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Cessione di azienda: la sorte dei rapporti contrattuali non esauriti, dei crediti e dei debiti dell’azienda ceduta

La responsabilità del cessionario di un’azienda

La caratteristica dell’azienda, secondo la nozione civilistica, di organizzazione dei beni finalizzata all’esercizio di impresa, ha come corollario che la sua cessione abbia un carattere globale e unitario tale da comportare, visto il dettato degli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c., la successione nei contratti aziendali, nonché il trasferimento al cessionario dei crediti relativi e dei debiti gravanti sull’azienda ceduta.
Ripercorriamo brevemente di seguito gli effetti della cessione di azienda in relazione ai rapporti contrattuali non esauriti, ai debiti e ai crediti.


§ 1. Il trasferimento di azienda e di ramo di azienda

L’azienda, come noto, è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.); pur conservando una loro individualità, i beni dell’azienda (sia materiali che immateriali) presentano un collegamento e subiscono una unificazione da un punto di vista giuridico in ragione della unitarietà della loro destinazione funzionale allo svolgimento dell’attività di impresa.
L’azienda come tale, ovvero come complesso funzionale di beni, può formare oggetto di disposizione, così come possono essere oggetto di disposizione separata i singoli beni di cui l’azienda si compone.

Per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato (art. 2112, comma 5, c.c.).

Si parla di trasferimento o di cessione di ramo di azienda quando si trasferisce una parte di azienda che è autonoma a livello funzionale e pertanto in grado di proseguire l’attività svolta prima del trasferimento, perseguendo gli stessi obiettivi produttivi.
La giurisprudenza ha puntualizzato che, ai fini della legittimità del trasferimento a terzi, deve sussistere anche l’elemento della “preesistenza”” del ramo di azienda: nel negozio di trasferimento le parti debbono identificare

un ramo d’azienda, nell’ambito di un apparato produttivo già esistente, non creato ad hoc ai soli fini di ottenere la traslazione di beni e rapporti di lavoro che in precedenza non avevano il carattere di articolazione funzionalmente autonoma nell’attività economica organizzata presso l’impresa cedente“.

(così, Tribunale Roma sez. lav., 18/09/2018, n. 6639)

La cessione di azienda può essere posta in essere attraverso un contratto, che deve avere forma scritta; il trasferimento di azienda può avvenire anche per successione, in caso di decesso del titolare, e per donazione.

§ 1.1. Gli effetti del trasferimento di azienda

Gli atti di trasferimento dell’azienda comportano:

a) Divieto di concorrenza: “Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta” (art 2557, comma 1, c.c.);
b) Successione nei contratti (art. 2558, comma 1, c.c.), trasferimento al cessionario dei crediti relativi all’azienda (art. 2559, comma 1, c.c.), accollo cumulativo ex lege dei debiti gravanti sull’azienda (art. 2560 c.c.).

Si tratta di effetti c.d. naturali che trovano fondamento nella strumentalità dell’azienda rispetto all’attività di impresa ed al perseguimento del risultato produttivo, ma che possono essere limitati o esclusi dalle parti mediante espressa pattuizione.

§ 2. Effetti della cessione di azienda sui contratti non esauriti: la successione ai sensi dell’art. 2558 c.c.

L’art. 2558 c.c. prevede che la cessione del complesso dei beni funzionalmente organizzati per l’esercizio di un’impresa determina l’automatico subentro del cessionario nella titolarità dei rapporti contrattuali, di carattere non personale, che attengono all’azienda ceduta.

Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale“.

(art. 2558, comma 1, c.c.)

Tali contratti sono considerati parte integrante del complesso dei beni aziendali unitariamente considerato (c.d. universitas rerum), con la naturale conseguenza del relativo trasferimento unitamente all’azienda di cui seguono le sorti.
Alle parti è tuttavia, come specificato dalla norma, di pattuire una diversa disciplina; è però

necessario che la deroga a detta regola generale emerga dal tenore letterale complessivo del contratto di cessione, da interpretare secondo le regole ermeneutiche della volontà delle parti stabilite dagli art. 1362 ss. c.c., tra cui il loro comportamento successivo alla conclusione del contratto, che però non può indurre il giudice di merito a desumere una volontà modificativa o innovativa di quella risultante dal contesto dell’atto negoziale“.

(così Cassazione civile sez. I, 22/07/2004, n. 13651)

La successione ipso iure nei rapporti contrattuali ex art. 2558 c.c., in ragione del presupposto del vincolo di unitarietà funzionale proprio dell’azienda, opera soltanto in relazione a:
rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive ancora in corso di esecuzione o non del tutto esauriti;
contratti non aventi carattere personale e quindi, come anche di recente puntualizzato dalla Suprema Corte, in relazione

ai cosiddetti ‘contratti di azienda‘ (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti ‘contratti di impresa‘ (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)“.

(così Cassazione civile sez. II, 11/06/2018, n. 15065)

Va rammentato che il terzo contraente, ai sensi dell’art. 2558, comma 2, c.c., può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

§ 2.1. I rapporti contrattuali oggetto di giudizi pendenti

La Suprema Corte ha da tempo puntualizzato che la successione nei contratti prevista dall’art. 2558 c.c. può intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non del tutto esaurito, e quindi anche nella fase contenziosa, inerente a una domanda di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento (Cassazione civile sez. II, 11/08/1990, n. 8219).
Il cessionario dell’azienda in questa ipotesi assume, pertanto, la posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi ed agli effetti dell’art. 111 c.p.c.; il giudizio inerente il rapporto contrattuale controverso prosegue fra le parti originarie ed il successore a titolo particolare ha la facoltà di intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.

La sentenza pronunciata contro il cedente esplica i suoi effetti contro il cessionario, successore a titolo particolare, indipendentemente dalla sua partecipazione o meno al giudizio (Cassazione civile, Sez. Unite, 03/11/2011, n. 22727).

Pertanto:

Allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo al cui esito sia stata pronunciata una sentenza poi azionata in via esecutiva, è opponibile al cessionario il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente, relativo ad un rapporto contrattuale d’impresa non del tutto esaurito“.

(Cassazione civile sez. III, 12/03/2013 n. 6107)

§ 3. La sorte dei crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.)

La cessione dell’azienda, come già rilevato, ha carattere unitario e a norma dell’art. 2559 c.c. importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l’universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell’azienda ceduta.
Come specificato dalla norma, detto trasferimento opera “anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, [e] ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante“.
Le parti possono però manifestare una volontà contraria nel contratto di cessione.

Il trasferimento opera anche in relazione ai crediti di natura extracontrattuale, purché inerenti alla gestione dell’azienda ceduta:

Fra i crediti che, nel caso di cessione d’azienda, si trasferiscono automaticamente al cessionario rientrano anche quelli derivanti da fatti illeciti commessi in danno dell’impresa cedente, a nulla rilevando che gli stessi consistano nella lesione di interessi legittimi pretensivi od oppositivi per condotta illegittima della Pubblica amministrazione“.

(così Consiglio di Stato sez. III, 06/03/2018, n. 1409
e Cassazione civile sez. III, 31/07/2012, n. 13692)

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§ 4. La sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2560 c.c.:

L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori“.

La norma detta quindi una disciplina finalizzata alla tutela dei creditori, con la previsione del principio di solidarietà fra cedente e cessionario e dell’accollo cumulativo ex lege per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e che risultino dai libri contabili obbligatori.
Anche l’eventuale accollo dei debiti da parte del cessionario, oggetto di specifico accordo negoziale tra le parti, è destinato ad avere effetti cumulativi e non privativi nei confronti dei terzi creditori, i quali potranno sempre agire nei confronti del cedente per ottenere soddisfazione delle proprie ragioni creditorie.

Il requisito previsto dalla norma per cui i debiti debbono risultare dai libri contabili obbligatori è stato oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha rimarcato la finalità di protezione perseguita dalla norma e la necessità di modulare l’interpretazione di siffatto requisito avendo cura di preservarne la ratio:

In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della ‘finalità di protezione’ della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato“.

(così Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 32134/2019, depositata il 10/12/2019)

In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, in mancanza delle scritture contabili, aveva respinto la domanda della creditrice nei confronti della cessionaria, ma aveva omesso di considerare le evidenze processuali dalle quali risultava che la cessione dell’azienda – in favore di società di nuova costituzione, con la stessa compagine sociale, per l’esercizio della medesima attività e con trasferimento della clientela – era stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito.

Giova rammentare infine che il regime fissato dall’art. 2560, comma 2, c.c. si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c.
Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell’ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/04/2018, n. 8539).

§ 5. Un caso concreto: cessione di azienda (farmacia) e successione del cessionario nel rapporto contrattuale inerente la fornitura degli arredi per i locali della farmacia

Illustriamo brevemente un caso, inerente alle tematiche sopra illustrate, seguito dal nostro Studio e recentemente deciso dal Tribunale di Napoli con esito favorevole per la nostra Assistita.
Si segnala che per motivi di riservatezza i nomi delle parti sono sostituiti con nomi di fantasia.

La società Alfa S.r.l., nostra assistita, all’esito di un contenzioso relativo alla fornitura degli arredi per i locali commerciali della Farmacia Beta, otteneva, con sentenza del Tribunale di Napoli, la condanna della dott.ssa Caia, in qualità di titolare e legale rappresentante della Farmacia Beta, al pagamento del corrispettivo della fornitura degli arredi.
Nelle more del giudizio, la dott.ssa Caia aveva ceduto la Farmacia Beta al dott. Tizio con contratto di cessione di azienda. Alfa S.r.l., ritenendo la sentenza opponibile al dott. Tizio, in qualità di cessionario, notificava allo stesso un atto di precetto per ottenere il pagamento di quanto dovutole.
Il dott. Tizio proponeva opposizione al precetto deducendo la non opponibilità nei suoi confronti della sentenza di condanna conseguita da Alfa S.r.l. e la non applicabilità del disposto dell’art. 2258 c.c.

Il nostro Studio si costituiva in giudizio a difesa di Alfa S.r.l., rilevando che il dott. Tizio aveva indubbiamente assunto la posizione di successore a titolo particolare nel rapporto contrattuale con Alfa S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 2258 c.c., poiché:

  • il contratto intercorso tra Alfa S.r.l. e la Farmacia Beta era indubbiamente un contratto inerente l’azienda ceduta, avendo il medesimo ad oggetto la fornitura degli arredi e l’allestimento dell’esercizio commerciale della Farmacia stessa;
  • la cessione dell’azienda Farmacia Beta in favore del dott. Tizio era intervenuta allorquando era pendente il giudizio promosso dalla dott.ssa Caia, in qualità di titolare e legale rappresentante della Farmacia Beta, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del ridetto contratto e la richiesta di condanna di Alfa S.r.l. al risarcimento del preteso danno da inadempimento, nonché la domanda riconvenzionale spiegata da Alfa S.r.l. per ottenere il pagamento della fornitura;
  • il contratto in questione, quindi, era tutt’altro che esaurito al momento della cessione di azienda, posto che le sorti del medesimo, in discussione tra le parti, erano sub judice;
  • il giudizio civile conclusosi con la sentenza azionata era stato indubbiamente svolto nell’interesse della azienda ceduta e la sentenza di condanna era stata emessa nei confronti della dott.ssa Caia quale titolare e legale rappresentante della azienda ceduta Farmacia Beta della dott.ssa Caia.

Il giudizio di opposizione a precetto è stato definito con sentenza n. 4667/2020 del Tribunale di Napoli, la quale, in accoglimento delle argomentazioni svolte dalla nostra difesa di Alfa S.r.l., ha rigettato l’opposizione spiegata dal dott. Tizio, ritenendo la sentenza azionata da Alfa pienamente opponibile ed efficace nei confronti del cessionario dott. Tizio.

Clicca qui per scaricare la sentenza Tribunale di Napoli n. 4667/2020

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