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Istituti di Credito e Bond Argentini – Risarcimento del Danno

Responsabilità della Banca per vendita di “Tango Bond”

L’Avv. Gabriele Chiarini ha ottenuto il risarcimento del danno arrecato da una Banca ad un Cliente in relazione all’acquisto di titoli di credito argentini (cd. “tango bond”), il cui valore economico era stato travolto dal collasso dell’economia del paese alla fine del 2001.

 

INDICE SOMMARIO

 

La vicenda oggetto di causa e l’investimento nei titoli obbligazionari argentini

Il Cliente, nel marzo 2001, aveva acquistato presso la propria filiale bancaria l’importo di euro 52.000,00 di valore nominale (valore rimborsato a scadenza) del titolo obbligazionario «Province of Buenos Aires 10,375%» con scadenza 23 febbraio 2004, per l’importo complessivo di euro 51.687,12.

L’acquisto di tali fondi era stato suggerito e sollecitato dalla titolare della filiale, la quale aveva contattato il Cliente e gli aveva assicurato che il titolo proposto era tanto conveniente quanto sicuro, perché si trattava di obbligazioni emesse da una Nazione ricca ed emergente, l’Argentina appunto, quindi lo stesso avrebbe potuto riavere indietro in ogni momento il capitale investito nella sua interezza.

Nello stesso incontro la titolare aveva altresí provveduto alla redazione della «scheda cliente», dalla quale risultava dichiarato:
a. obiettivo dell’investimento: redditività e rivalutabilità (fascia di rischio 2 su una scala da 1 a 4, dove 1 è il rischio minimo presentato da strumenti del mercato monetario e 4 il rischio massimo presentato da investimenti nel mercato azionario);
b. esperienza in materia finanziaria: media;
c. propensione al rischio: media.

Il Cliente, in realtà, non aveva alcuna esperienza in materia finanziaria, e aveva altresí palesato all’operatrice una propensione al rischio molto modesta stante le umili condizioni economiche in cui versava il bassissimo reddito percepito e le spese che avrebbe dovuto affrontare per l’imminente separazione con la moglie.

Il conto corrente del Cliente era attivo da oltre dieci anni e lo stesso non aveva mai effettuato alcun investimento perché non aveva mai avuto disponibilità di qualsivoglia somma di danaro (eccezion fatta per le piccole somme necessarie al sostentamento).

Il funzionario proponente l’investimento non aveva informato il Cliente della natura altamente speculativa dell’investimento e del fatto che lo stesso rimborso del capitale era concretamente a rischio. Né era stata segnalata al medesimo l’inadeguatezza dell’investimento rispetto al suo profilo finanziario. Inadeguatezza evidenziata dalla natura degli stessi titoli, i quali al momento dell’acquisto (marzo 2001), avevano un rating molto basso e soprattutto in esponenziale diminuzione.

 

Il rating in costante diminuzione dei bond argentini

L’evoluzione del rating dei titoli argentini, ben presente all’Istituto di credito già all’epoca dei fatti, va specificata analiticamente.

A pagina 50 del documento di Offerta di Scambio approvato dalla Consob in data 30.12.2004 si legge:

Dall’ultimo trimestre del 1998 l’Argentina è stata colpita da una grave recessione economica, causata da diversi fattori sia esterni sia interni. In particolare, la crisi economica è stata causata da una serie di eventi straordinari di origine esterna verificatisi tra l’ultimo trimestre del 1997 e l’autunno del 2001 (…)”.

Nello stesso documento, sono riportate le schede di rating attribuito alle obbligazioni argentine: il 2.10.1997 l’agenzia Moody’s attribuiva al debito argentino una valutazione Ba3 (valutazione rimasta stabile fino al 20.08.1999). Dal 20.08.1999 la valutazione è andata progressivamente peggiorando passando dalla categoria B1 (6.10.1999) a quella B2 (20.03.2001 e 4.06.2001) per arrivare a B3 (13.07.2001) e successivamente a Caa1.

Nella valutazione dell’agenzia Standard & Poor’s, invece, era stato attribuito il seguente rating con andamento parimenti sempre piú negativo: BB- (20.08.1999); BB (6.10.1999 e 15.09.2000); B (8.05.2001); B- (12.07.2001) e CCC+ (9.10.2001).

Dunque il rating dei titoli argentini, era in continuo e progressivo abbassamento sin dalla fine dell’anno 1999 (cd. down-grading) e proprio a decorrere dal marzo 2001 tutte le agenzie finanziarie hanno all’unisono declassato il rating dei suddetti titoli a “BB-” evidenziando in maniera significativa la forte vulnerabiltà delle obbligazioni della Repubblica Argentina in connessione alle disastrose condizioni finanziare del Paese sud-americano.

 

La condotta dell’Istituto di Credito

Le considerazioni sopra esposte rappresentavano adeguata dimostrazione del fatto che la Banca disponesse di dati concreti dai quali dedurre la forte rischiosità del titolo, rischiosità diversa ed ulteriore a quella connaturata ad obbligazioni emesse da stati extraeuropei, rischiosità che non era stata comunicata al Cliente e che avrebbe dovuto imporre, come si diceva, una informativa di inadeguatezza dell’operazione finanziaria.

L’Istituto di Credito, nel marzo 2001, aveva di fatto consigliato un titolo non piú legato, come era stato fino al 1999, a quella stabilità connessa all’ampia diffusione delle obbligazioni argentine e agli interessi che le stesse fino a quel momento avevano fatto maturare ai loro possessori.

In sintesi:

  • i titoli negoziati dalla Banca erano entrati, nel marzo 2001, a far parte di una categoria speculativa a rischio elevato di pagamento nel lungo periodo;
  • l’operatore specializzato aveva dati certi in grado di riscontrare tale declassamento;
  • l’investimento prospettato non era compatibile con il “profilo” del Cliente, non solo in relazione al suo curriculum finanziario (assente), ma nemmeno in relazione agli obbiettivi di investimento “dichiarati” nella scheda informativa, i quali evidenziavano la volontà del medesimo di orientarsi verso investimenti di natura sicuramente non meramente conservativa e con possibile amento del rischio connesso ad una maggiore redditività, ma di certo non connesso ad un possibile default.

 

L’accettazione dell’Offerta Pubblica di scambio volontaria (OPSC) indetta dalla Provincia di Buenos Aires

In data 22 novembre 2005, con ordine n. 2804/05/31, accettando la proposta formulata dalla Banca, il Cliente aveva aderito all’Offerta Pubblica di scambio volontaria (OPSC) indetta dalla Provincia di Buenos Aires e avente ad oggetto lo scambio delle proprie azioni argentine con altre azioni, specificando che l’accettazione veniva effettuata al solo scopo di evitare – anche ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. – che il pregiudizio già sofferto si aggravasse ulteriormente ed inutilmente.

Dalla suddetta operazione l’attore recuperava titoli per un valore nominale (cioè il valore dello stesso titolo a scadenza nel 2017) pari ad Euro 22.561,87: la differenza con l’ivestimento iniziale risultava pari ad Euro 29.125,25, somma per il cui recupero l’attore avanzava domanda giudiziale con l’assistenza dllo Studio Legale Chiarini.

 

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 21 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilisce:

«Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati […]»

Gli artt. 27, 28 e 29 della deliberazione CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522, stabiliscono:

«Articolo 27 (Conflitti di interessi)
1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l’individuazione dei conflitti di interessi.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione. […]
3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l’indicazione, graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi.

Articolo 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)
1. Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
[…]

Articolo 29 (Operazioni non adeguate)
1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto […]».

Il risparmio, del resto, riceve esplicita e primaria salvaguardia anche dall’art. 47 cost., secondo il quale «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme […]».

 

La responsabilità della Banca

La Banca non risultava aver osservato e rispettato gli obblighi derivanti dalle norme su richiamate, le quali tutte rappresentano indubbiamente disposizioni imperative.

In particolare, l’Istituto di Credito aveva sollecitato e consigliato un consistente investimento ad elevato rischio al Cliente nella concorrenza delle seguenti circostanze:

  • l’investitore era assolutamente privo di esperienza in campo finanziario;
  • l’investitore aveva una modesta propensione al rischio;
  • l’investitore disponeva di un reddito minimo e la somma investita rappresentava buona parte del capitale del soggetto;
  • all’investitore non erano state palesate le informazioni rilevanti in ordine alla concreta possibilità di perdere – non solo gli interessi, ma anche – il capitale investito;
  • non era stata segnalata l’inadeguatezza dell’investimento in relazione al profilo dell’investitore, né tantomeno era stato ottenuto il suo consenso scritto all’operazione;
  • vero è, come già indicato, che all’attore veniva fatto sottoscrivere sia il contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione su strumenti finanziari, sia l’ordine di acquisto di titoli; tuttavia tali sottoscrizioni non soddisfacevano l’obbligo di una corretta informativa;
  • di certo il prospetto sui rischi generali di investimento predisposto dalla Consob, è indispensabile a ridurre il divario di forza e di conoscenze tra il cliente e la Banca, ma assolutamente non può essere valutato alla stregua di una presunzione di consapevolezza da parte del consumatore.

A ciò si aggiungevano altri due dati di non scarsa importanza: il primo riguardava l’assoluta incomprensibilità del contenuto dei suddetti documenti, sia per il linguaggio drasticamente tecnico utilizzato, sia per i caratteri minuscoli con cui è trascritto; il secondo invece aveva ad oggetto la totale genericità dei dati contenuti nei documenti informativi, che illustravano i vari rischi delle diverse tipologie di strumenti finanziari, ma mai si concentravano sull’oggetto di una singola operazione.

Lo stesso ordine di acquisto nulla diceva in relazione ai titoli acquistati dall’attore, e la sua laconicità nella descrizione di obbligazioni “a rischio” come quelle argentine appariva disarmante: si leggeva infatti nel documento: “Cod. e descrizione del titolo: 7018620 B.AIRES EUR 10,375 04”, nulla piú.

Anche in relazione alla raccolta d’informazioni effettuata nei confronti del Cliente occorre fare due precisazioni.

L’attore aveva firmato una scheda informativa nella quale erano indicati come obiettivi di investimento: “REDDITIVITA’ E RIVALUTABILITA” e una “MEDIA” esperienza finanziaria; Solitamente una media propensione al rischio, presuppone, da parte del Cliente, un minimo di esperienza acquisita in campo finanziario; un’esperienza di cui l’attore era assolutamente sprovvisto.

La verità è che ci si trovava in presenza di una clausola di mero stile, la quale non esonerava la convenuta dal fornire la prova positiva di una corretta informazione, e soprattutto non le permetteva di nascondersi dietro molteplici e doppie firme apposte su condizioni generali di contratto che prospettano generici rischi; su stringate dichiarazioni prestampate di propensioni medie al rischio nonché su ordini d’acquisto in cui appariva oscura la stessa descrizione del titolo che veniva posto in vendita.

Da ultimo, un indicativo dato temporale, il quale riassumeva la frettolosità e l’approssimazione con cui l’Istituto di Credito aveva gestito l’informativa di un titolo così delicato, nei confronti di un Cliente alla sua prima esperienza finanziaria: ogni spiegazione orale, ogni indagine sul profilo e sugli obiettivi di investimento, ogni sottoscrizione documentale era stata effettuata nell’arco di pochissimi minuti del 21 marzo 2001. Ebbene, se è vero che il dovere di una Banca mandataria non si esaurisce nella meccanica sottoposizione al Cliente di una infinita serie di moduli, e che l’art. 21 d.lg. 58/98 impone un dettagliato dovere di informativa, di certo appariva impossibile che tali canoni fossero stati rispettati nell’arco di un lasso temporale cosí breve.

 

La condanna al risarcimento del danno per l’incauto acquisto consigliato dall’Istituto di Credito

Acclarato l’inadempimento da parte della Banca rispetto agli obblighi di informazione e di tutela dell’investitore, il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità contrattuale della prima nei confronti del secondo. La posizione della Banca, infatti, non è parificabile a quella di un intermediario, sussistendo invece un rapporto giuridico obbligatorio comportante il dovere di fornire consulenza finanziaria sugli investimenti. Peraltro, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, d.lg. n. 58 del 1998, incombe sull’Istituto di Credito l’onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza.

Accogliendo integralmente la domanda avanzata dallo Studio Legale Chiarini, dunque, la Banca convenuta è stata condannata al risarcimento del danno nei confronti del Cliente nella misura richiesta di euro 29.125,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con l’ulteriore obbligo di rifusione delle spese di lite.

 

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