Home » Media » Responsabilità Sanitaria: quel labile confine tra Complicanza e “Malasanità”

Responsabilità Sanitaria: quel labile confine tra Complicanza e “Malasanità”

Il rilievo delle complicanze in una vicenda di “malasanità”

Nella letteratura scientifica sanitaria, una complicanza è un evento dannoso che insorge in un momento qualsiasi dell’iter terapeutico e che la medicina tende a considerare imprevedibile ed inevitabile.

Ma è proprio così dal punto di vista giuridico? E quali sono il rilievo e l’utilità del concetto di “complicanza” per il diritto? Quand’è che un evento avverso configura complicanza, e quando – invece – si tratta di “malasanità“?
Scopriamolo in questo approfondimento.

 

INDICE SOMMARIO

 

§ 1. La “malasanità” e la progressiva crescita delle aspettative dei pazienti

Ci sono temi, complessi e delicati, che meriterebbero un approccio cauto e scrupoloso, mentre talvolta – per pigrizia o, forse, sensazionalismo – non esitiamo a designarli utilizzando comode quanto inopportune semplificazioni linguistiche. La cosiddetta “malasanità” è uno di questi.

I progressi compiuti dalla scienza medica hanno via via incrementato le aspettative dei pazienti, sempre più inclini a pretendere che l’intervento sanitario sia salvifico, o quantomeno migliorativo, senza se e senza ma.

Nondimeno, l’attività sanitaria sconta i limiti di ogni azione umana: siamo imperfetti, commettiamo errori e, talvolta, le nostre azioni determinano risultati diversi da quelli attesi, anche quando le abbiamo compiute con la massima perizia, prudenza e diligenza.
Per questo, si dice che il medico deve curare sempre, far guarire quando è possibile.

 

§ 2. Eventi avversi, complicanze e responsabilità sanitaria

Ma ci sono casi in cui non è agevole discernere se un evento avverso (una mancata guarigione, l’insorgenza di una patologia, o una morte addirittura) sia stato provocato da una responsabilità individuale, piuttosto che da un fato ineluttabile.

Facciamo qualche esempio.

Abbiamo un po’ di artrosi, qualche difficoltà a camminare o ad alzarci dalla poltrona, e ci lasciamo convincere dall’ortopedico che consiglia un intervento chirurgico di protesi d’anca, da praticare magari in una clinica privata; all’esito, ci ritroviamo con una lesione del nervo sciatico, solo parziale (se siamo fortunati), ma tale da imporre un lungo periodo di recupero, con esiti peraltro difficilmente prevedibili.
Oppure, ci ricoveriamo per operarci al cuore: una delicatissima sostituzione valvolare; l’intervento riesce bene, benissimo, la riabilitazione cardiologica procede secondo il protocollo; quand’ecco, si scopre che abbiamo contratto una infezione correlata all’assistenza sanitaria, sostenuta da batteri altamente resistenti agli antibiotici, che molto spesso ha esiti letali.
O, ancora, abbiamo un problema di obesità e, per risolverlo, ci sottoponiamo a chirurgia bariatrica, ma andiamo incontro a una perforazione della parete gastrica, che può facilmente ingenerare peritonite con grave rischio di mortalità.

 

§ 3. Prevedibilità delle complicanze

Si tratta di quelle che, nella letteratura scientifica, vengono comunemente definite “complicanze”: eventi dannosi che insorgono in un momento qualsiasi dell’iter terapeutico e che la medicina tende a considerare imprevedibili ed inevitabili.

Imprevedibili, a ben vedere, le complicanze non lo sono mai.

Il fatto stesso che siano annoverate in statistica, e che sia possibile stimare in maniera piuttosto precisa quali siano le percentuali di rischio correlate a una determinata vicenda clinica, in realtà, dimostra inequivocamente che le complicanze sono eventi assolutamente prevedibili, ancorché sgraditi.

 

Complicanza o “malasanità”?

 

§ 4. Le complicanze sono evitabili oppure no?

Il punto è, allora, capire se siano davvero inevitabili, queste complicanze.

Proprio su questo nodo problematico le posizioni di medicina e diritto iniziano a divergere.

Per la medicina, infatti, le complicanze sarebbero inevitabili, perché nessun intervento chirurgico – si sa – è completamente esente da rischi.

Per il diritto, invece, il concetto stesso di “complicanza” risulterebbe inutile: al giurista – come, del resto, al singolo paziente – non interessa sapere se l’evento dannoso rientri nella classificazione clinica delle complicanze, oppure no, perché ciò che conta è il fatto concreto oggetto di giudizio, la specifica vicenda clinica, nella sua irripetibile unicità, piuttosto che l’astratta statistica.

 

§ 5. L’onere della prova in tema di evitabilità di una “complicanza”

E siccome, si sa, la salute si tutela (o si dovrebbe tutelare) in ospedale, ma la giustizia si amministra in tribunale, l’opinione del giurista risulta, di fatto (e di diritto), prevalente rispetto a quella del medico.

Dunque, come insegna la Suprema Corte, in caso di peggioramento del paziente correlato a un intervento sanitario, bisogna indagare se quel peggioramento era – in concreto, e non in astratto – evitabile oppure no.

Se era evitabile, esso va ascritto a colpa della struttura sanitaria, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”.
Se evitabile non era, esso integra gli estremi della causa non imputabile di cui all’art. 1218 c.c., che scagiona la struttura da responsabilità anche se – per ipotesi – non sia contemplato dai manuali come “complicanza”.

Da ciò consegue, sul piano della prova, che è onere della struttura sanitaria dimostrare che l’evento avverso era – nel caso concreto – del tutto inevitabile, e che pertanto il danno si è prodotto nonostante la perfetta adesione alle leges artis.
Se tale prova, la struttura, non riuscisse a darla, andrà incontro a responsabilità risarcitoria, a nulla rilevando che il danno sofferto dal paziente rientri o no nella categoria teorica delle “complicanze”.

 

 

Questo contributo è comparso, in versione sintetica, sul quotidiano Italia Oggi del 10/06/2019. Clicca sull’immagine qua sotto per scaricare la pubblicazione.

complicanza malasanità

 

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo sui Social