conto corrente

Conto Corrente Cointestato – Quando (e perché) preferire la ‘Delega ad Operare sul Conto’

L’art. 1854 c.c. prevede che, in caso di cointestazione del conto corrente a più persone con firma disgiunta, gli intestatari debbono essere considerati creditori in solido, fino a prova contraria. Questa presunzione di comproprietà delle somme può essere superata, ma spesso si rivela preferibile ricorrere all’istituto della “delega ad operare sul conto”, anziché alla cointestazione del conto corrente.