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Disastro Colposo a San Lorenzo in Campo (PU): Assolto il Tecnico Comunale

Crollo delle Mura di San Costanzo

L’Avv. Giovanni Chiarini ha difeso con esito vittorioso, ottenendone l’assoluzione, il responsabile dell’Ufficio Tecnico di un Comune delle Marche, imputato – con altri – per il delitto di disastro colposo, in relazione al crollo parziale delle antiche mura cittadine.
Ecco i dettagli della vicenda giudiziaria.

 

INDICE SOMMARIO

§ 1. Il crollo del bastione murario

Crollo Mura San Lorenzo in Campo

A fine luglio 2007, in un Comune della Regione Marche, si è verificato il

crollo di una parte importante del bastione murario di contenimento del terreno di uno storico complesso edilizio (c.d. rocca) sottoposto a vincolo ex legge 1089/1939 e d.lg. 490/1999 (norme a tutela dei beni culturali e del paesaggio).

Il crollo della parte muraria, alta oltre dieci metri, ha determinato grave pericolo per la pubblica incolumità, e solo per una serie di circostanze favorevoli non si sono per fortuna lamentate vittime.

 

§ 2. Le indagini esperite dalla Procura della Repubblica ed il rinvio a giudizio

Al fine di stabilire le cause del crollo la Procura della Repubblica competente ha disposto, in merito, consulenza tecnica col rito degli accertamenti tecnici irripetibili ai sensi dell’art. 360 c.p.p., conferendo incarico a due docenti universitari in ingegneria civile, i quali all’esito -con relazione- hanno sostanzialmente riferito che:

  • l’immobile in precedenza era stato oggetto di due interventi edilizi di ristrutturazione: variazione da struttura abitativa a struttura residenziale pubblica, il primo, e restauro delle mura perimetrali di contenimento del terreno costituente il giardino che contornava l’immobile medesimo, il secondo;
  • il crollo della parte delle mura perimetrali di contenimento del terreno sarebbe stato causato da un intervento di restauro conservativo errato, da cui si sarebbero dovuti rilevare profili di responsabilità diretta in capo al committente, ai progettisti e direttore dei lavori, oltre che all’impresa appaltatrice, e anche di responsabilità indiretta a carico della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, per omessa vigilanza;
  • del crollo avrebbe dovuto rispondere anche il dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale il quale, a parere dei consulenti del Pubblico Ministero, non avrebbe vigilato sull’andamento dei lavori in modo da scongiurare l’evento, oltre a non essere immediatamente intervenuto a seguito di un esposto prodotto alcuni mesi prima del crollo da un residente nei pressi della cinta muraria crollata.

 

Sulla scorta di tali risultanze la Procura della Repubblica ha tratto a giudizio davanti al Tribunale competente il committente proprietario dell’immobile, i progettisti e direttori dei lavori, il titolare dell’impresa appaltatrice ed il responsabile della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, oltre che il dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, ritenendoli responsabili di avere cagionato per colpa, con condotte indipendenti e nelle rispettive qualità, il crollo delle mura perimetrali sottostanti il giardino del palazzo (artt. 40, 41, 434 e 449 c.p.).

 

§ 3. La difesa del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e l’udienza preliminare per il disastro colposo

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha affidato il suo incarico difensivo all’Avv. Giovanni Chiarini, mentre gli altri imputati sono stati difesi da altri legali.

Sin dall’udienza preliminare, in difesa del tecnico comunale l’Avv. Chiarini non ha mancato di sottolineare che dall’esame degli atti processuali (compresa la relazione dei consulenti del P.M.) emergeva chiaramente che:

  • quanto agli atti relativi alle autorizzazioni concesse dall’Autorità Amministrativa (Municipio locale) per l’esecuzione dei lavori non erano rilevabili irregolarità sostanziali e/o formali di sorta dal punto di vista urbanistico-edilizio;
  • tutti gli atti autorizzatori rilasciati dal Comune erano stati sempre preceduti dalle necessarie autorizzazioni della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, trattandosi appunto di struttura sottoposta a vincolo, per cui qualsiasi intervento doveva sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza, alla quale è affidata per legge una specifica vigilanza anche durante l’esecuzione dei lavori autorizzati (ex legge 1089/1939, poi d.lg. 490/1999, T.U. disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, ed infine D.lg. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

L’Avv. Chiarini ha, inoltre, depositato documentazione idonea a provare che, a seguito dell’esposto prodotto alcuni mesi prima del crollo da un residente nei pressi della cinta muraria crollata, il tecnico comunale era prontamente intervenuto incaricando i competenti organi, tanto che era stata anche effettuata una approfondita indagine geologica con indicazione dei possibili rimedi idonei a scongiurare l’evento, poi purtroppo ugualmente verificatosi.

L’udienza preliminare, nonostante la richiesta di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto nei confronti del tecnico comunale avanzata dall’Avv. Giovanni Chiarini ed anche con altre formule da parte dei difensori degli altri imputati, è stata però definita dal G.u.p. col rinvio a giudizio per tutti gli imputati.

 

§ 4. L’istruttoria dibattimentale e la perizia eseguita per individuare le cause del crollo

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale del processo di primo grado, su richiesta dei difensori di tutti gli imputati, che ritenevano oltremodo opinabili le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti incaricati dal Pubblico Ministero per gli accertamenti tecnici svolti col rito degli atti irripetibili ex art. 360 c.p.p., il Giudice ha disposto perizia al fine di poter meglio chiarire le effettive cause del crollo.

Il perito incaricato dal Tribunale, con relazione, ha sostanzialmente riferito che, oltre alla ridotta permeabilità creatasi a seguito del restauro con stuccatura delle vecchie mura perimetrali:

  1. concausa scatenante del crollo era stata la rilevante pressione esercitata a monte del parametro murario da una rilevante massa di acqua impregnatasi nel terrapieno;
  2. contributo determinante all’accumularsi della rilevante massa di acqua nel terrapieno predetto era da attribuire, oltre che alle stagionali precipitazioni meteoriche, principalmente al funzionamento quotidiano dell’impianto di irrigazione del giardino realizzato in loco.

Le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato del Tribunale hanno avvalorato, e non di poco, le argomentazioni difensive già avanzate in sede di udienza preliminare e riproposte nel corso dell’istruttoria dibattimentale dall’Avv. Chiarini.
In particolare, è stato dimostrato anche in dibattimento che dopo l’esposto prodotto da un residente nei pressi delle mura crollate, il tecnico comunale non era rimasto inerte come sostenuto dall’accusa, bensì era prontamente intervenuto, sia per i dovuti controlli, sia nei confronti della proprietà, la quale aveva poi dato incarico ad tecnico per una indagine geologica sui luoghi interessati dai lavori di restauro.

Il geologo incaricato dalla proprietà ha, con testimonianza, riferito in udienza di avere accertato, nel corso della sua indagine che, alla base del terreno contenuto dalle mura crollate, si trovava una grotta nella quale era rilevabile un apprezzabile percolamento di acque, che diminuiva sensibilmente nelle osservazioni invernali (confermando così che che l’accumulo di acqua nella parte retrostante le mura crollate si formava a causa delle abbondanti irrigazioni nel siccitoso periodo estivo).

Anche più testi dell’accusa abitanti nei pressi delle mura crollate, in sede di controesame, hanno riferito che nel periodo estivo quasi tutte le sere udivano il classico rumore provocato dagli irrigatori messi in funzione per innaffiare il giardino.

Si è riusciti così a dimostrare in corso di causa, anche grazie alla perizia, che la causa principale del crollo delle mura era da ricercare non già nella errata esecuzione dei lavori di restauro, bensì nella successiva realizzazione del giardino e della sua continua e abbondante irrigazione.
Giardino realizzato su terreno che, da incolto e quindi indurito dal tempo e perciò piuttosto impermeabile, era divenuto poi oltremodo permeabile proprio a causa del suo dissodamento e successivo riporto di un consistente strato di terriccio vegetale utilizzato per facilitare la crescita del prato.

 

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§ 5. La discussione conclusiva e le argomentazioni difensive proposte dall’Avv. Chiarini

In sede di discussione finale, l’Avv. Chiarini non ha mancato, comunque, di sottolineare anche che, pur a voler ritenere concausa determinante del crollo l’esecuzione dei lavori di restauro delle mura, sarebbe stato oltremodo ingiusto chiamare a risponderne il responsabile dell’Ufficio Tecnico di un piccolo Comune, quale quello ove era situato l’immobile, anche in considerazione del fatto che tutti i permessi a costruire rilasciati dal Comune erano stati sempre preceduti dalle necessarie autorizzazioni della competente Soprintendenza per i Beni ambientali e Architettonici (cui è appunto affidata per legge una specifica vigilanza anche durante l’esecuzione dei lavori autorizzati).

Quindi, anche nel caso si fosse voluto dare valenza concausale alla esecuzione dei lavori di restauro, e non alla sola realizzazione del giardino con successiva abbondante e continua irrigazione, andava comunque dedotto che la dovuta vigilanza preventiva e durante l’esecuzione dei lavori doveva essere esercitata da tecnici di Enti specificamente indicati dalla legge (nel nostro caso, la Soprintendenza per i Beni ambientali ed Architettonici ed il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, ex Genio civile), e non di certo dall’Ufficio Tecnico di un piccolo Comune cui era preposto un semplice geometra, trattandosi di lavori su un antico manufatto, non per niente sottoposto a vincolo e, perciò, di lavori per i quali sono richieste non comuni cognizioni tecniche.

Lo stesso tecnico che, ante crollo, ebbe ad eseguire l’indagine geologica su incarico della proprietà e citato quale teste dall’accusa, ad esplicita domanda rivoltagli in sede di controesame in udienza dall’Avv. Chiarini, aveva risposto che nella preparazione professionale di un geometra certamente non rientra il possesso di cognizioni tecniche tali da consentirgli la capacità di valutare casi del genere.

Anche il consulente tecnico di parte, addotto a difesa dall’Avv. Chiarini, aveva tra l’altro affermato che – in base alle regolamentazione allora vigente (il d.lg. 267/2000, T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali; il D.P.R. n. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nonché il Regolamento Edilizio Tipo – RET), al tecnico comunale non compete la funzione di verificare ed entrare nel merito dal lato strutturale o tecnico-costruttivo per un intervento edilizio richiesto da privati cittadini proprietari degli immobili siti nel Comune, competendogli invece l’obbligo di verificare la regolarità formale del progetto relativamente alla sua conformità agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, nonché l’obbligo di vigilare la conformità dell’opera da realizzare al progetto assentito ed alle eventuali prescrizioni del titolo abilitativo.

In difesa del tecnico comunale, l’Avv. Chiarini non ha neppure mancato di richiamarsi nel corso della discussione al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di reati omissivi in base al quale, affinché possa essere ritenuta concretizzata la responsabilità dell’incolpato secondo la teoria condizionalistica della causalità (la cd. condicio sine qua non), necessita individuare quella condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe evitato il prodursi dell’evento secondo un criterio probabilistico per il quale, pur non richiedendosi una certezza assoluta, è indispensabile comunque che la certezza stessa sia assistita da un elevato grado di credibilità razionale.
Condotta positiva in grado di scongiurare l’evento senz’altro non individuabile nel caso di specie in capo al tecnico comunale.

 

§ 6. L’esito del giudizio e l’assoluzione dal reato di disastro colposo

All’esito del procedimento penale, il Giudice ha ritenuto provato che la causa principale del crollo delle mura andava ricercata non già nella esecuzione dei lavori di restauro dell’immobile, bensì nella successiva realizzazione del giardino e della sua continua e abbondante irrigazione ed ha perciò assolto tutti gli imputati dal reato loro contestato per non avere commesso il fatto.

Sarebbe residuata, invero, l’opportunità di disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l’eventuale azione penale nei confronti dei realizzatori del giardino, responsabili altresì della sua irrigazione.
Ciò però non è avvenuto, verosimilmente anche perché, dato il lungo lasso di tempo ormai trascorso dall’accadimento del fatto alla fine del giudizio di primo grado, ben potevano ritenersi ormai prescritti per decorso del tempo eventuali reati ipotizzabili a carico di altre persone, ossia di coloro che avevano realizzato il giardino.

 

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