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Esecuzione Mobiliare e Compensi dovuti all’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.)

Compensi IVG nelle Esecuzioni Mobiliari

In sede di esecuzione mobiliare, spesso l’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) viene nominato custode dei beni pignorati e, al contempo, delegato alla vendita dei medesimi.

Talvolta, però, l’esecuzione mobiliare si estingue senza che sia stata eseguita alcuna delle attività tipicamente delegate. In questo caso, spettano all’IVG i compensi previsti dal D.M. 109/1997?


INDICE SOMMARIO | Esecuzioni mobiliari e ruolo dell’I.V.G.


§ 1. Il titolo e il precetto quali atti preliminari all’esecuzione forzata

Quando è necessario iniziare un’esecuzione forzata, sia essa mobiliare (presso il debitore o presso terzi) che immobiliare, la prima cosa da fare è munirsi di un titolo esecutivo, cioè di un titolo da cui risulti il nostro diritto di credito (decreto ingiuntivo, assegni, cambiali, sentenza, etc.).

Ottenuto tale titolo esecutivo, prima di procedere con l’esecuzione sarà necessario notificare al nostro debitore l’atto di precetto, che è un atto prodromico all’esecuzione con il quale intimiamo al medesimo di provvedere al pagamento della somma precettata entro dieci (10) giorni, preavvertendolo che in difetto si darà corso all’esecuzione forzata.

A questo punto, se il nostro debitore non provvede al saldo di quanto dovuto, sarà poi possibile procedere con l’esecuzione forzata sui beni di sua proprietà al fine di soddisfare il nostro credito.

§ 2. L’esecuzione mobiliare presso il debitore

Esistono diversi tipi di procedure esecutive (mobiliari ed immobiliari), ma in questa sede ci occuperemo dell’esecuzione mobiliare ed in particolare di quella presso il debitore che inizia con la consegna degli atti all’Ufficiale Giudiziario affinché provveda al pignoramento mobiliare dei beni del nostro debitore presenti nel luogo di residenza, oppure presso la sede legale/negozio dell’impresa individuale o società, etc.

Nel caso in cui il pignoramento abbia esito positivo, sarà poi necessario iscrivere a ruolo l’esecuzione mobiliare avanti il Tribunale competente (entro 15 gg. dalla restituzione del verbale di pignoramento) e depositare al Giudice dell’Esecuzione, cui verrà assegnata la causa, la relativa istanza di vendita dei beni entro 45 gg. dal pignoramento (in alcuni casi, è possibile chiedere anche l’eventuale assegnazione dei beni pignorati).

Successivamente il Giudice dell’Esecuzione nominato provvederà ad emettere l’ordinanza di vendita con la quale nominerà il custode dei beni, il delegato alla vendita e stabilirà le modalità delle relative operazioni.

Nelle esecuzioni mobiliari il custode dei beni spesso coincide con il delegato alla vendita che può essere il Commissionario, l’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) o l’Ufficiale Giudiziario.

§ 3. Il ruolo del delegato alla vendita

Il delegato alla vendita, avvenuta la sua nomina, come prima cosa procede alla ricognizione dei beni pignorati e, in linea generale, al loro asporto dal luogo in cui si trovano per condurli presso i propri magazzini.

Con la ricognizione il soggetto incaricato della vendita si reca sul luogo del pignoramento e verifica che i beni ivi presenti corrispondano esattamente a quelli indicati dall’Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento e poi procede al loro asporto presso i propri locali ove verranno custoditi durante le operazioni di vendita sino alla chiusura della procedura quando gli stessi verranno assegnati all’acquirente, in caso di vendita, oppure restituiti al debitore.

Se l’incarico di vendita viene affidato al Commissionario oppure all’Ufficiale Giudiziario, di norma, non avviene l’asporto dei beni i quali, pertanto, vengono lasciati nel luogo del pignoramento, atteso che tali soggetti spesso non dispongono di propri locali adibiti alla custodia.

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§ 4. I compensi dovuti all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG)

Nella maggior parte dei Tribunali opera l’IVG ed i compensi dovuti al medesimo vengono disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 109 dell’11/02/1997, applicabile in linea generale a tutti i soggetti autorizzati all’esecuzione di vendita e custodia dei beni pignorati.

In base a tale normativa all’Istituto spetta, come prima cosa, un compenso a titolo di rimborso forfettario (Art. 31 del D.M.) per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all’incarico di vendita per la quale non sia specificamente previsto il rimborso, che è il primo versamento che viene richiesto dall’IVG nel momento in cui prende in carico il fascicolo dell’esecuzione. La relativa entità dipende dal valore dell’esecuzione stessa, come meglio specificata nella tabella allegata al decreto medesimo.

All’Istituto spettano poi anche le spese per le operazioni di vendita e pubblicità, per l’eventuale custodia dei beni asportati (art. 37 D.M.), nonché una percentuale in caso di vendita dei beni (art. 32 D.M.) o di estinzione della procedura esecutiva (art. 33 D.M.).

§ 5. L’IVG ha diritto al compenso nel caso in cui, di fatto, non abbia svolto alcuna attività?

L’IVG, nel momento in cui prende in carico il fascicolo dell’esecuzione, per prima cosa richiede al creditore procedente il versamento di una somma a titolo di rimborso forfettario, alla ricezione della quale procede con la ricognizione dei beni recandosi sul luogo del pignoramento.

Può capitare, tuttavia, che ivi giunto l’Istituto non rinvenga i beni pignorati in quanto il debitore, custode dei medesimi, nelle more ha provveduto a farli “sparire” e, pertanto, l’IVG sarà costretto a redigere un verbale di ricognizione negativo e la procedura esecutiva sarà destinata alla estinzione.

Come sopra detto, la normativa prevede che all’Istituto spettino dei compensi anche in caso di estinzione della procedura. Infatti l’art. 33 del D.M., intitolato “Compensi in caso di estinzione del processo“, recita testualmente:

Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall’istituto, a quest’ultimo è dovuto secondo statuizione del giudice dell’esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata tariffa“.

Ci si chiede, tuttavia, se nel caso di specie (ricognizione negativa) l’IVG abbia diritto a tale compenso. A nostro parere, la risposta deve essere negativa: tale diritto non sussiste.

Avv. Merika Carigi per Italia Oggi - Tutela del credito & gestione delle azioni di recupero
L’Avv. Merika Carigi su Italia Oggi parla di esecuzioni e I.V.G.: leggi l’intervista

§ 6. La giurisprudenza in tema di compensi (non) dovuti all’IVG in caso di estinzione della procedura esecutiva

A conferma di quanto sopra esposto, giova richiamare la seguente pronuncia della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, 28/03/2017, n. 7932, con la quale la medesima ha dichiarato come non dovuto il compenso all’IVG in caso di estinzione della procedura a seguito di ricognizione negativa dei beni.

Evidenzia la Corte come in tale ipotesi, nella quale all’istituto veniva comunque liquidata la somma dovuta per le spese di accesso relative alla ricognizione, non essendo stati rinvenuti i beni pignorati l’IVG non abbia svolto alcuna attività riconducibile o utile all’incarico ricevuto (vendita dei beni) e, pertanto, nessun compenso è ad esso dovuto, non potendosi ritenere che la mera nomina e conferimento dell’incarico determinino di per sé il sorgere del diritto al compenso (fermo l’eventuale rimborso delle spese sostenute).

Si riporta, di seguito, la relativa massima:

In tema di compenso spettante all’Istituto Vendite Giudiziarie, l’art. 33 del d.m. n. 109 del 1997 deve essere interpretato nel senso che il relativo diritto sussiste anche nell’ipotesi di estinzione della procedura esecutiva o se la vendita non ha avuto luogo per cause non dipendenti dal detto commissionario, purché quest’ultimo, dopo il conferimento dell’incarico, abbia svolto attività ad esso riconducibili e potenzialmente utili per il procedimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sussistesse il diritto dell’IVG al compenso per non aver svolto attività di apprensione e custodia dei beni mobili pignorati)“.

Cass. II, 28/03/2017, n. 7932