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La sanità in Italia, dal 1978 ai giorni nostri

La sanità in Italia

Dal 1978 ai giorni nostri, la storia infinita del Servizio Sanitario Nazionale

Sanità in Italia: continuiamo il nostro viaggio attraverso la storia del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Nell’articolo precedente ci siamo soffermati sulle tappe principali della storia sanitaria italiana a partire dal 1861 fino al 1978, anno spartiacque dell’assistenza nel nostro Paese: il sistema mutualistico cede il passo a quello universale, e la salute diventa sempre più un affare di Stato, che la tutela con l’aiuto di Regioni e Comuni.

L’aziendalizzazione diventa la strada per rendere l’assistenza sanitaria davvero sostenibile, ma con l’aumento dell’età media e del numero di malati cronici, l’attenzione si sposta sempre di più dagli ospedali al territorio, fino a culminare con il recente decreto 77 che mette l’assistenza territoriale al centro della scena.

Lo Stato cede sempre più terreno alle Regioni nel campo della salute, snaturando di fatto quella ripartizione di competenze sancita dall’art. 117 della Costituzione: la cd. legislazione concorrente, negli anni, si è sempre più edulcorata, fino all’attuale situazione, in cui abbiamo 21 sistemi regionali sanitari tutti diversi, che fanno molta fatica a garantire, nei fatti, quei principi di uguaglianza e universalità su cui dovrebbe fondarsi il servizio sanitario.

Negli ultimi 44 anni si sono succedute decine di leggi e provvedimenti che hanno contribuito a plasmare il SSN come lo conosciamo oggi. Proviamo a tratteggiare i passaggi i più significativi.


INDICE SOMMARIO


§ 1. La nascita del Servizio Sanitario Nazionale

Il Sistema Sanitario nasce con la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, che di fatto attua quanto stabilito dall’art. 32 della Costituzione.

Come recita la legge,

Il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”.

(Art. 1, comma 3, legge 833/1978)

Con questa riforma viene anche sancita l’obbligatorietà dell’assicurazione contro le malattie, segnando il superamento del sistema mutualistico. L’assistenza sanitaria diventa universale, uguale, illimitata.

Ad una tutela della salute così estesa fa da contraltare un’erogazione dei servizi che non può essere solo centralizzata: le competenze amministrative vengono distribuite per bacini o ambiti territoriali facenti capo al decentramento regionale. Un decentramento che vedrà il suo culmine nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione.

I principi su cui sui basa il nuovo SSN sono:

  • la tutela della salute fisica e psichica;
  • il rispetto della libertà e della dignità della persona umana;
  • la condizione di uguaglianza;
  • il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura;
  • la non obbligatorietà degli accertamenti e dei trattamenti sanitari.

§ 2. Una gestione della salute a più livelli: statale, regionale e comunale

Per l’attuazione del SSN, le competenze e quindi le funzioni sono ripartite tra Stato, Regioni, Enti locali territoriali, fatta però salva e garantita la partecipazione dei cittadini. In generale, lo Stato decide la programmazione sanitaria su cui vengono fissati i livelli delle prestazioni. Lo Stato si occupa anche di profilassi, farmaci, rapporti internazionali, stupefacenti, prodotti alimentari, acque minerali, professioni sanitarie.

Tutte le funzioni amministrative sono, invece, assolte dalla Regione con l’obbligo, tra le altre cose, di coordinare l’intervento sanitario con gli altri settori (economici, sociali e territoriali), assicurare la corrispondenza tra costi e benefici; determinare, sentiti i Comuni interessati, gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali in coincidenza con quelli dei servizi sociali.

Alle Province (che fino al 2014 hanno avuto, in generale, un ruolo amministrativo importante, poi in parte assorbito dalle Regioni e dalla Grandi Città Metropolitane dopo la legge 7 aprile 2014, n. 56) spettava approvare, nello schema di piano regionale, la localizzazione dei servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali.

La legge 833/1978 prevede l’istituzione delle Unità Sanitarie Locali (USL): prive di personalità giuridica, sono presidi di salute che si collocano a livello dell’intervento sanitario di base, con funzioni preventive, di medicina sociale e di educazione sanitaria in modo da riassumere in un’unica struttura tutte le competenze e tutte le funzioni sanitarie ripartite a livello locale.

I servizi di primo livello e di pronto intervento sono erogati dal distretto sanitario di base, mentre alla gestione dei compiti previsti dal SSN provvedono i comuni per mezzo dell’USL.

Sanità in Italia: serve assistenza o aiuto?

§ 3. I primi problemi per il nuovo S.S.N.

I primi anni di applicazione della legge non sono semplici (ma ce ne sono mai stati, di anni semplici per questa riforma?): negli anni ’80 emergono i primi buchi finanziari, in parte causati dai debiti ereditati dagli enti soppressi. Iniziano poi a formarsi liste d’attesa molto lunghe per ogni servizio, che producono il fenomeno del clientelismo, provocando ulteriore malcontento tra i cittadini.

In questi anni vengono emanate piccole leggi di modifica della 833 per limare alcune distorsioni del sistema. La compartecipazione personale alla spesa sanitaria viene introdotta con il d.l. n. 25 novembre 1989, n. 382 convertito con l. 25 gennaio 1990, n. 8. Successivamente interverranno altri correttivi (l. 24 dicembre 1993, n. 537, d.lgs. n. 29 aprile 1998, n. 124, d.l. n. 6 luglio 2011, n. 98 sulla “Razionalizzazione della spesa sanitaria”).

I ticket, nati per contenere una spesa sanitaria che stava diventando incontenibile, non riescono a convincere l’opinione pubblica, che imputa al SSN il disastro finanziario in cui versa il Paese.

Quali sono le maggiori complessità applicative di questa legge?

I rapporti difficili tra USL ed Enti locali, la confusione di ruolo tra organo politico di direzione delle USL (Comitato di Gestione) ed organi tecnici, la mancanza di governance. Occorre quindi ottimizzare il lavoro delle USL, renderle meno politicamente dipendenti, più autonome economicamente e più efficienti sul fronte della spesa pubblica.

Un primo tentativo di riordino viene effettuato dalla legge 30 dicembre del 1991, n. 412. Gli aspetti più innovativi riguardano:

  • l’affidamento al Governo della determinazione dei livelli di assistenza sanitaria;
  • la responsabilizzazione delle Regioni per la ristrutturazione della rete ospedaliera;
  • il ricorso all’autonomia impositiva delle Regioni per fronteggiare l’aumento della spesa sanitaria;
  • il regime di incompatibilità per il personale del SSN.

Ma non è sufficiente. Il 1992 è l’anno della crisi economica mondiale e, in Italia, è l’anno di Tangentopoli. Ci vuole una legge più incisiva.

§ 4. L’aziendalizzazione della sanità in Italia

La delicata situazione nazionale e mondiale del 1992 porta il Governo a introdurre l’aziendalizzazione della sanità in Italia, assetto presente ancora oggi.

Il d.lgs. 502 del 1992

Arriviamo quindi a quella che viene definita la seconda Riforma del Sistema Sanitario Nazionale, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (poi “corretto” dal d.lgs. n 517 del 1993).

Queste le principali novità:

  • le USL non sono più strumenti operativi dei Comuni singoli od associati, ma aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale;
  • l’attribuzione allo Stato della pianificazione sanitaria, tramite l’approvazione del Piano Sanitario Nazionale (PSN) triennale;
  • l’individuazione da parte dello Stato dei “livelli uniformi di assistenza”;
  • la regionalizzazione della sanità: le Regioni si occupano di programmazione sanitaria regionale, finanziamento e controllo delle attività sanitarie gestite dalle Aziende;
  • remunerazione delle prestazioni effettuate a tariffe predeterminate dalle Regioni;
  • istituzione dei dipartimenti per organizzare e ottimizzare al meglio le risorse strutturali e umane;
  • introduzione della libera scelta da parte dell’assistito della struttura sanitaria (pubblica o privata) accreditata e del professionista erogante la prestazione.

Il direttore generale della USL è nominato dal presidente della giunta regionale, e deve occuparsi del buon andamento economico-amministrativo e tecnico-funzionale per i cinque anni in cui è in carica. Il direttore generale si avvale delle competenze del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

Viene poi prevista l’intramoenia per la libera professione dei medici.

Gli aspetti più interessanti riguardano la gestione della spesa sanitaria: da questo momento la Regione non può più fare affidamento sullo Stato per ripagare i debiti: le responsabilità ricadono soltanto sulla governance della singola azienda. Per questo motivo, per ripagare disavanzi aziendali, la Regione può avvalersi di risorse economiche proprie, di contributi sanitari IRAP, oltre alle entrate dirette delle strutture (ticket).

Il d.lgs. 517 del 1993

Nel 1993 il governo, impegnato a portare a compimento la riforma prefigurata nel 1992, non rinuncia a “correggere” le scelte operate un anno prima con l’adozione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Su questa “correzione” incidono sia la presentazione di due quesiti referendari (uno teso alla soppressione dell’intero testo normativo, l’altro all’abrogazione di alcune sue parti), sia il deposito di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 355 del 28/07/1993), con cui erano state accolte numerose censure di incostituzionalità sollevate da alcune Regioni a statuto ordinario avverso il d.lgs. n. 502 del 1993.

Gli interventi correttivi non mettono in discussione l’impianto della riforma del 1992 ma incidono su alcuni suoi aspetti qualificanti:

  • maggiore attenzione ai flussi finanziari nella pianificazione sanitaria nazionale;
  • attribuzione alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,
  • eliminazione della natura di “ente strumentale della regione” dell’azienda unità sanitaria locale,
  • maggiore specificazione dei poteri di gestione del direttore generale e previsione dell’esclusività del suo rapporto di lavoro,
  • sostituzione dei presidi multizonali di prevenzione con i dipartimenti di prevenzione, da istituire in ciascuna unità sanitaria locale,
  • declinazione dei principi per l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione per le strutture pubbliche e private,
  • introduzione di forme integrative di assistenza sanitaria,
  • riscrittura delle sperimentazioni gestionali e modifica del versamento dei contributi assistenziali,
  • previsione dell’adozione di un testo unico delle norme sul servizio sanitario nazionale,
  • ridefinizione dell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 502 del 1992 alle regioni a statuto ordinario e a quelle a statuto speciale.

Il D.P.R. 14/01/1997

Un’altra normativa di interesse è il D.P.R. 14 gennaio 1997Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, che in pratica individua i criteri per l’erogazione dei servizi sanitari da parte delle varie strutture presenti sul territorio nazionale.

Vengono indicati nel dettaglio i requisiti specifici per le strutture che erogano prestazioni all’interno del SSN, suddividendoli in tre macro aree:

  1. l’assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
  2. la terapia e la riabilitazione;
  3. il ricovero ospedaliero.

La legge “Bindi” n. 229 del 1999

Due anni dopo arriva il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419”. Questo decreto è conosciuto come “Legge Bindi” o terza riforma del SSN.

Viene completata l’aziendalizzazione delle USL, che diventano ASL (Aziende Sanitarie Locali): sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio. I direttori generali rispondono direttamente alla Regione secondo obiettivi, pur mantenendo i propri poteri gestionali.

La riforma si concentra soprattutto sulla sostenibilità finanziaria del sistema secondo appropriatezza, economicità ed utilizzo delle evidenze scientifiche nelle scelte d’uso delle risorse.

L’articolo 1 ridefinisce l’impostazione del d.lgs. 502/1992 e sono rivisti i principi di tutela del diritto alla salute, la programmazione sanitaria e i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

I direttori generali delle Aziende sono valutati ogni anno secondo il livello dei servizi erogati e gli obiettivi di salute raggiunti.

Le Regioni concorrono alla definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN) e alla determinazione del fabbisogno complessivo del SSN. I Comuni assumono un ruolo più impattante nella programmazione, valutazione e raggiungimento degli obiettivi e del lavoro del direttore generale.

I medici sono chiamati a scegliere fra il rapporto di lavoro esclusivo e la libera professione fuori dal SSN: una scelta non revocabile.

Altri punti principali del decreto sono:

  • L’istituzione di una Commissione nazionale per la formazione continua (ECM);
  • L’introduzione del principio dell’appropriatezza per l’erogabilità dei servizi da parte del SSN;
  • La promozione della ricerca scientifica;
  • L’accreditamento delle strutture pubbliche e private;
  • L’istituzione di fondi integrativi sanitari per potenziare l’erogazione di prestazioni aggiuntive o superiori ai livelli di assistenza garantiti dal SSN;
  • La possibilità di sperimentare diverse forme gestionali, come la collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati, anche mediante la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

§ 5. Sanità in Italia: la Riforma del Titolo V della Costituzione

Nel 2001 arriviamo alla riforma del Titolo V della Costituzione con la legge 3 del 2001.

Nel ridefinire, all’articolo 117, le competenze di Stato e Regioni, questa legge ridisegna anche le competenze in materia sanitaria.

La tutela della salute è una materia su cui possono legiferare sia lo Stato sia le Regioni (legislazione concorrente).
In pratica, nelle materie di legislazione concorrente, la determinazione dei principi fondamentali è alla potestà normativa dello Stato, mentre le Regioni possono legiferare all’interno di questi confini.

Il tema della legislazione concorrente, in realtà, ha perso buona parte del suo significato originario: la riforma del Titolo V, che puntava ad un federalismo solidale, ha finito per creare 21 differenti sistemi sanitari, nei quali le condizioni di accesso a servizi e prestazioni sanitarie sono diverse e talvolta inique (approfondisci).

L’introduzione dei LEA

Nello stesso anno in cui viene approvata la legge costituzionale, il DPCM 29 novembre 2001 definisce per la prima volta i Livelli Essenziali di Assistenza: le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale, con le risorse pubbliche in modo completamente gratuito o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). Secondo il DPCM, i Livelli Essenziali di Assistenza si articolano in tre macroaree:

  1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
  2. Assistenza distrettuale;
  3. Assistenza ospedaliera.

§ 6. Dal 2001 ai giorni nostri

Gli ultimi venti anni sono stati altrettanto significativi per il nostro SSN e gli ultimi tre, con la pandemia da Sars-Cov2, hanno sicuramente segnato il passo verso quella che potremmo definire (ma la definizione è solo nostra) la “Quinta Riforma del SSN”, con l’assistenza territoriale e la sanità digitale come pilastri essenziali (prima poco considerati).

Vediamo le più importanti leggi in materia sanitaria di questi ultimi venti anni del nuovo millennio.

Negli anni duemila, a fronte di una popolazione più sana e più vecchia, cominciano ad aumentare le malattie croniche: l’obiettivo del SSN non è quindi solo curare, ma mantenere in salute, concetto che secondo l’O.M.S. non riguarda solo l’assenza di malattia, ma uno stato “di completo benessere fisico, mentale e sociale”. E infatti nel 2001 viene modificata, ad opera della legge 3 agosto 2001, n. 317, la denominazione del Ministero della Sanità, che diventa “Ministero della Salute“.

Nel 2003 abbiamo il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288), riordino che è poi culminato con la recente legge n. 129 del 2022.

Nel 2005 viene istituito presso il Ministero della Salute il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (c. Comitato LEA). Nello stesso anno nasce il SiVeAS, il Sistema Nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, realizzato in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006).

Nel 2012, l’Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità approva le Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina (vedi): il primo documento di riferimento per quello che sarà il pilastro della sanità digitale di oggi e di domani e che è stato alla base di tutti i documenti emessi in questi anni per disciplinare la telemedicina.

Lo stesso anno, con il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 viene istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico, (FSE), che raccoglie dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l’assistito, riferiti a prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e, a partire dal 19 maggio 2020, anche da strutture sanitarie private.

Sempre nel 2012 arriva il Decreto Legge “Balduzzi” (d.lgs. 13 settembre 2012, n. 158), un primo tentativo di fare chiarezza nell’ambito della responsabilità medica, stabilendo che, in ambito di responsabilità penale, “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. Mentre sul fronte di quella civile, il decreto cerca di riportare tutto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. Ma il decreto era scritto male e si prestava a diverse interpretazioni.

Per questo nel 2017 viene di fatto superato dalla Legge Gelli Bianco, la n. 24 del 2017 che ha ridisegnato integralmente la disciplina introducendo un “doppio binario” e stabilendo in modo esplicito che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, mentre l’operatore del servizio sanitario che si trovi a curare il paziente al di fuori dell’attività libero-professionale risponde a titolo extra-contrattuale. Sul fronte della responsabilità penale, con la legge Gelli la colpa lieve del medico diventa non punibile solo quando l’evento si è verificato a causa di imperizia, non quando si è verificato a causa di negligenza o imprudenza, che sono le altre categorie della cosiddetta colpa generica.

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§ 7. Sanità in Italia: DM 70, piano cronicità, “nuovi” LEA

Nel 2015 arriva il DM 70 (attualmente in fase di revisione), che introduce il “regolamento sugli standard qualitativi, tecnologici, strutturali e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. L’ obiettivo è la razionalizzazione delle risorse: riduzione del tasso di occupazione dei posti letto, dei ricoveri e delle ospedalizzazioni, il tutto per aumentare la produttività e il miglioramento delle performance del SSN. Il provvedimento avvia il processo di riassetto strutturale e riqualificazione della rete assistenziale ospedaliera:

  • si classificano gli ospedali secondo il bacino di utenza (ospedale di base, di I e II livello);
  • cambiano i rapporti posti letto ogni mille abitanti;
  • si rivedono i criteri di accreditabilità delle strutture ospedaliere private, fermo restando che i volumi di attività e i tetti di remunerazione vano stabiliti con appositi accordi contrattuali annuali;
  • l’indice di occupazione dei posti letto deve attestarsi su valori del 90% tendenziale;
  • la durata media della degenza per i ricoveri ordinari non deve essere superiore a 7 giorni;
  • si introducono le soglie minime di volume di attività (con specifica tabella);
  • si creano 10 reti ospedaliere focalizzate per patologie;
  • sì dà molta rilevanza alla continuità assistenziale sul territorio (quasi un monito precursore dei tempi);
  • si parla di ospedali di comunità, quali strutture capaci di erogare cure che, pur non richiedendo il ricovero ordinario, necessitano di un livello assistenziale superiore a quello domiciliare.

Nel 2016 arriva il Piano Nazionale Cronicità che punta ad armonizzare, a livello nazionale, le attività di gestione della cronicità, attraverso interventi basati sull’unitarietà di approccio, centrati sulla persona e finalizzati a migliorare l’organizzazione dei servizi e aumentare la responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza. 

Nel 2017 arrivano i “Nuovi” LEA con il DPCM del 12 gennaio 2017 che sostituisce il DPCM del 2001. Tra le novità più importanti, il DPCM:

  • definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale;
  • descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni le attività già incluse nei livelli essenziali di assistenza;
  • ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket;
  • innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica (approfondisci).

§ 8. 2020-2022: PNRR, assistenza territoriale e sanità digitale

Con la pandemia, il Sistema Sanitario Nazionale inizia di nuovo a cambiare. L’esperienza dell’emergenza sanitaria ha fatto comprendere l’importanza della medicina territoriale (praticamente dimenticata) e della sanità digitale (in particolar modo la telemedicina).

A dicembre 2020, in piena pandemia, vista la rilevanza della telemedicina nell’assistere i pazienti non COVID da remoto e visto in generale il potenziale di questa tecnologia nell’assistenza sanitaria, la Conferenza Stato Regioni approva le “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” che disciplinano la somministrazione e la rendicontazione della televisita e a cui fanno seguito, un anno dopo, le “Indicazioni Nazionali per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”.

Il 2021 è l’anno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina una delle missioni, la sesta, alla salute, con un finanziamento di 15,63 miliardi di euro. Una buona parte di questi investimenti è destinata all’ammodernamento degli ospedali, alla creazione degli Ospedali di Comunità e alla Casa come luogo di cura, segnando di fatto una svolta epocale nell’assistenza sanitaria del nostro paese che in molti casi è sempre stata ospedale-centrica.

Lo scorso aprile 2022 sono state approvate le “Linee guida organizzative sul modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare” che definiscono il modello per realizzare i servizi di telemedicina e si inseriscono nel contesto degli interventi volti al potenziamento dell’assistenza territoriale. In particolare, si prevede l’implementazione dei diversi servizi di telemedicina presso il domicilio del paziente, attraverso la razionalizzazione dei processi di presa in carico e la definizione dei relativi aspetti operativi.

Il DM 77 sull’assistenza territoriale e il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico

Lo scorso maggio 2022 viene approvato il “DM 77”, il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale“: rappresenta un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza primaria, individuando standard tecnologici e organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale, promuovendo un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario ambientale e climatico.

Sempre a maggio 2022, a dieci anni di distanza dalla prima istituzione, sono state adottate le “Linee guida per l’attuazione del Fascicolo sanitario elettronico“, che forniscono, a livello nazionale, un indirizzo strategico unico per le iniziative di evoluzione del FSE e dei sistemi integrati con esso: entro il 2025, l’85% dei medici di base dovrà, infatti, alimentare il Fascicolo e tutte le Regioni e Province Autonome dovranno adottare e utilizzare il Fascicolo entro il 2026.

Il futuro del SSN si giocherà quindi, soprattutto, sul territorio, con l’aiuto delle tecnologie e della digitalizzazione e un’assistenza sanitaria incentrata sulla multidisciplinarietà e sull’individuazione di specifici bisogni dei pazienti, che non possono più essere standardizzati.

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