Parliamo di malasanità e risarcimento. Se Vi trovate a consultare queste pagine molto probabilmente ritenete di aver subito dei danni a causa di un improprio trattamento medico, o di una diagnosi sbagliata o incompleta, oppure ancora dell’omissione di una cura necessaria (cd. “malasanità” o “malpractice”) ed aspirate ad un congruo risarcimento.
Forse non sono situazioni capitate direttamente a Voi, ma a un Vostro familiare, la cui integrità psicofisica è stata menomata, anche gravemente, e, talvolta, persino distrutta.
Con il termine “malasanità” il linguaggio comune e quello giornalistico si riferiscono al fenomeno che – tecnicamente – deve essere denominato “responsabilità sanitaria“.
Per poter parlare di responsabilità sanitaria, è necessario che sussistano tre presupposti.
1) La condotta o l’omissione caratterizzata da colpevolezza.
Questa può ravvisarsi quando c’è uno scostamento tra ciò che è accaduto e quanto sarebbe dovuto avvenire in conformità alle prescrizioni comportamentali pertinenti rispetto al caso.
In proposito, per giudicare un presunto caso di malasanità, rammentiamo l’importanza di individuare – e all’occorrenza depositare in giudizio! – le cc.dd. “Linee Guida“, le “Buone Pratiche” e gli eventuali “Protocolli” applicabili alla fattispecie, che rappresentano fondamentali parametri di riferimento per valutare il rispetto dei doveri assistenziali da parte della Struttura Sanitaria (in conformità al principio di cui all’art. 1176 c.c.).
Ricordiamo altresì che il medico medio, rispetto al quale deve essere effettuata la valutazione di diligenza, non è il medico “mediocre”, ma è il medico bravo, vale a dire il medico preparato, coscienzioso e competente.
2) Il danno
Esso è configurato dalle conseguenze derivanti dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante (in materia di malasanità si tratta, per lo più, del diritto all’integrità psico-fisica del Paziente).
Diversamente da quanto alcuni pensano, il danno non è mai in re ipsa e non si identifica con la lesione del diritto, che ne costituisce solo l’antecedente e non è quindi risarcibile di per sé.
Per ottenere il riconoscimento di un danno da malasanità e per valorizzarlo adeguatamente a fini risarcitori, dunque, non è sufficiente affermare che c’è stata la lesione di un diritto, ma è estremamente importante saper individuare (e documentare) tutte le implicazioni pregiudizievoli che ne siano conseguite.
3) Il nesso causale tra la condotta (o l’omissione) e il danno
Questo è la relazione che deve sussistere tra condotta e danno al fine di poter ascrivere quest’ultimo all’autore della prima (o all’Ente che ne deve rispondere per malasanità).
Come noto, può dirsi ormai acquisita la consapevolezza che l’illecito civile e quello penale hanno strutture e funzioni distinte, il che impone di adottare – in sede civile – un diverso criterio di analisi della causalità, vale a dire quello della probabilità relativa o, come si suol definirlo, del “più probabile che non“.
È d’uopo precisare, in proposito, che tale criterio non può ridursi ipso facto alla aberrante regola del 50+1%.
Pertanto, il nesso causale dovrà dirsi pienamente integrato anche quando la valutazione sia inferiore al 50% se la condotta (o l’omissione) sanitaria resti comunque l’antecedente eziologico più significativo in ordine alla produzione dell’evento, nel contesto di tutte le risultanze fattuali di una specifica vicenda.
Non sai a chi rivolgerti per una vicenda di malasanità?
È davvero difficile attribuire un esatto valore economico alla qualità di vita che viene persa, ma sappiate che – in quanto vittime di un episodio di “mala-sanità” – essere risarciti è Vostro diritto e che, col nostro aiuto, potrete ottenere il giusto ristoro di ogni pregiudizio subito.
Com’è noto, poiché la responsabilità medica della Struttura Sanitaria ha natura contrattuale (lo ha stabilito espressamente l’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dettante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), il diritto al risarcimento del danno per malasanità può essere esercitato nel termine di dieci anni dalla scoperta.
I nostri Professionisti hanno maturato vasta esperienza nel campo dell’errore medico-sanitario e del risarcimento del danno ad esso conseguente, anche nell’àmbito dell’attività di docenza universitaria ed extrauniversitaria svolta, ed hanno ottenuto significativi risultati – tanto in sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale – in tema di infezioni nosocomiali, carenza o difetto di organizzazione della struttura ospedaliera o della casa di cura, responsabilità medica d’equipe, consenso informato, danno da morte, emergenza-urgenza, malasanità in oculistica, lesioni macro-permanenti, perdita di chances di sopravvivenza e di guarigione.
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