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Caduta in ospedale risarcimento danni

Caduta in ospedale risarcimento danni

La responsabilità della struttura sanitaria per la caduta del paziente

Il fenomeno della caduta dei pazienti all’interno dell’ospedale è molto più diffuso di quanto si pensi. Le cadute accidentali costituiscono la casistica più frequente di eventi avversi che si verificano nelle strutture sanitarie, ovvero eventi inattesi correlati al processo assistenziale e che comportano un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile.

Una persona che è già in condizione di salute precaria può avere delle conseguenze immediate gravi a seguito della caduta. Se è una persona anziana a cadere, si verificano spesso complicanze successive all’evento che comportano un mutamento definitivo del proprio stato di salute.

La caduta in ospedale aumenta i tempi del ricovero e, conseguentemente, i costi per la sanità pubblica. Nella maggior parte dei casi l’incidente era prevedibile ed evitabile. Vediamo allora quando ci sono i presupposti per chiedere un risarcimento danni per caduta del paziente ricoverato nella struttura sanitaria.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Cosa s’intende per caduta in ospedale?

La Raccomandazione per la Prevenzione e la Gestione delle cadute nelle strutture sanitarie, elaborata dal Ministero della Salute qualche anno fa, definisce la caduta in ospedale come un:

improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica. La testimonianza delle cadute è basata sul ricordo del paziente e/o la descrizione della caduta da parte dei testimoni. Questa definizione include i pazienti che dormendo sulla sedia cadono per terra, i pazienti trovati sdraiati sul pavimento, le cadute avvenute nonostante il supporto”.

FONTE: “Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie”, a cura del Ministero della Salute, novembre 2011

A questa definizione si aggiunge che la caduta in ospedale è un evento avverso, cioè un evento inatteso e indesiderato correlato al processo assistenziale, che comporta un peggioramento dello stato di salute del paziente. La caduta può essere causa di lesioni lievi o gravi, ma anche della morte del paziente.

Il rapporto del 2019 del Ministero della Salute, relativo agli eventi più gravi che si sono verificati in ambiente ospedaliero fra il 2016 e il 2018, mette al primo posto le cadute dei pazienti presso la struttura: ci sono state ben 984 segnalazioni di morte o grave danno per caduta del paziente in ospedale.

Dalle migliori stime emerge che:

  • il 78% delle cadute dei pazienti è prevedibile perché è possibile identificare il fattore di rischio relativo al paziente (che, ad esempio, ha difficoltà di deambulazione, oppure è disorientato);
  • il 14% delle cadute è accidentale e può dipendere da carenze della struttura sanitaria e/o fattori ambientali; 
  • soltanto l’8% delle cadute in ospedale è effettivamente imprevedibile.

Quindi, facendo le somme, nel 92% dei casi la struttura sanitaria è responsabile della caduta in ospedale.

La caduta accidentale del paziente è a tutt’oggi uno dei casi di malasanità più percepito dall’utente. Anche perché, nella maggior parte dei casi, la caduta è dovuta a carenze della struttura sanitaria, che vanno da deficit del personale alla mancata corretta manutenzione della struttura.

I soggetti più frequentemente coinvolti sono gli anziani, che purtroppo subiscono danni spesso permanenti a seguito della caduta.

§ 2. Le possibili conseguenze da caduta in ospedale

I danni più frequenti da caduta in ospedale che si verificano nell’immediato sono per lo più di tipo ortopedico:

  • frattura del femore
  • frattura dell’anca
  • frattura del bacino
  • lesione del polso

Ma possono verificarsi anche traumi cranici e danni cerebrali.

Spesso però queste lesioni portano a complicanze ulteriori quali:

Con riferimento agli anziani un ulteriore danno da non trascurare è quello che avviene a livello psicologico: la caduta spesso ha come conseguenze la paura di cadere di nuovo, l’insicurezza, la depressione. Spesso gli anziani subiscono un trauma dalla caduta e non riescono a riprendere il loro stile di vita, anche se le condizioni fisiche lo permetterebbero.

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§ 3. Responsabilità civile della struttura per cadute accidentali in ospedale

Nel 2011, come abbiamo già accennato, è stata pubblicata la Raccomandazione del Ministero della Salute n.13, per la prevenzione e la gestione delle cadute nelle strutture sanitarie. Le direzioni sanitarie sono tenute a rispettare la Raccomandazione, in linea con quanto previsto dalla legge Gelli del 2017 sulla responsabilità professionale sanitaria.

La struttura ospedaliera risponde civilmente per inadeguata manutenzione degli spazi (pavimento scivoloso, buche, insidie), ma anche per carenze dal punto di vista organizzativo (mancanza del personale adeguato alle circostanze), che comportano una non sufficiente vigilanza sul paziente che è stata causa dell’incidente.

Responsabilità per caduta in ospedale in base ai fattori di rischio

La responsabilità per sorveglianza varia a seconda delle condizioni di salute e dell’età dei pazienti.

Quindi il personale sanitario ha il dovere di valutare i fattori di rischio per programmare l’adeguata messa in sicurezza del paziente.

Vanno valutati ad esempio:

  • Età (se sopra i 65 anni ci vuole una maggiore sorveglianza del paziente)
  • Se ci sono state cadute in precedenza
  • Se il paziente soffre d’incontinenza
  • Presenza di patologie che mettono a rischio l’equilibrio e le capacità motorie del paziente
  • Problemi muscolari

Se il rischio non è stato valutato in maniera idonea, la caduta accidentale del paziente rientra verosimilmente nella casistica dell’incidente prevedibile.

Inoltre, è proprio quando siamo in presenza di pazienti che hanno queste problematiche che le cadute portano conseguenze particolarmente gravi, fino ad essere anche causa del decesso.

Responsabilità strutturale nel risarcimento danni per caduta in ospedale

Riguarda tutto ciò che rientra nella messa in sicurezza della struttura:

  • Letti: con o senza protezione;
  • Barelle che si possono alzare e abbassare senza problemi;
  • Pavimenti senza buche e non scivolosi;
  • Illuminazione adeguata dei locali;
  • Presenza di strutture di supporto o sostegno quando il paziente si alza dal letto;
  • Spazi nei bagni e nei corridoi sufficienti per consentire il movimento.

In questi casi la struttura sanitaria ha la responsabilità “oggettiva” dell’accaduto. Non è quindi necessario che ci sia l’ulteriore violazione dovuta alla mancata vigilanza sul paziente. Se la vittima dell’accaduto dimostra che causa della caduta è una carenza strutturale all’interno dei locali, la struttura dovrà dimostrare, per discolparsi, che l’evento è accaduto per caso fortuito.

Responsabilità assistenziale per caduta in ospedale e risarcimento danni

La struttura ospedaliera è responsabile per:

  • Mancata assistenza;
  • Personale non sufficientemente preparato;
  • Operatori non dotati delle attrezzature adeguate per assistere il paziente quando si deve alzare dal letto.

Nel caso di omessa vigilanza e inidonea preparazione degli operatori, la caduta sarebbe stata senz’altro evitabile con un appropriato investimento nell’assistenza sanitaria, sia a livello quantitativo sia a livello di formazione circa la corretta prevenzione e gestione delle cadute.

§ 4. Può sussistere una responsabilità penale dell’ospedale per caduta del paziente?

Precisiamo subito che la responsabilità penale è personale, quindi non esiste una fattispecie di responsabilità penale a carico della struttura. Questa responsabilità può però essere attribuita ai dirigenti della struttura sanitaria: Diretttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo.

I casi in cui si può procedere penalmente sono quelli in cui si ravvisa una condotta per cui si è omesso di fare quanto possibile, a livello organizzativo e manageriale, per evitare l’incidente. Questo può avvenire anche se gli operatori sanitari che hanno prestato materiale assistenza al paziente hanno, invece, proceduto diligentemente.

Quindi può accadere che nel registro degli indagati vengano iscritti i componenti della Direzione aziendale, e non i professionisti effettivamente presenti quando è avvenuto l’incidente.

§ 5. Responsabilità del personale in caso di caduta accidentale in ospedale

Se la responsabilità della struttura ospedaliera è sicuramente di tipo contrattuale, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda quella del personale. L’attuale disciplina normativa stabilisce che la responsabilità del personale ospedaliero è di tipo extracontrattuale. Sarà quindi la vittima della caduta a dover dimostrare la colpa del sorvegliante.

Resta inteso che, se il giudice ritiene sussistente il nesso causale fra caduta e comportamento colposo dell’operatore, la struttura ospedaliera risponde sempre per la condotta del proprio personale. Quando colpa è considerata lieve, la struttura non può agire in rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria; quando invece la colpa è grave, la struttura potrà farsi rifondere di quanto versato al paziente a titolo risarcitorio. Questo è ciò che ha previsto la legge Gelli Bianco, che ha anche dettato una complessa e articolata disciplina in materia di assicurazione obbligatoria delle strutture e degli operatori sanitari.

Quanto detto vale per la responsabilità civile del personale. 

Si può configurare anche una responsabilità penale degli operatori sanitari qualora si ravvisi la fattispecie di lesioni personali colpose o omicidio colposo.

Questo accade, ad esempio, quando la caduta è avvenuta mentre il paziente veniva trasportato in barella, oppure trasferito da un letto di degenza ad un altro, oppure in ambulanza durante il trasporto, e in generale ogniqualvolta sia possibile formulare un addebito di negligenza, imperizia o imprudenza all’operatore incaricato della vigilanza sul paziente. C’è quindi un comportamento colpevole, attivo od omissivo, del personale che ha causato la caduta in ospedale. 

§ 6. Come agire per il risarcimento danni da caduta in ospedale?

Quando una persona viene ricoverata, si instaura un rapporto contrattuale atipico con la struttura ospedaliera. La struttura sanitaria assume, oltre all’obbligazione principale di curare il paziente per la patologia per cui viene ricoverato, anche le obbligazioni accessorie di assistenza sanitaria, inerenti al servizio alberghiero e alla sicurezza del paziente per tutto il tempo della degenza. 

Questo comporta che la responsabilità dell’ente ospedaliero ha natura contrattuale. Perciò, quando si agisce nei confronti della struttura sanitaria, sarà la struttura sanitaria stessa a dover dimostrare di essere stata adempiente rispetto alle proprie obbligazioni. Quindi dovrà dimostrare di aver preso tutte le misure necessarie per evitare la caduta in ospedale del paziente.

Ricordiamo che la struttura sanitaria o socio-sanitaria è responsabile per tutto ciò che abbiamo già illustrato sopra, con specifico riferimento a:

  • Valutazione dei fattori di rischio;
  • Idoneità della struttura a garantire la massima sicurezza ai pazienti;
  • Presenza, adeguata preparazione e comportamento degli operatori.

La colpa, quale presupposto della responsabilità della struttura, si presume, quindi la struttura stessa sarà scagionata solo se dimostrerà di aver tenuto una condotta diligente nella situazione specifica. Oppure l’ospedale dovrà dimostrare che il fatto è accaduto per cause non imputabili alla struttura stessa, cioè per caso fortuito. 

Ovviamente la possibilità di richiedere il risarcimento danni per caduta in ospedale varia da caso a caso e non è mai scontato che una caduta verificatasi durante la degenza possa ingenerare, di per sé sola, il diritto ad un risarcimento. Sarà il legale specializzato in malasanità che, sempre grazie al supporto del medico legale di fiducia e degli specialisti nella branca pertinente, ricostruirà l’accaduto per valutare la sussistenza di una ipotesi di malpractice medica, identificando i danni per cui si possa chiedere il risarcimento.

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