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Femminicidio, la Cassazione: “Responsabilità degli inquirenti solo se il delitto non era inevitabile”

La Suprema Corte si pronuncia sulla responsabilità civile dei magistrati su un caso di “femminicidio”

Una donna siciliana, madre di tre figli, sottoposta a continui maltrattamenti da parte del marito, aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine presentando ben dodici denunce. Qualche mese dopo veniva uccisa. Il genitore adottivo dei figli della vittima aveva avviato una causa contro lo Stato, ritenendo che gli inquirenti non avessero adottato i provvedimenti necessari ad evitare la morte della donna. La sentenza di primo grado ha dato ragione a questa tesi, prevedendo un risarcimento in denaro di 250 mila euro. Per il Tribunale, la Procura, non disponendo «alcun atto di indagine rispetto ai fatti denunciati» e «non adottando nessuna misura per neutralizzare la pericolosità dell’assassino» aveva commesso «una grave violazione di legge con negligenza inescusabile».

La Corte d’Appello di Messina, ribalta la sentenza, disponendo la restituzione delle somme attribuite a titolo di risarcimento, ritenendo, invece, che l’uomo era così determinato nel voler uccidere la donna che l’omicidio non poteva essere evitato: «Dato il radicamento del proposito criminoso e la facile reperibilità di un’arma simile, non avrebbero avuto effetto né l’interrogatorio di lui, né una perquisizione a casa sua per scovare il coltello e l’epilogo mortale della vicenda sarebbe rimasto immutato».

La Cassazione, con sentenza n. 7760 dell’8.4.2020, ha annullato la sentenza di secondo grado e disposto un nuovo procedimento innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro. La decisione della Suprema Corte affronta uno​ dei temi più difficili e controversi, da sempre oggetto di discussioni e polemiche, ovvero quello della responsabilità dei magistrati.


§ 1. L’accertamento del nesso causale

La Corte, richiamando la sentenza n. 23197 del 27.9.2018, ha ribadito che in tema di responsabilità civile la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità.

Detta probabilità non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa/statistica, ma deve essere verificata riconducendo il grado di fondatezza dell’accusa all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).

Nel caso specifico, il giudice di merito, essendo tenuto ad accertare il nesso causale fra la lamentata condotta omissiva (ravvisata nell’omessa perquisizione domiciliare e sequestro dell’arma da taglio con la quale l’omicida aveva già reiteratamente minacciato la moglie) ed il fatto lesivo, non può escludere, come ha fatto la Corte d’Appello di Messina, l’incidenza della condotta omissiva sulla verificazione dell’evento semplicemente ipotizzando che questo evento criminoso si sarebbe potuto comunque realizzare in altro modo.

§ 2. L’antecedente logico e la condotta omessa

Secondo la Cassazione «l’eccessiva frammentazione dei fatti» e un «percorso argomentativo in contrasto con le regole che governano l’accertamento», «la mancata valutazione del concatenarsi degli eventi nel ricostruire il caso», hanno fatto perdere di vista alla Corte Territoriale l’antecedente logico, ovvero la condotta omissiva dai magistrati inquirenti che non avevano adottato provvedimenti diretti ad evitare il femminicidio, specie laddove, nella motivazione della sentenza, si afferma che in qualsiasi caso l’evento omicida si sarebbe comunque verificato, escludendo l’evitabilità dell’evento in considerazione di un’assoluta impossibilità di una condotta positiva alternativa.

§ 3. Conclusioni

Il caso che ci riguarda, relativamente alla responsabilità dei magistrati, in ragione del tempo dei fatti, rientra nella disciplina originaria della legge 117 del 1988 e cioè quella anteriore di cui alla legge 27 febbraio 2015 n. 18, sicuramente più restrittiva rispetto alla precedente.

Tuttavia, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7760 dell’8.4.2020, ha indicato quale sia quel limite, superato il quale, i magistrati potranno essere considerati responsabili nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni. Se l’attività valutativa del magistrato, specie relativamente al materiale probatorio raccolto nell’ambito delle indagini, integra estrinsecazione di una discrezionalità normalmente intangibile ed esente da responsabilità, essa non​ può mai giustificarsi quando è arbitraria, in quanto irragionevole.

Nel caso esaminato dov’è presente un contesto di accesa conflittualità indotta dalla traumatica dissoluzione del vincolo familiare o di coppia, manifestamente caratterizzato da reiterate minacce anche a mano armata, è evidente l’assoluta inerzia dell’organo inquirente che non può essere esente da responsabilità, in quanto ha tralasciato ogni attività diretta a prevenire la consumazione del reato, limitandosi dalla formale e obbligatoria iscrizione del pluridenunciato nel registro degli indagati.

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