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Ipoteca Giudiziale Illegittima

Ipoteca Giudiziale Illegittima – Ordine di Cancellazione e Risarcimento dei danni

Cancellazione Ipoteca Illegittima per Eccesso dell’Importo Iscritto

Lo Studio ha tutelato vittoriosamente in giudizio un marito che, nel chiedere un finanziamento per la propria attività commerciale, aveva scoperto che l’ex moglie aveva iscritto ipoteca giudiziale su tutto il suo patrimonio per Euro 500.000,00.

Il Tribunale ha accertatato la illegittimità della iscrizione ipotecaria per plateale eccessività dell’importo, ordinandone la cancellazione e condannando la ex moglie al risarcimento dei danni, oltre al rimborso delle spese legali.

 

Il fatto costitutivo del debito per il quale era stata iscritta ipoteca giudiziale

In forza di una sentenza di divorzio che prevedeva a carico dell’ex marito il versamento di un assegno mensile di Euro 1.500,00 per il mantenimento ordinario della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie), la ex moglie aveva iscritto una ipoteca per Euro 500.000,00 su tutti i beni immobili intestati all’obbligato il quale, proprio in considerazione di tale iscrizione, si era visto precludere ogni possibilità di disporre del patrimonio (vendendolo ovvero offrendolo in garanzia per l’ottenimento di finanziamenti).

La ex moglie era stata dapprima invitata in via stragiudiziale a procedere alla cancellazione della ipoteca e, visto il suo rifiuto, era stata citata in Tribunale.

Nell’ambito del giudizio veniva acclarato che gli assegni di mantenimento della prole erano sempre stati versati, seppure – specie negli ultimi tempi – con qualche ritardo rispetto ai termini previsti in sentenza. A causa delle difficoltà economiche incontrate nella propria attività commerciale, inoltre, non sempre l’obbligato riusciva a corrispondere l’intero importo dovuto in unica soluzione e provvedeva quindi al versamento in più tranches. Erano infine sorte contestazioni in relazione alle spese straordinarie, avendo la ex moglie richiesto il rimborso di spese in realtà ricomprese nell’assegno ordinario.

 

I presupposti che legittimano l’iscrizione della ipoteca in forza della sentenza di separazione o divorzio e la possibilità di richiedere al Giudice l’accertamento della loro insussistenza

Con sentenza n. 12309 del 6 luglio 2004 (di cui si riporta qui di seguito la massima), la Suprema Corte è intervenuta sul tema, delineando la portata ed il fondamento delle disposizioni che nel nostro ordinamento prevedono la possibilità, per il coniuge titolare del diritto al mantenimento per sé o (come nel caso di specie) per i figli, di iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento di separazione ovvero di divorzio. Vengono, al contempo, evidenziati i poteri di controllo demandati al Giudice chiamato a verificare la legittimità della iscrizione operata.

In tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l’assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza – originaria o sopravvenuta – di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l’estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’art. 2884 c.c.”

Cass. 06/07/2004, n. 12309

Quanto all’importo per il quale è possibile iscrivere ipoteca, si legge nell’ambito della medesima sentenza:

Non indicando la normativa alcun criterio ai fini della determinazione della relativa somma di riferimento, (n.d.r. l’iscrizione ipotecaria) può essere fatta per la somma indicata dal creditore (art. 2838 c.c.), con facoltà, per il debitore, di chiederne la riduzione mediante domanda rivolta al giudice, il quale, peraltro, non gode di discrezionalità piena, ma deve applicare criteri che si riferiscano ad elementi obiettivi”.

Cass. 06/07/2004, n. 12309

Al Giudice spetta quindi verificare:

  • in prima battuta, la sussistenza del “pericolo di inadempimento del coniuge obbligato” quale presupposto legittimante l’iscrizione ipotecaria (dovendo, in difetto, ordinarne la cancellazione);
  • in seconda battuta, e solo nel caso in cui la prima valutazione porti ad affermare la legittimità dell’iscrizione, il Giudice dovrà valutare se l’entità della somma per la quale l’ipoteca giudiziale è stata iscritta è giustificata in rapporto all’entità delle somme dovute dall’obbligato (disponendone, ove sovrabbondante, la riduzione e/o la restrizione dell’iscrizione ad una parte dei beni dell’obbligato).

 

 

La responsabilità dell’ex coniuge in caso di illegittima iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il creditore che abbia iscritto ipoteca in assenza dei presupposti ovvero abbia ecceduto, per dolo o colpa grave, nella determinazione unilaterale della somma per la quale l’ipoteca è stata iscritta, è responsabile nei confronti del debitore per i danni conseguenti a tale condotta.

Si pensi al discredito commerciale, oltre che personale, alla impossibilità di accedere al credito e di alienare anche in parte il patrimonio onde ottenere la liquidità necessaria a far fronte ai propri impegni, sia personali che professionali.

 

Il Provvedimento dichiarativo dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria

Il Giudice ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della illegittimità della iscrizione ipotecaria, risultando documentalmente dimostrato che l’obbligato aveva adempiuto agli obblighi posti a suo carico dalla sentenza di divorzio, mentre eventuali incompleti o ritardati pagamenti non potevano concretare effettivo e grave pericolo di inadempimento utile ai fini della iscrizione ipotecaria.

Ritenendo inoltre plateale la eccessività della iscrizione estesa a quattro immobili per un valore di Euro 500.000,00, il Tribunale condannava la ex moglie anche al risarcimento dei danni, da liqudare in separato giudizio.

 

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