Ultimo Aggiornamento 26 Novembre 2025
La sanità è l’insieme dei servizi, delle strutture e delle attività destinate alla tutela della salute. Il termine viene spesso usato come sinonimo di salute, ma i due concetti sono distinti: la salute è una condizione individuale di benessere fisico, mentale e sociale; la sanità è il sistema organizzato che ne rende possibile la tutela.
In Italia, la sanità pubblica è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), istituito con la legge n. 833 del 1978 in attuazione dell’art. 32 della Costituzione.
§ 1. Cos’è la sanità
La sanità, in parole semplici, è tutto ciò che rende possibile la tutela concreta della salute.
Ma c’è una definizione di sanità che ci piace ancora di più e che vogliamo ricordare. Risale al 1920, ed è ancora straordinariamente attuale.
Fu formulata da Charles-Edward Winslow, un batteriologo americano, considerato uno dei maggiori esperti di sanità pubblica a livello mondiale.
Per Winslow, la sanità è
“la scienza e l’arte di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere la salute e il benessere fisico e mentale“.
Charles-Edward Amory Winslow
Gli sforzi per la salute pubblica migliorano quindi la capacità della comunità e della società di mantenere e migliorare la salute personale (A Bridge Between Public Health and Primary Care).
§ 2. Sanità e salute: due concetti diversi
La salute, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”, non semplicemente assenza di malattie o infermità. È una condizione individuale (puoi approfondire il concetto di salute, qui).
La sanità è il sistema che rende possibile tutelare quella condizione: servizi, strutture, personale, organizzazione.
La Costituzione italiana, all’art. 32, riconosce la tutela della salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Da questo principio, per cui proteggere la salute del singolo significa proteggere quella di tutti, deriva il carattere universalistico del nostro Servizio Sanitario Nazionale.
§ 3. La sanità pubblica in Italia
In Italia la sanità pubblica è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, che è stato istituito con la legge n. 833 del 1978 e riformato successivamente a più riprese, con i decreti legislativi n. 502 del 1992, n. 517 del 1993, n. 229 del 1999, e con la legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001 che ha modificato il titolo V della Costituzione, conferendo alle Regioni una competenza legislativa concorrente con quella dello Stato in materia di tutela della salute.
Per approfondire l’evoluzione del sistema sanitario italiano, leggi i nostri articoli dedicati alla storia della sanità dal 1861 al 1978 e allo sviluppo del SSN dal 1978 ai giorni nostri.
§ 4. I principi fondamentali del nostro Servizio Sanitario Nazionale
I principi fondamentali su cui si basa il nostro S.S.N. sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità, ma anche la gratuità e la globalità (approfondisci).
§ 4.1 Universalità
Significa che tutta la popolazione può usufruire delle prestazioni sanitarie, e questo è possibile attraverso un’organizzazione sanitaria capillare sul territorio nazionale che deve (o, almeno, dovrebbe) garantire in modo omogeneo ed uniforme, i Livelli Essenziali di Assistenza (i cosiddetti LEA) alla popolazione.
§ 4.2 Uguaglianza ed equità
Fanno sì che tutti i cittadini possano accedere ai servizi sanitari, senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche: a uguali condizioni di salute deve corrispondere parità di accesso alle prestazioni del S.S.N.
§ 4.3 Gratuità
Per realizzare appieno l’uguaglianza e l’equità, è prevista la gratuità delle cure, che a dire il vero è stata progressivamente limitata e, come dice la Costituzione, oggi è assicurata davvero solo alle persone indigenti, cioè a coloro che si trovano in assoluto stato di bisogno e povertà.
Per tutti gli altri, alcune cure sono gratuite, ma ce ne sono altre che prevedono una partecipazione alla spesa pubblica mediante pagamento del cosiddetto “ticket” (che comunque è ampiamente inferiore rispetto al costo effettivo che queste prestazioni sanitarie comportano).
§ 4.4 Globalità
Significa che il Servizio Sanitario Nazionale si fa carico di tutte le prestazioni (di prevenzione, di cura e di riabilitazione) che sono funzionali alla tutela della salute individuale, intesa non solo e tanto come assenza di malattia, ma – come dicevamo – in senso più ampio, come condizione di benessere fisico e psichico della persona.
§ 5. Le regole organizzative del Servizio Sanitario Nazionale
A questi principi fondamentali si affiancano alcune regole organizzative, che contribuiscono a darvi concreta attuazione, evitando che rimangano solo “belle intenzioni” scritte sulla carta.
La regola probabilmente più importante è quella che attiene alla centralità del paziente, e che implica il riconoscimento di una serie di diritti a favore dei cittadini, e di correlati doveri in capo agli operatori sanitari.
Tra questi ricordiamo:
- la libertà di scelta del luogo di cura;
- il diritto ad essere informato sulla malattia e sulle possibili terapie;
- il diritto a prestare il consenso (informato, per l’appunto) al trattamento, o anche a rifiutarlo;
- il diritto di esser “preso in carico” dai sanitari durante tutto il percorso terapeutico;
- il diritto alla riservatezza e, più in generale,
- il diritto a ricevere cure tempestive ed appropriate, nel contesto di una sanità sicura e responsabile.
Già: perché, per funzionare correttamente, un sistema sanitario non ha bisogno solo della professionalità di medici e infermieri, ma anche – e forse soprattutto – di una buona organizzazione, che è fatta di risorse adeguate e strutture ben progettate, utilizzo consapevole della tecnologia, equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro, efficace comunicazione tra operatori e con i pazienti, oculata gestione del rischio clinico.
§ 6. Quando la sanità non funziona
I principi di universalità, uguaglianza e uniformità territoriale su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale non sempre trovano piena attuazione. Le difficoltà di accesso, le carenze organizzative e gli errori commessi nel percorso di cura rappresentano altrettante forme di malfunzionamento del sistema, con conseguenze che possono essere gravi per la salute dei pazienti.
Secondo i dati ISTAT, nel 2024 il 9,9% della popolazione italiana – circa 5,8 milioni di persone – ha dichiarato di aver rinunciato a visite o esami necessari. La percentuale è in forte crescita rispetto al 7,5% del 2023 e al 6,3% del 2019. In cinque anni, il numero di chi rinuncia a curarsi è quasi raddoppiato.
La causa principale sono le liste d’attesa: il 6,8% degli italiani dichiara di non essersi curato perché i tempi erano troppo lunghi. Nel 2019 la stessa percentuale era del 2,8%; in cinque anni è più che triplicata. Al secondo posto le difficoltà economiche: il 5,3% rinuncia per ragioni di costo.
Il fenomeno colpisce in misura maggiore le donne (11,4% contro 8,3% degli uomini) e gli anziani (9,1% tra gli over 65). Parallelamente cresce il ricorso alla sanità privata: nel 2024 il 23,9% della popolazione ha pagato interamente di tasca propria l’ultima visita specialistica, rispetto al 19,9% dell’anno precedente.
Guarda il video “Sanità pubblica al collasso: chi pagherà il conto?” sul nostro canale youtube!
§ 6.1 La carenza di personale
Il sistema sanitario italiano soffre di una cronica carenza di personale, che incide direttamente sulla qualità e sulla tempestività delle cure.
Secondo i dati OCSE, l’Italia conta 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti, contro una media europea di 9,0 e una media OCSE di 9,8. Il rapporto infermieri/medici è di 1,5 contro 2,2 della media UE. Entro il 2035, secondo AGENAS, circa 78.000 infermieri raggiungeranno l’età pensionabile, aggravando una carenza già oggi difficile da colmare.
Anche i medici di medicina generale sono in diminuzione: da oltre 45.000 nel 2013 a meno di 38.000 nel 2023. In Lombardia il 74% dei medici di base supera il tetto massimo di 1.500 assistiti. Il fabbisogno stimato per ridurre le liste d’attesa supera i 16.000 medici specialisti.
§ 6.2 Dagli errori in sanità alla responsabilità medica
Quando il sistema sanitario non riesce a garantire standard adeguati di cura, possono verificarsi eventi avversi che causano danni ai pazienti. Il confine tra complicanza ed errore non è sempre netto, ma la distinzione ha conseguenze rilevanti sul piano giuridico: la complicanza è un rischio connaturato all’atto medico; l’errore presuppone una condotta che si discosta dagli standard di diligenza, prudenza e perizia richiesti.
I dati di un recente Report MedMal, elaborato dal broker assicurativo Marsh su un campione di 84 aziende sanitarie italiane, offrono una fotografia del fenomeno. Nel periodo 2012-2022 il costo medio dei sinistri per malasanità è passato da 98.000 a 130.000 euro, con un aumento del 33%. Gli errori chirurgici rappresentano oltre un quarto del costo totale, seguiti dagli errori diagnostici e dagli errori da parto. Le infezioni correlate all’assistenza, pur rappresentando una quota minore in termini di frequenza, si distinguono per la gravità degli esiti e per i costi elevati dei risarcimenti.
Per un’analisi approfondita di questi dati si rinvia all’articolo Malasanità in Italia: analisi dei dati su risarcimenti e rischio clinico.
§ 6.3 Il quadro normativo: la Legge Gelli-Bianco
La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha ridisegnato il sistema della responsabilità medica in Italia, introducendo una distinzione fondamentale.
- La struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Ciò significa che la struttura è chiamata a rispondere non solo per le carenze organizzative, ma anche per i danni causati dal personale che opera al suo interno, indipendentemente dal rapporto di lavoro che lo lega all’ente.
- Il medico, invece, risponde di regola a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo che abbia assunto un’obbligazione diretta con il paziente.
Questa distinzione incide sui termini di prescrizione – dieci anni per agire contro la struttura, cinque per agire contro il medico – e sull’onere della prova.
La legge ha inoltre introdotto l’obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa (o di “misure analoghe”) e ha disciplinato i procedimenti stragiudiziali, rendendo obbligatorio il tentativo di conciliazione prima di avviare una causa civile.
§ 6.4 Il diritto del paziente al risarcimento
Quando il malfunzionamento del sistema o la condotta del personale sanitario causano un danno, il paziente può avere diritto al risarcimento. Le situazioni che più frequentemente danno luogo a richieste risarcitorie comprendono gli errori diagnostici o terapeutici, le infezioni ospedaliere, i ritardi nell’erogazione delle cure, la violazione del consenso informato.
Il percorso per ottenere il riconoscimento del danno richiede un’attenta valutazione medico-legale della documentazione clinica e una strategia che tenga conto delle specificità del caso. Se ritieni di aver subito un danno a causa di un errore sanitario puoi rivolgerti allo Studio Legale Chiarini per una prima valutazione della situazione.

