prova contraria e salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto. Il consumatore deve dimostrare il difetto e la sua manifestazione entro l’anno, ma beneficia della presunzione quanto alla sua preesistenza alla consegna.
  • Se il difetto si manifesta dopo il primo anno, la presunzione ordinaria non opera: il consumatore deve provare anche che il difetto esisteva alla consegna.
  • Per i beni con elementi digitali forniti continuativamente, l’art. 135, comma 2, pone sul venditore la prova della conformità del contenuto o servizio digitale per il periodo individuato dall’art. 133, comma 2.

La durata della responsabilità non coincide con la prescrizione: l’art. 133, comma 3, prevede 26 mesi dalla consegna per l’azione relativa ai difetti non dolosamente occultati. Il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto può comunque far valere i diritti dell’art. 135-bis. Per i beni usati sono consentite riduzioni convenzionali dei termini, entro il limite minimo di un anno.

Il D.Lgs. 176/2026, pubblicato il 7 ottobre e con entrata in vigore il 22 ottobre 2026, prevede, per i contratti conclusi dal 31 luglio 2026, l’estensione del periodo di responsabilità una sola volta di dodici mesi, quando viene effettuata una riparazione come rimedio di conformità. Questa modifica non estende espressamente né la presunzione probatoria annuale né la prescrizione di 26 mesi; il coordinamento con quest’ultima richiede attenzione nell’applicazione concreta.

Resta quindi distinta la vendita ordinaria regolata dagli artt. 1490 e seguenti del codice civile: il principio delle Sezioni Unite n. 11748/2019, esaminato nei paragrafi successivi, riguarda la prova dei vizi in tale disciplina e deve essere tenuto distinto dalle presunzioni previste a favore del consumatore.

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§ 4. Gli orientamenti giurisprudenziali sull’onere della prova dei vizi della merce consegnata

Al fine di poter azionare la garanzia per i vizi della cosa venduta è necessario che, in giudizio, sia chiaro chi deve sopportare l’onere della prova circa l’esistenza (o l’insussistenza) dei medesimi.
Pertanto, appare di particolare importanza stabilire chi sia il soggetto onerato di tale prova: il venditore deve provare che la merce è esente da vizi oppure è il compratore a dover dimostrare che i vizi ci sono?

In tema di riparto dell’onere della prova, vige una regola di diritto elaborata dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 13533 del 30.10.2001, con la quale la Corte ha unificato il regime probatorio delle azioni di inadempimento e di risoluzione contrattuale, affermando che, a prescindere dal rimedio scelto (adempimento / risoluzione / risarcimento del danno), in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, ovvero dall’avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente -che è invero creditore in senso sostanziale- si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente -debitore in senso sostanziale- dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento).

La suddetta regola è stata elaborata in applicazione del principio della presunzione di persistenza del diritto, nonché del principio di vicinanza della prova: in virtù del primo, desumibile dall’articolo 2697 c.c., una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo, costituito dall’adempimento; in virtù del secondo, l’onere della prova deve essere posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l’inadempimento.

§ 5. Il contrasto giurisprudenziale in tema di vizi della merce consegnata ed oneri probatori delle parti

Tale regola elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’anno 2001 si è dimostrata, tuttavia, gravida di incertezze applicative nell’ambito del contratto di compravendita, in relazione all’individuazione degli oneri di allegazione e probatori spettanti al compratore e al venditore.
Questo ha portato, nel corso degli anni, al succedersi di due correnti di pensiero, contrapposte tra loro.

Il primo orientamento giurisprudenziale, quello più tradizionale, rimasto in vigore sino al 2013, affermava che l’onere della prova dei difetti, dei danni e del nesso causale fra gli uni e gli altri era a carico del compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa era a carico del venditore e rilevava solo quando la controparte avesse preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (tra le pronunce che avevano affermato tale principio, Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2013, n. 18125; Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2007, n. 13695; Cass. civ., sez. II, 10 settembre 1998, n. 8963; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1994, n. 8533; Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1991, n. 7986).

Nell’anno 2013 c’è stato un mutamento della giurisprudenza sancito con la sentenza n. 20110 del 2.9.2013, Cass. Civ . Sez. II, con la quale la Corte ha sostenuto che tra le obbligazioni del venditore rientrasse anche quella di consegnare un bene immune da vizi e che pertanto, in presenza degli stessi, si configurava in capo al medesimo l’ipotesi di inadempimento contrattuale con la conseguenza che trovava applicazione il regime probatorio delle azioni di inadempimento, in base al quale è sufficiente che il compratore (creditore) provi la fonte del proprio diritto ed alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, restando invece a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato un bene privo di vizi.

§ 6. L’intervento delle Sezioni Unite nel 2019 e la statuizione che l’onere della prova dei vizi della merce consegnata grava sul compratore

Con la menzionata sentenza del 3.5.2019, n. 11748, le Sezioni Unite hanno nuovamente effettuato un’inversione di rotta rispetto al precedente orientamento del 2013 partendo dal presupposto che la garanzia per vizi della cosa venduta non costituisce un’autonoma obbligazione negoziale nel senso che il venditore non ha l’obbligo di consegnare un bene immune da vizi. L’obbligazione del venditore si risolve unicamente nella consegna della cosa oggetto del contratto e non nel modo di essere della stessa, avendo, tuttavia, il medesimo venditore l’obbligo di garantire l’acquirente in caso di vizi, nonché di indennizzarlo per non aver potuto conseguire il risultato traslativo promesso di cui al contratto.

Da ciò deriva che la consegna di merce viziata non costituisce inadempimento (o più correttamente, inesatto adempimento) di una obbligazione del venditore, come precedentemente affermato dalla sentenza del 2013 e, quindi, non può trovare applicazione la disciplina della prova relativa all’inadempimento contrattuale dovendosi, invece, far riferimento ai principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e quindi, in ossequio ai medesimi, sarà l’acquirente a dover provare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, di risoluzione o di modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e perciò egli sarà tenuto a dimostrare l’esistenza del vizio quale fatto costitutivo (presupposto) dell’azione di garanzia (prova positiva).

La Corte ha altresì precisato che tale approccio è anche più rispettoso del principio di prossimità della prova, in quanto la prova dell’esistenza del vizio è più vicina al compratore atteso che, dopo la consegna, è costui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto di vendita e che, quindi, può agevolmente accertare l’esistenza del vizio stesso; in caso contrario, infatti, il venditore sarebbe gravato dalla (difficile, se non impossibile) prova negativa di aver consegnato un bene (peraltro ormai non più nella propria disponibilità) privo di vizi.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11748/2019 hanno, dunque, enunciato -in totale riforma del precedente orientamento- il seguente principio di diritto :

“In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi“.

Clicca qui per scaricare la sentenza di Cass. SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748

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La prova incombe su chi afferma, non su chi nega.

– Giulio Paolo (giurista romano)