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Malasanità Risarcimento: tutto quello che c’è da sapere

Risarcimento & Malasanità

La responsabilità medico-sanitaria riveste una significativa importanza nel nostro Paese, non solo per la rilevanza della quota di spesa pubblica che l’Italia destina alla sanità (8,9% del PIL nell’anno 2016, da fonte O.C.S.E.), ma soprattutto perché la protezione dei cittadini contro il rischio sanitario è parte integrante del diritto alla salute, tutelato come diritto fondamentale e come interesse della collettività dall’articolo 32 della nostra Costituzione e dalla legge Gelli del 2017.

Per questo motivo, cerchiamo di fare il punto sul tema “Malasanità – Risarcimento“, in modo da riepilogare le cause del fenomeno e spiegare al cittadino cosa può fare per difendersi dagli errori medici.

 

INDICE SOMMARIO

 

§ 1. I dati della malasanità

La relazione conclusiva approvata (il 22/01/2013) dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario conferma che, negli anni dal 2006 al 2011, alle Aziende Sanitarie coinvolte nelle rilevazioni statistiche (169), sono state indirizzate complessivamente 82.210 denunce di episodi avversi e conseguenti richieste di risarcimento, per una media 13.702 richieste annuali.

Il grafico che segue mostra l’andamento delle denunce per malasanità, che segnala un andamento crescente dal 2006 al 2009, ed una successiva riduzione negli anni 2010 e 2011, tanto che il valore di quest’ultimo anno si è attestato sul livello del 2008.

 

I risarcimenti erogati nel periodo in questione (2006-2011) ammontano complessivamente ad euro 837 milioni, con un andamento – illustrato nel grafico che segue – che dimostra una costante riduzione degli importi pagati (dai 191 milioni del 2006, ai meno di 50 milioni del 2011).

 

Anche il Bollettino Statistico sui Rischi da Responsabilità Civile Sanitaria in Italia, diffuso dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) nel dicembre 2017, documenta una sostanziale flessione delle denunce presentate e, conseguentemente, dei risarcimenti erogati.

Nel 2016, infatti, le compagnie assicurative hanno ricevuto quasi il 50% in meno delle richieste risarcitorie pervenute nel 2010 (15.360 anziché 29.991). La diminuzione avrebbe coinvolto soprattutto le strutture pubbliche (3.793 denunce, anziché le 16.664 del 2010). La diminuzione delle richieste risarcitorie da parte di strutture sanitarie private, invece, è stata meno accentuata (5.242 denunce nel 2016, contro le 3.075 del 2010). Va segnalato, tuttavia, che il calo delle richieste risarcitorie tra il 2010 e il 2016 non è dovuto soltanto alla diminuzione del tasso di denunce per struttura (-56% per le pubbliche, -23% per le private), ma anche alla notevole diminuzione del numero delle strutture sanitarie assicurate, che sempre più spesso hanno iniziato ad operare in cd. “autoassicurazione” o – più correttamente – in autoritenzione del rischio sanitario.

Fino al 2016 sarebbero stati risarciti a titolo definitivo 40.444 sinistri, denunciati tra 2010 e 2016. Il 92% di tali liquidazioni sarebbero relative a richieste risarcitorie pervenute prima del 2015. I risarcimenti complessivamente erogati ammonterebbero a 1 miliardo e 590 milioni di euro. Il 96% di tale importo riguarderebbe denunce precedenti al 2015.

 

§ 2. Quali sono le principali cause della malasanità?

Gli eventi avversi in sanità sono principalmente dovuti a:

1) carenze organizzative delle strutture, che incidono sulla efficienza e sulla salubrità degli ambienti sanitari (cfr. infezioni nosocomiali), oppure sulla ripetizione di errori professionali (si pensi alla maggiore esposizione al rischio di sanitari costretti ad orari di lavoro eccessivamente onerosi);

2) negligenze / imperizie / imprudenze da parte di medici ed infermieri, talvolta nel corso di prestazioni (soprattutto diagnostiche) routinarie, senz’altro evitabili alla luce delle conoscenze scientifiche, delle linee guida e dei protocolli in vigore;

3) mancata previsione di un sistema di gestione del rischio e, in alcuni casi, assenza di sanzioni efficaci per il personale inefficiente, assenteista o con tassi importanti di sinistrosità;

4) tagli continui alle risorse della sanità, sia quella pubblica sia quella convenzionata, con effetti negativi sui sistemi di prevenzione (risparmi sugli accertamenti diagnostici; strumentazione inefficiente od obsoleta; mancanza di formazione dei sanitari; carenza di personale medico; strutture fatiscenti; carenza di posti letto; ecc.);

5) sprechi di denaro, talvolta associati a fenomeni criminosi e, nei casi più gravi, al coinvolgimento di associazioni malavitose nel sistema sanitario;

6) superficialità nella fase precedente alla somministrazione di prestazioni e trascuratezza nella informazione al paziente.

 

Sei stato vittima di malasanità oppure lo è stato un tuo parente?
Hai 10 anni di tempo per chiedere il risarcimento.

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§ 3. Quali sono i settori più esposti al rischio di malasanità?

Chirurgia Generale

  • Aderenze post-operatorie.
  • Clips mal posizionate.
  • Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante.
  • Errata esecuzione di interventi chirurgici.
  • Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema.
  • Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi.
  • Infezioni post-operatorie.
  • Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici.
  • Mancata diagnosi di patologie.
  • Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato.
  • Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento.
  • Rottura di denti o protesi durante l’intubazione.
  • Scarsa assistenza nel post-operatorio.
  • Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).

Chirurgia Plastica

  • Aumento labbra: Eccesso di volume, errore di proiezione, asimmetria.
  • Blefaroplastica: asimmetria, correzione eccessiva o insufficiente o cicatrici troppo evidenti.
  • Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva o insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie.
  • Liposcultura: avvallamenti, asimmetrie, caduta di tessuti (per l’eccessivo svuotamento) e buchi.
  • Rinoplastica: avvallamenti, irregolarità nella superficie o asimmetrie.
  • Risultato difforme da quello prospettato.
  • Trapianto capelli: attaccatura innaturale, trapianto cd. “a ciuffi di bambola”, con reimpianto dei capelli a ciuffetti anziché singolarmente.

Oculistica

  • Infezioni durante l’esecuzione di interventi.
  • Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia.
  • Errata esecuzione di iniezioni intravitreali.
  • Colpevole ritardo nel trattamento di patologie oculari.
  • Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria.

Odontoiatria

  • Frattura delle radici per perni moncone mal eseguiti.
  • Infezioni a seguito di cure canalari (devitalizzazione).
  • Infiltrazioni cariose e problemi gengivali per errata esecuzione di corone in ceramica.
  • Mancata esecuzione di esami preliminari.
  • Recidive cariose o infiammazioni per errate otturazioni.

Anestesia

  • Decesso nel corso di anestesia negli interventi.
  • Lesioni durante le intubazioni oro-tracheali.

Oncologia

  • Interventi eccessivamente demolitivi rispetto alla diagnosi.
  • Interventi incompleti, che rendono necessari nuovi interventi chirurgici.
  • Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza per omessa o ritardata diagnosi.
  • Prescrizione di accertamenti non idonei.
  • Radio e chemioterapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte.
  • Ritardo nella diagnosi o nell’esecuzione delle terapie di trattamento.

Ginecologia e Ostetricia

  • Danni alla madre durante il parto.
  • Diagnosi errate per malattie ginecologiche.
  • Distocia della spalla.
  • Errate terapie per la cura della infertilità.
  • Erronea diagnosi prenatale.
  • Fratture della clavicola.
  • Ipossia del bambino al momento del parto.
  • Lesioni del plesso brachiale.
  • Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino.
  • Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l’esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l’interruzione di gravidanza.
  • Mancata diagnosi di tumori dell’apparato genitale femminile.
  • Omessa diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata.
  • Perdita del feto per amniocentesi o villocentesi.
  • Prescrizione di terapie senza adeguati controlli.
  • Ritardo nell’esecuzione di parto cesareo.
  • Ritardo nell’espletamento del parto con morte del neonato.
  • Uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni.

Ortopedia

  • Errata esecuzione di interventi chirurgici per la sintesi delle fratture.
  • Infezione ospedaliera ed emorragie post-operatorie.
  • Inserimento di protesi di dimensioni errate.
  • Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all’ernia del disco.
  • Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale dopo una caduta.
  • Mancata esecuzione di indagini o esami preliminari.
  • Mancato recupero della gamba per un intervento errato sui legamenti.
  • Mancato riconoscimento di fratture.
  • Presenza di infezioni nosocomiali dovute alla mancata sterilizzazione dei ferri di sala operatoria o scarsa igiene delle sale.

 

§ 4. Malasanità & Risarcimento del danno: cosa fare

Siamo uno Studio Legale composto da Avvocati e Professionisti esperti in responsabilità medico-sanitaria e risarcimento del danno.
Ci occupiamo di far conseguire alle vittime di “malasanità” un congruo risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in conformità ai più aggiornati ed equi criteri di liquidazione in uso nella prassi assicurativa e giudiziale.

La responsabilità medico-sanitaria ha natura contrattuale, quindi il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di dieci anni dalla scoperta.

Pensi di aver subito un danno alla salute per un errore medico-sanitario?
Oppure ritieni che il decesso di un tuo congiunto sia addebitabile a “malasanità”?
Vuoi denunciare la vicenda?
Intendi chiedere un risarcimento?

Allora hai bisogno del nostro aiuto:

  • per verificare se ci sono davvero i presupposti della responsabilità sotto il profilo medico-legale;
  • per individuare i soggetti obbligati al risarcimento;
  • per quantificare esattamente il danno;
  • per iniziare e coltivare le tue richieste di risarcimento.

Vuoi avere un parere preliminare sul tuo caso? Contattaci ora!

 

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Casi di Malasanità risolti

 

§ 5. Iter della pratica di risarcimento danni da “malasanità”

A – Valutazione preliminare sommaria sulla risarcibilità

Ti chiederemo di trasmetterci una breve ricostruzione della vicenda, nella quale ci “racconterai” cosa è accaduto e ci esprimerai i tuoi eventuali dubbi.
Inoltre, dovrai mandarci copia di tutta la documentazione clinica (in particolare: cartelle cliniche, certificati, referti, prescrizioni, certificazioni, lettere di dimissioni).
I nostri Professionisti (avvocati e medici) effettueranno una valutazione preliminare ed esprimeranno un parere sommario sul fumus della responsabilità.

(TEMPI: da 2 a 4 settimane)

 

B – Perizia medico-legale

In caso di esito positivo della prima fase, effettueremo un doveroso approfondimento medico-legale e specilistico sulla vicenda, con l’affidamento di apposito incarico ad un collegio di nostri consulenti di fiducia o, se lo preferisci, ad altri consulenti da te individuati.
Sarà quindi redatta una vera e propria consulenza tecnica di parte medico-legale e specialistica.

(TEMPI: da 30 a 90 giorni)

C – Gestione stragiudiziale

Già nel corso del completamento della perizia medico-legale, i nostri avvocati individueranno il soggetto responsabile ed invieranno una prima diffida, utile anche ad interrompere la prescrizione.
Saranno inoltre effettuati tutti i tentativi per raggiungere una definizione transattiva della vertenza, anche con l’esperimento dei procedimenti di mediazione previsti dalla legge, con l’obiettivo di concordare con la struttura sanitaria interessata o con la rispettiva assicurazione un congruo importo risarcitorio.

(TEMPI: da 3 a 12 mesi)

D – Azione giudiziale

Quale extrema ratio, laddove la trattativa stragiudiziale non raggiunga il suo scopo, si valuterà l’opportunità di promuovere un giudizio civile, preferibilmente nelle forme di un accertamento tecnico ante causam o di una consulenza preventiva ai fini della composizione della lite.
Non è infrequente, ad ogni modo, che l’accordo transattivo intervenga proprio in corso di giudizio.

(TEMPI: variabili, non inferiori a 6 mesi)

 

Puoi contattarci con grande serenità, perché non assumi alcun obbligo illustrandoci il tuo caso ed inviandoci la documentazione necessaria alla valutazione preliminare.
Il nostro compenso, proporzionale al risultato ottenuto, verrà versato solo quando il risarcimento sarà stato effettivamente pagato dai responsabili o dalle rispettive compagnie assicurative.

 

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