Avv. Gabriele Chiarini - Siena malasanità per errore nella somministrazione di farmaci

Errore terapeutico: risarcimento di 588.000€ per errore nella somministrazione di farmaci

Ultimo Aggiornamento 27 Settembre 2025

L’errore nella somministrazione di farmaci rappresenta una delle cause più frequenti di eventi avversi in ambito ospedaliero: secondo l’AIFA, si stima che dal 18,7% al 56% delle reazioni avverse fra i pazienti ospedalizzati sia causato da errori terapeutici.  L’Avvocato Gabriele Chiarini ha ottenuto un risarcimento di 588.000 euro dal Tribunale di Siena per i familiari di una paziente deceduta a seguito di una “consecutio di errori farmacologici” iniziata con la somministrazione errata di un anticoagulante.

Il caso seguito dallo Studio presenta elementi procedurali distintivi: il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito sommario di cognizione) ha permesso di ottenere giustizia in tempi notevolmente ridotti rispetto ai procedimenti ordinari, con l’emissione di un’ordinanza di condanna che ha riconosciuto la piena responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte.

Questo articolo analizza la definizione medico-legale degli errori farmacologici, le tipologie più frequenti e le loro conseguenze, per poi esaminare nel dettaglio il precedente giurisprudenziale del Tribunale di Siena e le procedure per ottenere il risarcimento danni per malasanità.

Guarda l’intervista del TG di Radio Siena TV all’Avv. Gabriele Chiarini su questa vicenda di malasanità a Siena per errore nella somministrazione di farmaci.

§ 1. Cos’è l’errore terapeutico

Un errore terapeutico è qualsiasi evento prevenibile che possa causare o portare a un uso inappropriato del farmaco o a un danno al paziente mentre il farmaco è sotto il controllo di un professionista sanitario, del paziente o di un assistente. Un errore terapeutico può o meno provocare una reazione avversa al farmaco.

Secondo il Ministero della Salute, nella Raccomandazione n. 7/2008 per la “prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica”, l’errore in terapia (medication error) è definito come qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco.

Il documento ministeriale distingue tra:

  • Evento avverso: evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili;
  • Evento avverso prevenibile: un evento avverso attribuibile ad errore;
  • Reazioni avverse ai farmaci (ADR): legate al farmaco stesso e rilevate attraverso le attività di farmacovigilanza.

§ 1.1 Le fasi critiche della somministrazione del farmaco

Il processo di somministrazione farmacologica si articola in quattro fasi, ciascuna con specifici rischi di errore come identificati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):

  1. Prescrizione: rappresenta il 39% degli errori secondo i dati AIFA. Include errori di dosaggio, scelta inappropriata del farmaco, mancata verifica di allergie o interazioni farmacologiche.
  2. Preparazione: fase particolarmente critica per farmaci che richiedono diluizione o miscelazione. Gli errori di calcolo nella preparazione di soluzioni endovenose costituiscono il 15% del totale.
  3. Somministrazione: momento dell’effettiva erogazione del farmaco al paziente. La “regola delle 7 G” codificata dall’Institute for Safe Medication Practices prevede la verifica di: giusto paziente, giusto farmaco, giusta dose, giusta via di somministrazione, giusto orario, giusta registrazione, giusto controllo.
  4. Monitoraggio: fase post-somministrazione per verificare l’efficacia terapeutica e identificare tempestivamente eventuali reazioni avverse. L’omesso monitoraggio, come evidenziato nel caso seguito dallo Studio Chiarini dove si è resa evidente una “consecutio di errori”, può trasformare un errore inizialmente gestibile in un evento fatale.

§ 2. Tipologie di errori terapeutici e conseguenze

La Raccomandazione n. 7/2008 del Ministero della Salute identifica sei categorie principali di errore in terapia farmacologica:

  1. Errore di prescrizione: include la prescrizione di farmaci controindicati, dosaggi inappropriati, mancata verifica di allergie o interazioni farmacologiche. 
  2. Errore di trascrizione/interpretazione: si verifica quando la prescrizione medica viene erroneamente riportata sulla scheda terapeutica. Include la comprensione errata di abbreviazioni o scrittura illeggibile.
  3. Errore di allestimento/preparazione: avviene durante la manipolazione del farmaco prima della somministrazione. Comprende diluizioni non corrette, mescolanza di farmaci incompatibili, errori di calcolo nella preparazione di soluzioni endovenose.
  4. Errore di distribuzione: si manifesta quando il farmaco viene distribuito dalla farmacia alle unità operative. Include la consegna del farmaco sbagliato, con dosaggio errato o al reparto non corretto.
  5. Errore di somministrazione: rappresenta la deviazione tra quanto prescritto e quanto effettivamente ricevuto dal paziente. Include somministrazione al paziente sbagliato, via di somministrazione errata, orario non rispettato.
  6. Errore di etichettatura/confezionamento: riguarda etichette e confezionamento che possono generare scambi di farmaci. I “farmaci LASA” (Look-Alike/Sound-Alike), con nomi o confezioni simili, rappresentano una categoria particolarmente a rischio come evidenziato nella Raccomandazione ministeriale n. 12.

Guarda il video sugli errori terapeutici relativi a farmaci con nomi o confezioni simili (cd. “LASA”)

§ 2.1 Conseguenze cliniche degli errori da somministrazione di farmaci

Gli errori nella somministrazione di farmaci possono determinare conseguenze di gravità crescente, come documentato nel caso seguito dallo Studio Chiarini dove una “consecutio di errori farmacologici” ha portato all’esito più grave.

  • Reazioni avverse immediate: possono manifestarsi entro minuti o ore dalla somministrazione errata. Includono reazioni allergiche, ipotensione, aritmie, alterazioni dello stato di coscienza. Il Ministero della Salute classifica questi eventi come “eventi avversi prevenibili” quando derivano da errore.
  • Eventi sentinella: evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente.
  • Conseguenze a lungo termine: danni d’organo permanenti, necessità di trattamenti aggiuntivi prolungati, ospedalizzazione prolungata. L’Istituto Superiore di Sanità stima che gli eventi avversi da farmaci comportino un prolungamento medio della degenza di 4,6 giorni.
  • Decesso: rappresenta l’esito più grave. Come nel caso del Tribunale di Siena seguito dallo Studio Chiarini, in cui la consecutio di errori farmacologici ha determinato la morte della paziente.

Ti chiedi se un errore terapeutico possa dar luogo a un risarcimento?

Gli errori nella somministrazione di farmaci rappresentano una delle cause più frequenti di eventi avversi in ospedale. Quando la deviazione dalle linee guida determina un danno grave o addirittura il decesso, è possibile ottenere giustizia attraverso strumenti giuridici specifici, come dimostrano recenti casi in Tribunale. Approfondire la propria situazione con un legale esperto è il primo passo per tutelare i propri diritti e la sicurezza delle cure.

§ 3. Il caso di Siena: consecutio di errori farmacologici fatali

La vicenda di malasanità seguita dall’Avv. Gabriele Chiarini inizia a Siena nel 2012, quando la paziente (che chiameremo Alessia, nome di fantasia) cominciò ad accusare dolore al ginocchio e all’anca sinistri. Gli accertamenti evidenziarono una grave coxartrosi all’anca sinistra, con deformazione della cavità acetabolare e della testa femorale, per cui fu consigliato l’intervento chirurgico di protesi d’anca presso una clinica privata senese.

L’intervento fu eseguito nel dicembre 2013. L’errore farmacologico iniziale si verificò la sera precedente l’operazione: ad Alessia fu somministrato il farmaco Arixtra (principio attivo fondaparinux sodico), utilizzato per prevenire episodi tromboembolici. Tuttavia, mentre l’eparina viene somministrata diverse ore prima dell’intervento, il fondaparinux deve essere somministrato sei ore dopo la fine dell’intervento, non prima.

Il post-operatorio fu caratterizzato da forte dolore e necessità di importanti trasfusioni. Nel gennaio 2014, Alessia fu trasferita a Roma per la riabilitazione, ma le sue condizioni si aggravarono progressivamente. Si resero quindi necessarie ulteriori abbondanti trasfusioni e vennero evidenziate numerose infezioni correlate all’assistenza sanitaria. Peggiorati gli scambi gassosi, la paziente fu sottoposta a ventilazione meccanica e poi a tracheostomia.

All’inizio di febbraio 2014, dopo progressivo scadimento delle condizioni generali, Alessia andò incontro a shock settico e arresto cardiocircolatorio che la portarono al decesso. Le cause della morte furono: “infezione della ferita chirurgica”, “insufficienza multiorgano”, “collasso cardiocircolatorio”.

§ 3.1 La consecutio di errori accertata in sede peritale

La consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Siena ha evidenziato una “fatale consecutio di errori” nella gestione della paziente:

  1. Errore nella somministrazione del farmaco Arixtra (somministrato prima anziché dopo l’intervento)
  2. Omessa sospensione dell’intervento nonostante il sanguinamento eccessivo
  3. Errore chirurgico nella fresatura della cavità acetabolare e oversize acetabolare
  4. Sviluppo di infezione della ferita chirurgica e suo tardivo riscontro
  5. Ritardo nella richiesta di consulenza infettivologica
  6. Inadeguato monitoraggio della paziente durante il ricovero
  7. Impropria somministrazione della terapia antibiotica con conseguente inefficacia
  8. Ritardo nel riconoscimento dello stato di sepsi e della sua evoluzione verso l’insufficienza multiorgano

Questa sequenza di errori, iniziata con la somministrazione incongrua dell’anticoagulante, ha incrementato esponenzialmente il sanguinamento durante la procedura, che non è stato correttamente valutato né intraoperatoriamente né successivamente, fino alla tardiva diagnosi di ematoma e sepsi.

§ 3.2 Il procedimento con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.

Inizialmente è stato proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 696 bis c.p.c.) davanti al Tribunale di Siena. Tuttavia, la delicatezza della vicenda e l’elevato numero di parti coinvolte (le due strutture sanitarie avevano chiamato in giudizio tutti i medici curanti, che a loro volta avevano evocato le rispettive compagnie assicuratrici) ha impedito di raggiungere un’intesa transattiva.

E’ stato quindi necessario proporre ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione, all’epoca vigente), chiedendo al Tribunale di Siena di condannare le cliniche al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla morte della paziente.

Il Giudice senese ha istruito il procedimento con “celerità davvero inconsueta”: in poco più di un anno dall’iscrizione a ruolo, la domanda di risarcimento ha trovato pieno accoglimento.

§ 3.3 L’ordinanza di condanna e il risarcimento di 588.000 euro

L’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 ter, comma 6, c.p.c. ha riconosciuto l’errore farmacologico e la cascata di conseguenze avverse derivate: una consecutio di errori iniziata con la somministrazione incongrua di anticoagulante che ha determinato il decesso della paziente.

Il Tribunale di Siena ha condannato in solido le strutture sanitarie resistenti e i due chirurghi ortopedici (garantiti dalle rispettive compagnie assicuratrici) al risarcimento danni in favore del marito e dei due figli, determinando gli importi secondo le tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto.

Il valore totale dell’onere risarcitorio, comprensivo di rivalutazione, interessi e spese, ammonta a 588.000 Euro.

Malasanità Siena errora farmacologico - Avv. Gabriele Chiarini - Rassegna Stampa
Leggi la rassegna stampa completa sul caso

§ 4. Quando l’errore farmacologico diventa malasanità

Non tutti gli errori nella somministrazione di farmaci configurano automaticamente un caso di malasanità. La linea di demarcazione tra evento avverso e responsabilità medica si traccia attraverso l’analisi di specifici presupposti giuridici che, come dimostrato nel caso di Siena, possono trasformare un errore terapeutico in un diritto al risarcimento.

§ 4.1 I presupposti della responsabilità medica

Per configurare la responsabilità sanitaria in caso di errore farmacologico devono sussistere 3 elementi fondamentali, tutti accertati nell’ordinanza del Tribunale di Siena che ha riconosciuto il risarcimento di 588.000 euro:

  1. Violazione delle linee guida o buone pratiche cliniche: l’errore deve rappresentare una deviazione dagli standard di cura codificati. Nel caso senese, la somministrazione di Arixtra prima anziché dopo l’intervento violava il protocollo terapeutico del farmaco stesso, che prevede tassativamente la somministrazione a 6 ore dal termine dell’operazione.
  2. Condotta caratterizzata da imperizia, negligenza o imprudenza: la giurisprudenza distingue tra:
    • Imperizia: insufficiente preparazione professionale (es. errore nel calcolo del dosaggio)
    • Negligenza: omissione di cautele doverose (es. mancata verifica delle allergie del paziente)
    • Imprudenza: assunzione di rischi non giustificati (es. somministrazione nonostante controindicazioni evidenti)
  3. Il nesso causale tra errore e danno: si deve dimostrare che l’errore farmacologico è stato la causa diretta (o concorrente) del danno subito. La consulenza tecnica nel caso di Siena ha evidenziato come la “consecutio di errori” iniziata con l’anticoagulante abbia innescato una catena causale culminata nel decesso.

§ 4.2 La Legge Gelli-Bianco e la responsabilità per errori farmacologici

Dal 2017, la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) ha ridefinito il quadro della responsabilità per errori terapeutici, stabilendo un doppio regime:

  • La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) per i danni causati dal proprio personale. Il paziente deve solo dimostrare l’esistenza del rapporto di cura e il rapporto causale con il danno subito; spetta poi alla struttura provare di aver agito correttamente.
  • Il medico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.

La legge introduce inoltre l’obbligo di tentativo di conciliazione prima di avviare cause giudiziarie e valorizza il ruolo delle linee guida accreditate come parametro di valutazione della condotta sanitaria.

Il caso di Siena, concluso prima dell’entrata in vigore della Gelli-Bianco, ha seguito i principi allora vigenti, portando alla condanna congiunta di strutture sanitarie e medici. Oggi, con il nuovo quadro normativo, la gestione processuale di casi simili avrebbe potuto seguire percorsi parzialmente differenti, pur mantenendo ferma la tutela del paziente danneggiato da errori farmacologici.

[…] la migliore qualità è la disponibilità del medico a riconoscere un errore senza equivoci. Ogni paziente intelligente sa che la pratica della medicina non è una scienza esatta. Gli errori sono inevitabili anche tra i professionisti più coscienziosi. L’ammissione pubblica degli errori è il modo migliore per non ripeterli più e di solito rivela un ottimo medico.

BERNARD LOWN, L’arte perduta di guarire, Milano, 1997

§ 5. Come ottenere il risarcimento per errori farmacologici

Il percorso per ottenere giustizia in caso di errore nella somministrazione di farmaci passa oggi attraverso un iter processuale ben definito. La legge infatti prevede che, prima di introdurre la causa di merito, sia necessario esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.

§ 5.1 L’accertamento tecnico preventivo e il processo di merito

Nel caso di Siena, inizialmente fu proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP ex art. 696 bis c.p.c.) davanti al Tribunale. L’elevato numero di parti coinvolte – le due strutture sanitarie avevano chiamato in giudizio tutti i medici curanti, che a loro volta avevano evocato le rispettive compagnie assicuratrici – impedì di raggiungere un’intesa transattiva.

Fu quindi necessario proporre ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione), che ha garantito:

  • Tempi ridotti: ordinanza in poco più di un anno dall’iscrizione a ruolo
  • Procedura semplificata con istruttoria deformalizzata
  • Ordinanza immediatamente esecutiva

Dal 2017, con l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso:

Il rito sommario di cognizione, utilizzato nel caso senese, è stato nel frattempo abrogato ed è sostituito dal cosiddetto procedimento semplificato di cognizione (regolato dagli articoli 281 decies e ss. c.p.c.), che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe garantire tempi più rapidi e una maggiore efficienza rispetto al giudizio ordinario.

§ 6. L’importanza dell’assistenza legale specializzata per risarcimento da errore terapeutico

Gli errori nella somministrazione di farmaci richiedono competenze specifiche per dimostrare la responsabilità sanitaria e ottenere il giusto risarcimento. Il caso di Siena evidenzia come una gestione professionale possa fare la differenza nell’esito della vertenza, grazie a

  • Competenze medico-legali: capacità di interpretare documentazione clinica, prescrizioni farmacologiche e protocolli terapeutici. Nel caso di Siena, l’individuazione dell’errore nella tempistica di somministrazione dell’Arixtra è stata determinante.
  • Rete di consulenti qualificati: collaborazione con medici legali e specialisti. Per il caso senese, il pool comprendeva ortopedici e infettivologi che hanno ricostruito la “fatale consecutio di errori”.
  • Gestione processuale accurata: conoscenza dei passaggi obbligatori e degli strumenti oggi previsti dall’ordinamento per rendere più rapido ed efficace l’accertamento delle responsabilità.

Lo Studio Legale Chiarini vanta esperienza pluriennale nella gestione di casi complessi di errori farmacologici, con risultati significativi come il risarcimento di 588.000 euro ottenuto a Siena per una sequenza di errori iniziata con la somministrazione errata di anticoagulante.

Risorse e approfondimenti su “malasanità Siena”

Ecco il link per visionare il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Siena per questa vicenda di malpractice medica:

Ecco il link alla rassegna stampa di questo interessante caso di malasanità a Siena:

Qui troverai alcune tra le più importanti strutture sanitarie, pubbliche e private, presenti a Siena e provincia:

Tutti ci aspettiamo di essere aiutati, non danneggiati, quando assumiamo farmaci.

Margaret Chan, Direttore Generale OMS